Art. 32. Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni 1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. 2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 (a), si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti. 3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarita' ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni. 4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza. 5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (b). 6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (c), i funzionari doganali possono svolgere le predette attivita' anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto (c). 7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (d), sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili."; b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: "consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed e' presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono soppressi. ______________________ (a) Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente: "Art. 2. - Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione, e dell'impiego dei prodotti di cui al comma uno. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da uno a cinque anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma tre senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni". (b) Il testo dell'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale , n. 303 del 28 dicembre 1992, e' il seguente: "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, deve essere conforme al modello nella figura I, 2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio ecc., nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. 2. Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1". (c) Si riporta il testo vigente degli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: "Art. 19 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraverso la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarita' i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi". "Art. 20 (Controllo doganale delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove sussistono fondati motivi di sospetto il capo del servizio puo' disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale. Della perquisizione e' redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente. Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore". "Art. 20-bis (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali). - Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonche' nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali e' sostituita quella degli organi della guardia di finanza". (d) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 13. - E' costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio e' composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei consigli compartimentali ed e' presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti".