(( Art. 32 bis 
 
 
       Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa 
 
  1.  In  esecuzione  della  facolta'   accordata   dalla   direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da  soggetti  passivi  con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei  confronti  di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio  di  impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto  diviene  esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per  i  medesimi
soggetti  l'esercizio  del  diritto  alla   detrazione   dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge  al  momento  del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il  diritto  alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al   momento   di   effettuazione   dell'operazione,   ancorche'   il
corrispettivo non  sia  stato  ancora  pagato.  Le  disposizioni  del
presente comma  non  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  dai
soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi  speciali  di   applicazione
dell'imposta,  ne'  a  quelle  poste  in  essere  nei  confronti   di
cessionari  o  di  committenti  che  assolvono   l'imposta   mediante
l'applicazione   dell'inversione   contabile.   L'imposta    diviene,
comunque, esigibile dopo il  decorso  del  termine  di  un  anno  dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite  annuale  non  si
applica nel caso in cui il cessionario o il  committente,  prima  del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa  opzione
da  parte  del  contribuente,  da  esercitare  secondo  le  modalita'
individuate  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate. 
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  5. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma  4  del
presente articolo, e' abrogato  l'articolo  7  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari  a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2013,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
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          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13  luglio
          2010, reca modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
          sistema comune d'imposta sul  valore  aggiunto  per  quanto
          riguarda  le  norme  in  materia  di  fatturazione  ed   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189. 
              - l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185
          che reca Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,  n.  280,  supplemento
          ordinario, abrogato dalla presente legge, recava: 
              «Art. 7. Pagamento dell'IVA al  momento  dell'effettiva
          riscossione del corrispettivo». 
              In vigore dal 29 gennaio 2009 
              - Si riporta  l'art.  27,  comma  10,  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge  finanziaria  2000),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: 
              «10. I canoni di cui al comma 9 sono versati  entro  il
          31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,
          conseguito nell'anno precedente,  riferibile  all'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi'  dei
          proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico
          al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre  2000
          i soggetti che eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
          ambito nazionale e locale sono tenuti  a  corrispondere  il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          il Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  delle
          finanze  (105).   L'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni   puo'   disporre   in   qualsiasi    momento
          accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti  di  cui
          all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge  31
          luglio 1997, n. 249. Decorso  un  triennio  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per  le
          garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
          dei canoni ai sensi  dell'art.  1,  comma  6,  lettera  c),
          numero 5), della citata legge n. 249 del  1997.  Ottantadue
          miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono  destinate
          alle misure di sostegno previste  dall'art.  45,  comma  3,
          della legge 23 dicembre  1998,  n.  448.  Conseguentemente,
          all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33  miliardi  per
          l'anno 2001» sono soppresse.».