Art. 32 Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche' il loro transito sul territorio italiano debbno essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da: a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nei casi di transito sul territorio italiano. 3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
Nota all'art. 32: - La direttiva n. 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 e' relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunita' e fuori di essa. L'art. 17 cosi recita: "Art.17.- Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre il 1 gennaio 1994 il nome (i nomi) e gli indirizzi delle autorita' competenti nonche' tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorita'; essi le comunicano inoltre, se del caso, la propria mancata accettazione della procedura automatica di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati. La Commissione comunica tali informazioni e le eventuali modifiche a tutte le autorita' competenti della Comunita'".