Art. 32 
 
 
              Strumenti di finanziamento per le imprese 
 
  1. (( (soppresso). )) 
  2. (( (soppresso). )) 
  3. (( (soppresso). )) 
  4. (( (soppresso). )) 
  5. (( All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.  43,
le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione». 
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse  da  societa'
di capitali nonche' da societa'  cooperative  e  mutue  assicuratrici
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.  Le
societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del  capitale
negoziati  in  mercati  regolamentati  o  non  regolamentati  possono
emettere cambiali  finanziarie  subordinatamente  alla  presenza  dei
seguenti requisiti: 
  a) l'emissione deve essere assistita, in qualita'  di  sponsor,  da
una banca o  da  un'impresa  di  investimento,  da  una  societa'  di
gestione  del  risparmio  (SGR),  da   una   societa'   di   gestione
armonizzata, da una societa' di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), purche'  con  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione  dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
  b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla  naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 
  1) al 5 per cento del  valore  di  emissione  dei  titoli,  per  le
emissioni fino a 5 milioni di euro; 
  2) al 3 per cento del valore di emissione dei  titoli  eccedente  5
milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in  aggiunta  alla  quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 
  3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante  dall'applicazione
delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); 
  c)  l'ultimo  bilancio  deve  essere  certificato  da  un  revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta  nel  registro  dei
revisori contabili; 
  d)  le  cambiali  finanziarie  devono  essere   emesse   e   girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non  siano,
direttamente o indirettamente,  soci  della  societa'  emittente;  il
collocamento  presso  investitori  professionali   in   rapporto   di
controllo  con  il  soggetto  che  assume  il  ruolo  di  sponsor  e'
disciplinato  dalle  norme  vigenti  in  materia  di   conflitti   di
interesse. 
  2-ter.  Lo  sponsor  deve  segnalare,  per  ciascun  emittente,  se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e'  superiore  al
totale dell'attivo corrente,  come  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo  delle  attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di  riferimento  del
bilancio  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'emittente  sia  tenuto  alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una  societa'
o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato  l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio  consolidato  approvato.  Lo  sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque  categorie  di  qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa.   Lo   sponsor   rende   pubbliche   le   descrizioni    della
classificazione adottata. 
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle  medie  e  dalle
piccole imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla  nomina
dello sponsor. 
  2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al  comma  2-bis,
lettera  b),  qualora  l'emissione  sia  assistita,  in  misura   non
inferiore al 25 per  cento  del  valore  di  emissione,  da  garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero  da  un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali  emesse  da
societa' aderenti al consorzio. 
  2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si  puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione  del  bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50  per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio  di
garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da  societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere  durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi». 
  6. (soppresso). 
  7. Dopo l'articolo 1 della legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  le  cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata;  a
tal  fine  l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una  societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione  accentrata  di
strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente  la  promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme  dovute  ai  titolari
delle cambiali finanziarie che risultano  dalle  scritture  contabili
degli intermediari depositari. 
  3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati: 
  a) l'ammontare totale dell'emissione; 
  b) l'importo di ciascuna cambiale; 
  c) il numero delle cambiali; 
  d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; 
  e) la data di emissione; 
  f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,  numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
  g)  le  eventuali   garanzie   a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
  h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla  data
dell'emissione; 
  i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
  l) l'ufficio del registro delle imprese  al  quale  l'emittente  e'
iscritto. 
  4. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
capo II del titolo II della parte III  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni. 
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  ferma   restando   comunque
l'esecutivita' del titolo» )). 
  8. Le disposizioni dell'articolo  3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  le
obbligazioni e (( le cambiali finanziarie,  emesse  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  ))
a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che  non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 
  9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,
(( il comma 1 e' sostituito )) dal seguente: 
  «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi   delle
obbligazioni ((, delle cambiali finanziarie  ))  e  titoli  similari,
emessi da banche, da societa' per  azioni  con  azioni  negoziate  in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti  pubblici  economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione  di  legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati  nei  medesimi  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  emessi  da  societa'  diverse  dalle
prime». 
  10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni  quotate  nei  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento  ai
titoli emessi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  11. (( (soppresso). )) 
  12. (( (soppresso). )) 
  13.  Le  spese  di  emissione  delle  cambiali  finanziarie,  delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del  Decreto
legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  primo  comma,  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente  dal  criterio
di imputazione a bilancio. 
  14. (( (soppresso). )) 
  15. (( (soppresso). )) 
  16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del  valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni  di  euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota  precedente,  ed  il  2%  del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro,  in  aggiunta  alle
quote anzidette. 
  17. (( (soppresso). )) 
  18. (( (soppresso). )) 
  19. Le obbligazioni emesse (( da societa' non  emittenti  strumenti
finanziari  quotati   in   mercati   regolamentati   o   in   sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  diverse  dalle   banche   e   dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003,  ))  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a (( trentasei )) mesi. 
  20.  La  clausola  di  subordinazione  definisce   i   termini   di
postergazione  del  portatore  del  titolo  ai  diritti  degli  altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori  del  solo
capitale sociale.  Alle  societa'  emittenti  titoli  subordinati  si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 
  Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 
  21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola  al
risultato economico dell'impresa emittente.  Il  tasso  di  interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del  corrispettivo)
non puo' essere inferiore  al  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  pro
tempore  vigente.  La  societa'  emittente  titoli  partecipativi  si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro  trenta
giorni dall'approvazione  del  bilancio,  una  somma  commisurata  al
risultato  economico  dell'esercizio,  nella   percentuale   indicata
all'atto dell'emissione 
  Tale  somma  e'  proporzionata   al   rapporto   tra   obbligazioni
partecipative in circolazione e  capitale  sociale,  aumentato  della
riserva legale e delle  riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato. 
  22. Le regole di calcolo della parte  variabile  del  corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono  essere  modificate
per tutta la  durata  dell'emissione,  sono  dipendenti  da  elementi
oggettivi  e  non  possono  discendere,  in  tutto  o  in  parte,  da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
  23. La variabilita' del  corrispettivo  riguarda  la  remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di  rimborso  in  linea
capitale dell'emissione. 
  24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli  anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale  sociale  se  non  nei  limiti  dei   dividendi   sull'utile
d'esercizio, la componente variabile  del  corrispettivo  costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei  profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,  ai
fini dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  e'  computata  in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si  considerano  depurati  da  detta
somma. 
  25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108. 
  26. All'articolo  2412  del  codice  civile,  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo  non  si  applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione  ovvero  di
obbligazioni  che  danno  il   diritto   di   acquisire   ovvero   di
sottoscrivere azioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  13
          gennaio 1994, n.  43,  recante  Disciplina  delle  cambiali
          finanziarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
          1994, n. 15, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.1. 
              1. Le  cambiali  finanziarie  sono  titoli  di  credito
          all'ordine emessi in  serie  ed  aventi  una  scadenza  non
          inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi  dalla
          data di emissione. 
              2. Le cambiali finanziarie  sono  equiparate  per  ogni
          effetto di legge alle  cambiali  ordinarie,  sono  girabili
          esclusivamente  con  la   clausola   «senza   garanzia»   o
          equivalenti  e  contengono,  oltre  alla  denominazione  di
          «cambiale finanziaria» inserita nel  contesto  del  titolo,
          gli  altri  elementi   specificati   all'art.   100   delle
          disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre  1933,
          n. 1669, nonche' l'indicazione dei  proventi  in  qualunque
          forma pattuiti. 
              2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da
          societa' di capitali  nonche'  da  societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore: 
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1); 
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio. 
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi. 
              3.  L'emissione  di  cambiali  finanziarie  costituisce
          raccolta del risparmio ai sensi dell'art.  11  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed e'  disciplinata
          dalle disposizioni del medesimo articolo.». 
              - Si riporta  l'art.  3,  comma  115,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549 che reca Misure di  razionalizzazione
          della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario: 
              «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
          e  dalle  societa'  di  cui  all'art.   157   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il  cui  capitale  e'
          rappresentato  da   azioni   non   negoziate   in   mercati
          regolamentati degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis,  comma  1,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          ovvero da quote, gli interessi passivi  sono  deducibili  a
          condizione che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso  di
          rendimento effettivo non sia superiore: a)  al  doppio  del
          tasso ufficiale di riferimento, per le  obbligazioni  ed  i
          titoli similari negoziati in  mercati  regolamentati  degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al citato decreto, o collocati  mediante
          offerta al pubblico ai sensi della  disciplina  vigente  al
          momento di emissione; b) al tasso ufficiale di  riferimento
          aumentato di due terzi, delle  obbligazioni  e  dei  titoli
          similari  diversi  dai  precedenti.  Qualora  il  tasso  di
          rendimento effettivo all'emissione superi i limiti  di  cui
          al periodo  precedente,  gli  interessi  passivi  eccedenti
          l'importo derivante dall'applicazione  dei  predetti  tassi
          sono indeducibili dal reddito di impresa. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  i  limiti  indicati
          nel primo periodo possono essere variati tenendo conto  dei
          tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni  e  dei
          titoli  similari   rilevati   nei   mercati   regolamentati
          italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono  rilevati
          avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla  durata
          del prestito nonche' alle garanzie prestate.». 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003 L
          124/36. 
              - Si riporta l'art. 1 del Decreto legislativo 1º aprile
          1996, n. 239, recante Modificazioni al regime fiscale degli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli  similari,  pubblici  e  privati,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.1. Soppressione  della  ritenuta  alla  fonte  per
          talune obbligazioni e titoli similari. 
              1. La ritenuta del 20 per  cento  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, non si applica sugli  interessi  ed
          altri   proventi   delle   obbligazioni,   delle   cambiali
          finnziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa'
          per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  da  enti  pubblici  economici  trasformati  in
          societa' per  azioni  in  base  a  disposizione  di  legge,
          nonche'   sugli   interessi   ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e  titoli  similari  negoziati  nei  medesimi
          mercati   regolamentati   o   sistemi   multilaterali    di
          negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime. 
              2. Per i  proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi
          dagli enti territoriali ai sensi degli  articoli  35  e  37
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il  regime
          tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
          territoriali emittenti ed e' agli  stessi  versata  con  le
          modalita' di cui al capo  III  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. 
              3. Le  disposizioni  incompatibili  con  la  disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse.». 
              - Si riporta  l'art.  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] ,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O: 
              «Art. 168-bis  Paesi  e  territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di informazioni 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuati  gli  Stati  e   territori   che
          consentono un adeguato scambio  di  informazioni,  ai  fini
          dell'applicazione  delle   disposizioni   contenute   negli
          articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3,  e  110,
          commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art.  26,
          commi 1 e 5, nonche' nell'art. 27, comma 3-ter, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni, nell'art. 10-ter, commi 1 e  9,
          della  legge  23  marzo   1983,   n.   77,   e   successive
          modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  e  successive
          modificazioni, nell'art. 2, comma 5, del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              2. Con lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute negli  articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.». 
              - Si riporta l'art. 2435 del codice civile: 
              «Art.2435. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
          soci e dei titolari di diritti su azioni 
              Entro trenta giorni  dall'approvazione  una  copia  del
          bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli
          2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea  o
          del consiglio di sorveglianza, deve essere,  a  cura  degli
          amministratori, depositata presso  l'ufficio  del  registro
          delle imprese o spedita al  medesimo  ufficio  a  mezzo  di
          lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626]. 
              Entro trenta giorni dall'approvazione del  bilancio  le
          societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
          sono tenute altresi'  a  depositare  per  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
          di approvazione del bilancio, con l'indicazione del  numero
          delle azioni possedute, nonche' dei  soggetti  diversi  dai
          soci che sono titolari di diritti o beneficiari di  vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro dei soci a partire dalla  data  di  approvazione  del
          bilancio dell'esercizio precedente.». 
              - La legge 7 marzo 1996, n. 108  reca  Disposizioni  in
          materia di usura, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario. 
              - Si riporta l'art. 2412 del codice civile: 
              «Art.2412. Limiti all'emissione 
              La societa' [c.c. 2365, 2410, 2424,  n.  10,  2479-bis]
          puo' emettere obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o
          nominative per  somma  complessivamente  non  eccedente  il
          doppio del capitale sociale, della riserva legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato [c.c. 2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis].  I
          sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa',  sino  a
          due terzi del valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere 
              I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
          di obbligazioni destinate  ad  essere  quotate  in  mercati
          regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          ovvero di obbligazioni che danno il  diritto  di  acquisire
          ovvero di sottoscrivere azioni 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.».