Art. 32
                     (Obblighi di manutenzione)
1.  Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e
   la prova dei componenti delle  attrezzature,  degli  strumenti  di
   misura  e degli impianti siano eseguite da personale competente, a
   seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1  deve
   compilare  le  schede  di  ispezione  e di prova che devono essere
   opportunamente archiviate e tenute a disposizione  dei  funzionari
   dell'autorita' di vigilanza.