Art. 32 
 
 
            Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi 
 
  1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di certificazione  per  la  generazione  delle  chiavi,  la
generazione dei certificati qualificati e la  gestione  del  registro
dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune
personalizzazioni  atte  a  innalzarne  il   livello   di   sicurezza
(hardening) a cura del certificatore. 
  2. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni di cui al comma 1 e indica  al  certificatore
eventuali azioni correttive. 
  3. Il comma 1 non si applica al sistema operativo  dei  dispositivi
di firma.