Art. 32
   Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

  1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione  europea  o  ad  essi  destinate,  le  importazioni  e le
esportazioni  dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche' il
loro  transito  sul territorio italiano debbno essere preventivamente
autorizzati.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
    a)  l'autorita'  preposta  al  rilascio  del  nulla  osta  di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti
i   competenti   organismi   tecnici,  nei  casi  di  spedizioni,  di
importazioni  o  di  esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  delle
attivita'  soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi
articoli  29  e  30  o  nell'ambito  di  attivita'  esenti  da  detti
provvedimenti;
    b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita  l'ANPA,  nei  casi  di  spedizioni,  di  importazioni  o  di
esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  degli  altri provvedimenti
autorizzativi  di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  nei  casi di
transito sul territorio italiano.
  3.  Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e
nei  casi  di  importazione o di esportazione da o verso altri Stati,
l'autorizzazione   e'   soggetta   all'approvazione  da  parte  delle
autorita'  competenti degli Stati membri destinatari della spedizione
o  interessati  dal  transito  sul loro territorio. L'approvazione e'
richiesta  dall'autorita'  di  cui al comma 2, competente al rilascio
dell'autorizzazione,  e  si  intende  concessa  in  caso  di  mancata
risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo
che  lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un
mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea
la  propria  mancata  accettazione  di tale procedura di approvazione
automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
e  della  previdenza  sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita
l'ANPA,   sono  determinati  i  criteri,  le  modalita',  nonche'  le
disposizioni  procedurali  per il rilascio dell'autorizzazione di cui
al   presente  articolo.  Tale  decreto  puo'  stabilire  particolari
esenzioni  dagli  obblighi e particolari divieti per l'importazione e
l'esportazione  di  rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o
di destinazione.
 
          Nota all'art. 32:
           -  La  direttiva  n.  92/3/Euratom  del 3 febbraio 1992 e'
          relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni
          di residui radioattivi tra Stati membri e di  quelle  verso
          la Comunita' e fuori di essa.  L'art. 17 cosi recita:
          "Art.17.-  Gli Stati membri comunicano alla Commissione non
          oltre il 1  gennaio 1994 il nome (i nomi) e  gli  indirizzi
          delle  autorita'  competenti  nonche' tutte le informazioni
          necessarie per comunicare rapidamente con dette  autorita';
          essi le comunicano inoltre, se del caso, la propria mancata
          accettazione  della  procedura automatica di autorizzazione
          di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
          Gli Stati membri comunicano regolarmente  alla  Commissione
          qualsiasi modifica di tali dati.
          La  Commissione  comunica  tali informazioni e le eventuali
          modifiche   a   tutte   le   autorita'   competenti   della
          Comunita'".