Art. 32 
 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. L'adeguamento  della  struttura  organizzativa  e  dell'organico
degli Uffici tecnici territoriali a quanto disposto dagli articoli 30
e 31 e dalle tabelle da "A" a "E" e' attuato  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I piani di reimpiego del personale civile degli  Uffici  tecnici
territoriali sono adottati d'intesa con le  organizzazioni  sindacali
rappresentative.