Art. 32 
 
               Semplificazione di adempimenti formali 
                        in materia di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((  0a)  all'articolo  3,  il  comma  12-bis  e'   sostituito   dal
seguente:)) 
  ((«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11  agosto
1991, n. 266, dei  volontari  che  effettuano  servizio  civile,  dei
soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in favore  delle  associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  e
delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui  alla  legge  16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo  90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche'  nei  confronti  di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera ))m)((, del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi
tra i soggetti e le  associazioni  o  gli  enti  di  servizio  civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di
cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui  al  primo  periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di  una  organizzazione  di  un
datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto  dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei  quali
e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e  di  emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto  ad
adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non  sia  possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze  tra  la  prestazione  del
soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione»;)) 
  ((0b)  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  ))g)((,   la   parola:
«definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine  ai»  e
dopo le parole: «con decreto del Presidente della  Repubblica,»  sono
aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali,»;)) 
  a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  e  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di
attivita' ((a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali))
di  cui  all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento   ((sia))
all'attivita' del datore di lavoro committente ((sia  alle  attivita'
dell'impresa appaltatrice e dei  lavoratori  autonomi)),  un  proprio
incaricato,  in  possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza
professionali, ((adeguate  e  specifiche  in  relazione  all'incarico
conferito)), nonche'  di  periodico  aggiornamento  e  di  conoscenza
diretta  dell'ambiente  di   lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso
e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ((A tali
dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi  locali  delle  organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori
comparativamente  piu'   rappresentative   a   livello   nazionale.))
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo  o  della
sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di
appalto o di  opera.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano ai rischi specifici  propri  dell'attivita'  delle  imprese
appaltatrici  o  dei  singoli  lavoratori  autonomi.  Nell'ambito  di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini  dell'affidamento  del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale  e  di  spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto. 
  3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai
lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'  superiore  ((a   cinque
uomini-giorno)), sempre che  essi  non  comportino  rischi  derivanti
((dal rischio di incendio di livello elevato, ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile  1998,  o
dallo svolgimento di attivita'  in  ambienti  confinati,  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di)) atmosfere esplosive  o  dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI ((del presente
decreto)). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno  si  intende
l'entita' presunta dei  lavori,  servizi  e  forniture  rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei
lavori, servizi o  forniture  considerata  con  riferimento  all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»; 
  ((a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera ))g)((, sono individuati i  settori,
ivi compresi i  settori  della  sanificazione  del  tessile  e  dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione  di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
fondato  sulla  base  della  specifica   esperienza,   competenza   e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi  mirati,  e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma  2,  nonche'
sull'applicazione   di   determinati    standard    contrattuali    e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni»;)) 
  b) all'articolo 29: 
  1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto al comma 6-ter,»; 
  2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  da  adottare,  ((sulla   base   delle   indicazioni   della
Commissione)) consultiva permanente per la  salute  e  sicurezza  sul
lavoro e previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono individuati ((settori di attivita' a  basso  rischio
di infortuni e  malattie  professionali,  sulla  base  di  criteri  e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore  e  specifiche  della
singola azienda)). Il  decreto  di  cui  al  primo  periodo  reca  in
allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi,
i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita'
a  basso  rischio  infortunistico  possono  ((dimostrare))  di   aver
effettuato la valutazione dei rischi ((di cui agli articoli 17 e 28 e
al presente articolo)). Resta ferma  la  facolta'  delle  aziende  di
utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 ((del
presente articolo)). 
  6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma  6-ter  per  le  aziende  di  cui  al  medesimo  comma  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»; 
  ((b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le  parole:  «servizio  di
prevenzione    e    protezione»    e'    inserita    la     seguente:
«prioritariamente»;)) 
  c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente  decreto  legislativo,  in  cui  i  contenuti  dei  percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti
per il responsabile ((e per gli addetti)) del servizio prevenzione  e
protezione, e' riconosciuto credito formativo  per  la  durata  ed  i
contenuti  della  formazione  e   dell'aggiornamento   corrispondenti
erogati. ((Le modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti
di istruzione e universitari provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a) , e dell'articolo 37,  comma  1,  lettere  ))((  a)e  ))b)((,  del
presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro))»; 
  d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis. In tutti i casi di formazione ed  aggiornamento,  previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e'
riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti
della formazione e dell'aggiornamento  corrispondenti  erogati.  ((Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i  modelli  per
mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la  Commissione
consultiva  permanente  di  cui  all'articolo  6.  Gli  istituti   di
istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a) , e dell'articolo 37,  comma  1,  lettere  a)e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro))»; 
  e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  67  (Notifiche  all'organo  di  vigilanza   competente   per
territorio). - 1. In  caso  di  costruzione  e  di  realizzazione  di
edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali,  nonche'  nei
casi di ampliamenti e di  ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto  della  normativa
di  settore  e  devono  essere  comunicati  all'organo  di  vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi: 
  a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle  principali
modalita' di esecuzione delle stesse; 
  b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 
  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1
nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo
criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i
fini di cui al presente articolo. 
  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza
competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le
modalita' indicate dal comma 2. 
  4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai
luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre
lavoratori. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»; 
  (( f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a
verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica  il  datore  di
lavoro  si  avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede  nel  termine   di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.  Una
volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque  giorni  sopra
indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a  propria  scelta,  di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le  modalita'  di
cui al comma 13. Le successive verifiche sono  effettuate  su  libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio'  sia  previsto  con
legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o   privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma  13.
Per  l'effettuazione  delle  verifiche  l'INAIL  puo'  avvalersi  del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti
all'esito delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere
conservati e tenuti  a  disposizione  dell'organo  di  vigilanza.  Le
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e
le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore  di
lavoro»;)) 
  (( g) all'articolo 88, comma 2, la  lettera  g-bis)  e'  sostituita
dalla seguente:)) 
  ((«g-bis)  ai  lavori   relativi   a   impianti   elettrici,   reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai
piccoli lavori la cui  durata  presunta  non  e'  superiore  a  dieci
uomini-giorno, finalizzati alla  realizzazione  o  alla  manutenzione
delle infrastrutture per servizi, che non espongano i  lavoratori  ai
rischi di cui all'allegato XI»;)) 
  ((g-bis)  all'articolo  88,  dopo  il  comma  2  e'   aggiunto   il
seguente:)) 
  ((«2-bis. Le disposizioni di cui al presente  titolo  si  applicano
agli  spettacoli  musicali,  cinematografici  e   teatrali   e   alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle  particolari  esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attivita',  individuate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che  deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;)) 
  h) al capo I del titolo IV,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
articolo: 
  «Art.   104-bis   (((Misure   di   semplificazione   nei   cantieri
))temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti ((e con il Ministro della salute)), da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza  sul  lavoro((,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente)) per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sono   individuati   modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento di cui all'articolo  100,  comma  1,  e  del  fascicolo
dell'opera di  cui  all'articolo  91,  comma  1,  lettera  b),  fermi
restando i relativi obblighi.»; 
  i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale notifica puo' essere  effettuata  in  via  telematica,
anche per mezzo degli organismi  paritetici  o  delle  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»; 
  n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.». 
  2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter  e  104-bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  introdotti  dal  comma  1,
lettere  b),  ed   h),   del   presente   articolo   sono   adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione della disposizione di cui al  comma  1,  lettera
f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono  ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Dopo il comma 2  dell'articolo  131  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ((e con il Ministro della salute)), sentita la  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro((,  previa
intesa in sede di Conferenza  permanente))  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli  semplificati  per  la  redazione  del  piano  di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento  di  cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi». 
  5. Il decreto previsto dal  comma  4  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6.  Al  testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81; 
  b) all'articolo 56: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «((A   decorrere   dal   1°   gennaio   2014,   l'INAIL   trasmette
telematicamente, mediante il Sistema  informativo  nazionale  per  la
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  alle  autorita'  di   pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali,  alle  autorita'  portuali,
marittime e consolari, alle direzioni territoriali del  lavoro  e  ai
corrispondenti  uffici  della  Regione  siciliana  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  competenti  per  territorio  i  dati
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni))»; 
  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla
presa visione, mediante accesso  alla  banca  dati  INAIL,  dei  dati
relativi alle  denunce  di  infortuni  di  cui  al  primo  comma,  la
direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite  o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»; 
  3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
  «Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  7. ((Le modalita' di comunicazione previste dalle  disposizioni  di
cui al comma 6 si applicano)) a decorrere dal centottantesimo  giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche  per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. 
  ((7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle  spese
relative al costo del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi
salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro».)) 
  ((7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo  1988,  n.
67, e successive  modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  il
pagamento dei  contributi  previdenziali  e  assicurativi  in  misura
ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di
cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno  1984,  n.  240,
non  operanti  in  zone  svantaggiate  o  di  montagna,   in   misura
proporzionale alla quantita' di prodotto  coltivato  o  allevato  dai
propri  soci,  anche  avvalendosi  di  contratti  agrari  di   natura
associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile,
in zone di montagna o svantaggiate e successivamente  conferito  alla
cooperativa.  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione   di   eventuali
versamenti contributivi  effettuati  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  come
          modificato dalle presente legge: 
              "Art. 3. Campo di applicazione 
              1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          settori di attivita', privati e  pubblici,  e  a  tutte  le
          tipologie di rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
              5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito  di
          un contratto di somministrazione  di  lavoro  di  cui  agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive  modificazioni,  fermo  restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
          del citato decreto legislativo n. 276 del 2003,  tutti  gli
          obblighi di prevenzione e protezione  di  cui  al  presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore. 
              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, tutti gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
              7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,   e   successive   modificazioni,   e   dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio,  ai   sensi
          dell'articolo 70 e  seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, il presente decreto legislativo  e  tutte  le
          altre norme speciali vigenti  in  materia  di  sicurezza  e
          tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. 
              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione continuativa di  lavoro  a  distanza,  mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
              12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice   civile,   dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
              12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge
          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile,  dei  soggetti  che  prestano  la  propria
          attivita', spontaneamente e a titolo gratuito  o  con  mero
          rimborso  di  spese,  in  favore  delle   associazioni   di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui
          alla legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  e  all'articolo  90
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
          cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21  del
          presente  decreto.  Con  accordi  tra  i  soggetti   e   le
          associazioni o gli enti di servizio civile  possono  essere
          individuate le modalita' di attuazione della tutela di  cui
          al primo periodo. Ove uno dei  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo  svolga  la  sua  prestazione  nell'ambito  di  una
          organizzazione di un datore di lavoro, questi e'  tenuto  a
          fornire al soggetto  dettagliate  informazioni  sui  rischi
          specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
          operare e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza
          adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e'  altresi'
          tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove  cio'
          non  sia  possibile,  ridurre  al  minimo   i   rischi   da
          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre
          attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima
          organizzazione. 
              13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi
          di lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano
          lavoratori stagionali ciascuno  dei  quali  non  superi  le
          cinquanta giornate lavorative e per un  numero  complessivo
          di lavoratori compatibile  con  gli  ordinamenti  colturali
          aziendali,   provvede   ad   emanare    disposizioni    per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo. 
              13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo  6
          del presente decreto  e  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli  generali  di
          tutela di  cui  alla  normativa  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi  di  cui
          agli articoli 36,  37  e  41  del  presente  decreto,  sono
          definite  misure  di  semplificazione   degli   adempimenti
          relativi  all'informazione,   formazione   e   sorveglianza
          sanitaria previsti dal presente  decreto  applicabili  alle
          prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore  in
          azienda per un periodo non superiore a  cinquanta  giornate
          lavorative nell'anno solare  di  riferimento,  al  fine  di
          tener conto, mediante idonee attestazioni,  degli  obblighi
          assolti dallo stesso  o  da  altri  datori  di  lavoro  nei
          confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. ". 
              - si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  6.  Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro 
              1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali e' istituita  la  Commissione  consultiva
          permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  La
          Commissione e' composta da: 
              a) un rappresentante del Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali che la presiede; 
              b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'; 
              c)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              d) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
              e) un rappresentante del Ministero della difesa; 
              f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; g) un  rappresentante  del  Ministero  dei
          trasporti; 
              h) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
              i) un rappresentante del Ministero  della  solidarieta'
          sociale; 
              l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
              m) dieci rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              n)  dieci  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
              o)  dieci  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali dei datori di lavoro,  anche  dell'artigianato  e
          della  piccola  e  media  impresa,  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  materia
          dell'istruzione per le problematiche  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro,   della   salute   e   delle   politiche    sociali
          appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
              a) esaminare i problemi applicativi della normativa  di
          salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte  per  lo
          sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; 
              b) esprimere pareri sui  piani  annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
              c) definire le attivita' di promozione e le  azioni  di
          prevenzione di cui all'articolo 11; 
              d) validare le buone prassi  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
              e) redigere annualmente, sulla base  dei  dati  forniti
          dal  sistema  informativo  di  cui  all'articolo   8,   una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
              f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
          procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
          dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,  tenendo  conto
          dei profili di rischio e  degli  indici  infortunistici  di
          settore. Tali procedure vengono recepite  con  decreto  dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              g) discutere in  ordine  ai  criteri  finalizzati  alla
          definizione del sistema di qualificazione delle  imprese  e
          dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il  sistema
          di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, acquisito  il  parere
          della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
              h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia  i  codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              i) valutare le  problematiche  connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
              i-bis)  redigere  ogni  cinque   anni   una   relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita'  previste  dall'articolo  17-bis
          della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; 
              l) promuovere la  considerazione  della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
              m)  indicare  modelli  di  organizzazione  e   gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo 30; 
              m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
          del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,  anche
          tenendo   conto   delle   peculiarita'   dei   settori   di
          riferimento; 
              m-ter) elaborare le  procedure  standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all' articolo 26, comma 3, anche previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
              m-quater)  elaborare  le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  26,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 26. Obblighi connessi ai  contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione 
              1. Il datore di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  di
          lavori, servizi e forniture all'impresa  appaltatrice  o  a
          lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
          una  singola  unita'  produttiva  della   stessa,   nonche'
          nell'ambito  dell'intero  ciclo   produttivo   dell'azienda
          medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica  dei
          luoghi in cui si  svolge  l'appalto  o  la  prestazione  di
          lavoro autonomo: (87) 
              a) verifica, con le modalita' previste dal  decreto  di
          cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  g),  l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
              1) acquisizione  del  certificato  di  iscrizione  alla
          camera di commercio, industria e artigianato; 
              2)  acquisizione  dell'autocertificazione  dell'impresa
          appaltatrice o dei lavoratori  autonomi  del  possesso  dei
          requisiti  di  idoneita'  tecnico-professionale,  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (88) 
              b)   fornisce   agli   stessi   soggetti    dettagliate
          informazioni sui rischi specifici  esistenti  nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla
          propria attivita'. 
              2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di  lavoro,
          ivi compresi i subappaltatori: 
              a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
          e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
          lavorativa oggetto dell'appalto; 
              b)  coordinano   gli   interventi   di   protezione   e
          prevenzione dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,
          informandosi reciprocamente  anche  al  fine  di  eliminare
          rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
              3.  Il  datore  di  lavoro  committente   promuove   la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
              3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
          e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai  servizi
          di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
          attrezzature, ai lavori o servizi  la  cui  durata  non  e'
          superiore a  cinque  uomini-giorno,  sempre  che  essi  non
          comportino rischi derivanti  dal  rischio  di  incendio  di
          livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile
          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivita'   in   ambienti
          confinati, di cui al regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o
          dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
          di amianto o di atmosfere esplosive o  dalla  presenza  dei
          rischi particolari di  cui  all'allegato  XI  del  presente
          decreto. Ai fini del presente comma, per  uomini-giorno  si
          intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e  forniture
          rappresentata  dalla  somma  delle   giornate   di   lavoro
          necessarie  all'effettuazione   dei   lavori,   servizi   o
          forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
          un anno dall'inizio dei lavori. 
                
              3-ter. Nei casi in cui il contratto  sia  affidato  dai
          soggetti di cui all' articolo  3,  comma  34,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti  i  casi  in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto che affida il contratto  redige  il  documento  di
          valutazione  dei  rischi  da   interferenze   recante   una
          valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi  alla
          tipologia della prestazione che  potrebbero  potenzialmente
          derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto  presso
          il  quale  deve  essere  eseguito   il   contratto,   prima
          dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto  documento
          riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza  presenti
          nei   luoghi   in   cui   verra'    espletato    l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (90) 
              4. Ferme restando le disposizioni di legge  vigenti  in
          materia  di  responsabilita'  solidale   per   il   mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali  il
          lavoratore,    dipendente    dall'appaltatore     o     dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di  previdenza
          per il settore  marittimo  (IPSEMA).  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai  danni  conseguenza  dei
          rischi  specifici  propri  dell'attivita'   delle   imprese
          appaltatrici o subappaltatrici. 
              5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
          somministrazione, anche qualora in essere al momento  della
          data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
          articoli   1559,   ad   esclusione   dei    contratti    di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. (91) 
              6. Nella predisposizione delle gare di appalto e  nella
          valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure  di
          affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e  di
          forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a  valutare
          che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
          al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,  il
          quale  deve  essere  specificamente  indicato  e  risultare
          congruo rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
          comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
          apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali, sulla base  dei  valori  economici
          previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
          sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,   delle
          norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,   dei
          diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti   aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'   determinato   in
          relazione al contratto collettivo del settore  merceologico
          piu' vicino a quello preso in considerazione. (86) 
              7. Per quanto non  diversamente  disposto  dal  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  come  da   ultimo
          modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge  3  agosto
          2007, n. 123, trovano applicazione in  materia  di  appalti
          pubblici le disposizioni del presente decreto. 
              8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
          di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
          appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere  munito   di
          apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro." 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  27,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
          lavoratori autonomi 
              1. Con il decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i
          settori, ivi compresi i  settori  della  sanificazione  del
          tessile  e  dello  strumentario  chirurgico,  e  i  criteri
          finalizzati   alla   definizione   di   un    sistema    di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
          riferimento  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, fondato  sulla  base  della  specifica  esperienza,
          competenza  e  conoscenza,   acquisite   anche   attraverso
          percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita'  di
          cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione  di
          determinati   standard   contrattuali    e    organizzativi
          nell'impiego della  manodopera,  anche  in  relazione  agli
          appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,  certificati
          ai sensi del titolo VIII, capo I, del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni 
              1-bis. Con  riferimento  all'edilizia,  il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori  autonomi  si
          realizza almeno attraverso la adozione  e  diffusione,  nei
          termini e  alle  condizioni  individuati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui all' articolo  6,  comma
          8, lettera g) di uno strumento  che  consenta  la  continua
          verifica della idoneita' delle  imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi, in assenza di  violazioni  alle  disposizioni  di
          legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra  cui  la
          formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  i
          provvedimenti impartiti dagli  organi  di  vigilanza.  Tale
          strumento opera per mezzo della attribuzione  alle  imprese
          ed ai lavoratori autonomi  di  un  punteggio  iniziale  che
          misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
          accertate violazioni in materia di salute e  sicurezza  sul
          lavoro. L'azzeramento del punteggio per la  ripetizione  di
          violazioni in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          determina  l'impossibilita'  per   l'impresa   o   per   il
          lavoratore  autonomo  di  svolgere  attivita'  nel  settore
          edile. 
              2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  che
          potra', con le modalita' ivi  previste,  essere  esteso  ad
          altri settori di  attivita'  individuati  con  uno  o  piu'
          accordi  interconfederali  stipulati  a  livello  nazionale
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori  comparativamente   piu'   rappresentative,   il
          possesso dei requisiti per ottenere  la  qualificazione  di
          cui al comma 1 costituisce elemento  preferenziale  per  la
          partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
          pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,  finanziamenti  e
          contributi a  carico  della  finanza  pubblica,  sempre  se
          correlati ai medesimi appalti o subappalti. 
              2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di
          qualificazione previste dal decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e successive modificazioni.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  29,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 29. Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei rischi 
              1. Il datore  di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed
          elabora il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni dalle rispettive causali. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10   lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma  8,
          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono
          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle
          procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma  8,
          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all' articolo 28. 
              6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle
          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati  settori  di  attivita'  a  basso  rischio   di
          infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
          parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di
          settore dell'INAIL e relativi alle  malattie  professionali
          di settore e specifiche della singola azienda.  Il  decreto
          di cui al primo periodo reca in allegato il modello con  il
          quale, fermi restando i  relativi  obblighi,  i  datori  di
          lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
          basso rischio infortunistico  possono  dimostrare  di  aver
          effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli
          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          delle aziende di  utilizzare  le  procedure  standardizzate
          previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
              6-quater. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 6-ter per  le  aziende  di  cui  al
          medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di  cui
          ai commi 5, 6 e 6-bis. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
              a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
          b), c), d), f) e g); 
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto; 
              c) (soppressa)". 
              - si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di
          lavoro organizza il servizio di  prevenzione  e  protezione
          prioritariamente all'interno della azienda o  della  unita'
          produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
          anche presso le associazioni dei datori  di  lavoro  o  gli
          organismi paritetici, secondo le regole di cui al  presente
          articolo. 
              2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni  o
          esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e
          i requisiti professionali di cui  all'articolo  32,  devono
          essere in numero sufficiente rispetto alle  caratteristiche
          dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
          svolgimento dei compiti loro assegnati.  Essi  non  possono
          subire  pregiudizio  a   causa   della   attivita'   svolta
          nell'espletamento del proprio incarico. 
              3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,  il
          datore di lavoro puo' avvalersi  di  persone  esterne  alla
          azienda  in   possesso   delle   conoscenze   professionali
          necessarie,  per  integrare,  ove  occorra,   l'azione   di
          prevenzione e protezione del servizio. 
              4.  Il  ricorso  a  persone  o   servizi   esterni   e'
          obbligatorio in  assenza  di  dipendenti  che,  all'interno
          dell'azienda  ovvero  dell'unita'  produttiva,   siano   in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 
              5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o  servizi
          esterni  non  e'  per  questo   esonerato   dalla   propria
          responsabilita' in materia. 
              6.  L'istituzione  del  servizio   di   prevenzione   e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: 
              a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,  e  successive
          modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto,
          ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 
              b) nelle centrali termoelettriche; 
              c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli
          7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
          successive modificazioni; 
              d) nelle aziende per la fabbricazione  ed  il  deposito
          separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
              e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
              f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
              g) nelle strutture  di  ricovero  e  cura  pubbliche  e
          private con oltre 50 lavoratori. 
              7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile  del
          servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 
              8. Nei casi  di  aziende  con  piu'  unita'  produttive
          nonche'  nei  casi  di  gruppi  di  imprese,  puo'   essere
          istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.  I
          datori di lavoro possono rivolgersi a  tale  struttura  per
          l'istituzione del servizio  e  per  la  designazione  degli
          addetti e del responsabile.". 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 32. Capacita'  e  requisiti  professionali  degli
          addetti e dei responsabili dei  servizi  di  prevenzione  e
          protezione interni ed esterni 
              1.  Le  capacita'  ed  i  requisiti  professionali  dei
          responsabili e degli addetti ai servizi  di  prevenzione  e
          protezione interni o esterni devono  essere  adeguati  alla
          natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  e  relativi
          alle attivita' lavorative. 
              2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  da  parte  dei
          soggetti di  cui  al  comma  1,  e'  necessario  essere  in
          possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
          istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato  di
          frequenza, con  verifica  dell'apprendimento,  a  specifici
          corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei   rischi
          presenti sul luogo di  lavoro  e  relativi  alle  attivita'
          lavorative.  Per   lo   svolgimento   della   funzione   di
          responsabile del servizio prevenzione e  protezione,  oltre
          ai requisiti di cui al precedente  periodo,  e'  necessario
          possedere  un  attestato   di   frequenza,   con   verifica
          dell'apprendimento, a  specifici  corsi  di  formazione  in
          materia di prevenzione e protezione dei  rischi,  anche  di
          natura ergonomica  e  da  stress  lavoro-correlato  di  cui
          all'articolo 28, comma  1,  di  organizzazione  e  gestione
          delle attivita' tecnico-amministrative  e  di  tecniche  di
          comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I  corsi
          di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
          quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio
          2006, e successive modificazioni. 
              3.   Possono   altresi'   svolgere   le   funzioni   di
          responsabile o addetto  coloro  che,  pur  non  essendo  in
          possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
          di   aver   svolto   una   delle    funzioni    richiamate,
          professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
          almeno da sei mesi alla data  del  13  agosto  2003  previo
          svolgimento dei corsi secondo quanto previsto  dall'accordo
          di cui al comma 2. 
              4. I corsi  di  formazione  di  cui  al  comma  2  sono
          organizzati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  dalle  universita',   dall'ISPESL,
          dall'INAIL,  o  dall'IPSEMA  per  la  parte   di   relativa
          competenza, dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          dall'amministrazione della Difesa, dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione  e  dalle   altre   Scuole
          superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
          sindacali dei datori di lavoro o  dei  lavoratori  o  dagli
          organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al  punto
          4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti  e
          delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
          formatori possono essere individuati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Coloro che sono in possesso di laurea in  una  delle
          seguenti classi: L7, L8,  L9,  L17,  L23,  e  della  laurea
          magistrale  LM26   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca in  data  16  marzo  2007,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  155  del  6
          luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
          classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in  data  2  aprile
          2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  128
          del  5  giugno  2001,  ovvero  di  altre  lauree  e  lauree
          magistrali  riconosciute  corrispondenti  ai  sensi   della
          normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, su  parere  conforme  del
          Consiglio universitario nazionale ai sensi della  normativa
          vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi   di
          formazione di cui al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
          titoli di studio possono  essere  individuati  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5-bis. In tutti i casi di formazione  e  aggiornamento,
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo,  in  cui   i
          contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
          o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
          addetti  del  servizio   prevenzione   e   protezione,   e'
          riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
          della  formazione   e   dell'aggiornamento   corrispondenti
          erogati.  Le  modalita'  di  riconoscimento   del   credito
          formativo e i modelli per mezzo dei  quali  e'  documentata
          l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6.
          Gli istituti di  istruzione  e  universitari  provvedono  a
          rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e  dell'articolo  37,
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto,  gli
          attestati di avvenuta formazione sulla salute  e  sicurezza
          sul lavoro». 
              6.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi   di
          prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
          aggiornamento secondo gli indirizzi  definiti  nell'accordo
          Stato-regioni di cui al comma  2.  E'  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 34. 
              7. Le competenze acquisite a seguito dello  svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui al  presente  articolo
          nei confronti dei  componenti  del  servizio  interno  sono
          registrate nel libretto  formativo  del  cittadino  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. (116) 
              8.  Negli  istituti  di   istruzione,   di   formazione
          professionale e universitari e nelle istituzioni  dell'alta
          formazione artistica e coreutica, il datore di  lavoro  che
          non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri  del
          servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa  il
          responsabile del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,
          individuandolo tra: 
              a)  il  personale  interno  all'unita'  scolastica   in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari a tal fine disponibile; 
              b) il personale interno ad  una  unita'  scolastica  in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari  disponibile  ad  operare  in  una  pluralita'  di
          istituti. 
              9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e  b)
          del comma  8,  gruppi  di  istituti  possono  avvalersi  in
          maniera comune dell'opera  di  un  unico  esperto  esterno,
          tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
          con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
          in via subordinata, con enti o  istituti  specializzati  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro
          esperto esterno libero professionista. 
              10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro  che
          si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
          responsabile del  servizio  deve  comunque  organizzare  un
          servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
          di addetti.". 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dalla
          presente legge 
              "Art.  37.  Formazione  dei  lavoratori  e   dei   loro
          rappresentanti 
              1. Il datore di lavoro assicura che ciascun  lavoratore
          riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
          salute  e  sicurezza,  anche   rispetto   alle   conoscenze
          linguistiche, con particolare riferimento a: 
              a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
          organizzazione  della  prevenzione  aziendale,  diritti   e
          doveri dei vari soggetti aziendali,  organi  di  vigilanza,
          controllo, assistenza; 
              b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
          alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
              2. La durata, i contenuti minimi e le  modalita'  della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. (127) 
              3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito ai rischi specifici di cui ai  titoli  del  presente
          decreto successivi al I.  Ferme  restando  le  disposizioni
          gia' in vigore in materia, la formazione di cui al  periodo
          che precede e' definita mediante l'accordo di cui al  comma
          2. 
              4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
              a)  della  costituzione  del  rapporto  di   lavoro   o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
              b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
              c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
          di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze   e   preparati
          pericolosi. 
              5. L'addestramento viene effettuato da persona  esperta
          e sul luogo di lavoro. 
              6.  La   formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
              7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore
          di  lavoro,  un'adeguata  e  specifica  formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: (122) 
              a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
              b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
              c) valutazione dei rischi; 
              d) individuazione delle misure tecniche,  organizzative
          e procedurali di prevenzione e protezione. 
              7-bis. La formazione di cui  al  comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all' articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. (123) 
              8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,  possono
          avvalersi dei percorsi  formativi  appositamente  definiti,
          tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              9.   I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'    di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
              10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
              11. Le modalita', la durata  e  i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
              12. La formazione dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. (124) 
              13.  Il  contenuto   della   formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
              14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto. (125) 
              14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento,
          previsti dal presente decreto  legislativo  per  dirigenti,
          preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
          sicurezza in cui i  contenuti  dei  percorsi  formativi  si
          sovrappongano, in tutto o  in  parte,  e'  riconosciuto  il
          credito formativo per la durata e  per  i  contenuti  della
          formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.  Le
          modalita' di  riconoscimento  del  credito  formativo  e  i
          modelli per  mezzo  dei  quali  e'  documentata  l'avvenuta
          formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita la  Commissione  consultiva
          permanente  di  cui  all'articolo  6.   Gli   istituti   di
          istruzione e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli
          allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2,
          comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere
          a) e b), del presente decreto, gli  attestati  di  avvenuta
          formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ". 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 71 Obblighi del datore di lavoro 
              1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei
          lavoratori  attrezzature  conformi  ai  requisiti  di   cui
          all'articolo precedente, idonee  ai  fini  della  salute  e
          sicurezza e adeguate al lavoro da  svolgere  o  adattate  a
          tali scopi che devono essere utilizzate conformemente  alle
          disposizioni legislative  di  recepimento  delle  direttive
          comunitarie. 
              2. All'atto della scelta delle attrezzature di  lavoro,
          il datore di lavoro prende in considerazione: 
              a) le condizioni e le  caratteristiche  specifiche  del
          lavoro da svolgere; 
              b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
              c) i rischi derivanti dall'impiego  delle  attrezzature
          stesse; 
              d) i rischi derivanti  da  interferenze  con  le  altre
          attrezzature gia' in uso. 
              3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo  i
          rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e  per
          impedire che dette attrezzature possano  essere  utilizzate
          per operazioni e secondo condizioni per le quali  non  sono
          adatte, adotta adeguate misure tecniche  ed  organizzative,
          tra le quali quelle dell'allegato VI. 
              4. Il datore di  lavoro  prende  le  misure  necessarie
          affinche': 
              a) le attrezzature di lavoro siano: 
              1)  installate  ed  utilizzate  in   conformita'   alle
          istruzioni d'uso; 
              2) oggetto di idonea manutenzione al fine di  garantire
          nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza  di  cui
          all'articolo 70  e  siano  corredate,  ove  necessario,  da
          apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 
              3)  assoggettate  alle  misure  di  aggiornamento   dei
          requisiti  minimi  di  sicurezza  stabilite  con  specifico
          provvedimento  regolamentare  adottato  in  relazione  alle
          prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); 
              b)  siano  curati  la  tenuta  e  l'aggiornamento   del
          registro di controllo delle attrezzature di lavoro per  cui
          lo stesso e' previsto. 
              5. Le modifiche apportate alle macchine quali  definite
          all'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio  1996,  n.  459,  per  migliorarne  le
          condizioni di sicurezza in  rapporto  alle  previsioni  del
          comma 1, ovvero del comma 4, lettera  a),  numero  3),  non
          configurano immissione sul mercato ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 3, secondo  periodo,  sempre  che  non  comportino
          modifiche delle modalita' di utilizzo e  delle  prestazioni
          previste dal costruttore. (177) 
              6. Il datore di  lavoro  prende  le  misure  necessarie
          affinche' il posto di lavoro e la posizione dei  lavoratori
          durante l'uso delle attrezzature  presentino  requisiti  di
          sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 
              7. Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il  loro
          impiego  conoscenze  o   responsabilita'   particolari   in
          relazione ai loro rischi specifici,  il  datore  di  lavoro
          prende le misure necessarie affinche': 
              a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia  riservato  ai
          lavoratori allo scopo incaricati che abbiano  ricevuto  una
          informazione, formazione ed addestramento adeguati; (178) 
              b)  in  caso  di  riparazione,  di   trasformazione   o
          manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
          maniera specifica per svolgere detti compiti. 
              8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore
          di lavoro, secondo le indicazioni fornite  dai  fabbricanti
          ovvero,  in  assenza  di  queste,  dalle  pertinenti  norme
          tecniche o dalle buone prassi o da  linee  guida,  provvede
          affinche': (179) 
              a) le attrezzature di lavoro la cui  sicurezza  dipende
          dalle condizioni di installazione  siano  sottoposte  a  un
          controllo iniziale  (dopo  l'installazione  e  prima  della
          messa in esercizio) e ad un controllo dopo  ogni  montaggio
          in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di  impianto,
          al fine di assicurarne l'installazione corretta e  il  buon
          funzionamento; (180) 
              b) le attrezzature  soggette  a  influssi  che  possono
          provocare deterioramenti suscettibili  di  dare  origine  a
          situazioni pericolose siano sottoposte: 
              1.  ad  interventi  di  controllo  periodici,   secondo
          frequenze stabilite in base alle  indicazioni  fornite  dai
          fabbricanti, ovvero dalle norme  di  buona  tecnica,  o  in
          assenza di queste ultime, desumibili dai  codici  di  buona
          prassi; (181) 
              2. ad interventi di controllo straordinari al  fine  di
          garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
          ogni volta che intervengano eventi eccezionali che  possano
          avere conseguenze pregiudizievoli per  la  sicurezza  delle
          attrezzature di lavoro, quali riparazioni,  trasformazioni,
          incidenti,  fenomeni  naturali  o  periodi  prolungati   di
          inattivita' (181); (180) 
              c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e
          b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione
          e l'efficienza a fini di sicurezza  delle  attrezzature  di
          lavoro e devono essere effettuati  da  persona  competente.
          (182) 
              9. I risultati dei controlli di cui al comma  8  devono
          essere riportati per iscritto  e,  almeno  quelli  relativi
          agli ultimi tre anni, devono essere conservati e  tenuti  a
          disposizione degli organi di vigilanza. 
              10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8
          siano usate al di fuori della sede  dell'unita'  produttiva
          devono  essere  accompagnate  da  un  documento  attestante
          l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 
              11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il  datore  di
          lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro   riportate
          nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a  valutarne
          l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai  fini
          di  sicurezza,  con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo
          allegato. Per la prima verifica  il  datore  di  lavoro  si
          avvale  dell'INAIL  che  vi   provvede   nel   termine   di
          quarantacinque   giorni    dalla    messa    in    servizio
          dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine
          di quarantacinque  giorni  sopra  indicato,  il  datore  di
          lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri  soggetti
          pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al
          comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera
          scelta del datore di lavoro  dalle  ASL  o,  ove  cio'  sia
          previsto con legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti
          pubblici o privati abilitati che vi provvedono  secondo  le
          modalita' di cui al comma  13.  Per  l'effettuazione  delle
          verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto  di  soggetti
          pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti  all'esito
          delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere
          conservati  e  tenuti   a   disposizione   dell'organo   di
          vigilanza. Le verifiche  di  cui  al  presente  comma  sono
          effettuate  a  titolo  oneroso  e  le  spese  per  la  loro
          effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 
              12. I soggetti privati abilitati di  cui  al  comma  11
          acquistano la qualifica di incaricati di pubblico  servizio
          e rispondono direttamente alla struttura pubblica  titolare
          della funzione. (186) 
              13.  Le  modalita'  di  effettuazione  delle  verifiche
          periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i  criteri  per
          l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati  di  cui  al
          comma precedente sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sentita
          la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto (187). (176) (184) 
              14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dello
          sviluppo economico, d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra Stato, Regioni e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva  di
          cui  all'articolo  6,  vengono   apportate   le   modifiche
          all'allegato    VII    relativamente    all'elenco    delle
          attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di  cui
          al comma 11.". 
              - si riporta il Il testo dell'articolo  88  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 88. Campo di applicazione 
              1. Il presente capo  contiene  disposizioni  specifiche
          relative alle misure per la tutela della salute  e  per  la
          sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei  o  mobili
          quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). 
              2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
              a) ai lavori di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione
          delle sostanze minerali; 
              b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle
          attivita'  minerarie  esistenti  entro  il  perimetro   dei
          permessi   di   ricerca,   delle   concessioni   o    delle
          autorizzazioni; 
              c) ai lavori svolti negli  impianti  che  costituiscono
          pertinenze della miniera:  gli  impianti  fissi  interni  o
          esterni, i pozzi, le gallerie, nonche'  i  macchinari,  gli
          apparecchi e utensili  destinati  alla  coltivazione  della
          miniera,   le    opere    e    gli    impianti    destinati
          all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori  del
          perimetro delle concessioni; 
              d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,  squadratura
          e trasporto dei prodotti delle cave ed alle  operazioni  di
          caricamento di tali prodotti dai piazzali; 
              e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
          e  stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
          territorio  nazionale,  nel  mare  territoriale   e   nella
          piattaforma continentale e  nelle  altre  aree  sottomarine
          comunque soggette ai poteri dello Stato; 
              f) ai lavori svolti in mare; 
              g)   alle   attivita'   svolte   in   studi   teatrali,
          cinematografici, televisivi o in altri  luoghi  in  cui  si
          effettuino riprese, purche' tali attivita'  non  implichino
          l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; 
              g-bis) ai lavori relativi a  impianti  elettrici,  reti
          informatiche, gas, acqua, condizionamento e  riscaldamento,
          nonche' ai piccoli lavori la cui  durata  presunta  non  e'
          superiore   a   dieci   uomini-giorno,   finalizzati   alla
          realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture  per
          servizi, che non espongano i lavoratori ai  rischi  di  cui
          all'allegato XI ; 
              g-ter) alle attivita' di cui al decreto legislativo  27
          luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili  o  di
          ingegneria civile di cui all' allegato X; 
              2-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  titolo  si
          applicano  agli  spettacoli  musicali,  cinematografici   e
          teatrali e alle manifestazioni  fieristiche  tenendo  conto
          delle particolari esigenze connesse allo svolgimento  delle
          relative attivita', individuate con  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, sentita  la  Commissione  consultiva
          permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  che  deve
          essere adottato entro il 31 dicembre 2013". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  225  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  225.  Misure  specifiche  di  protezione  e   di
          prevenzione 
              1. Il datore di lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e
          della valutazione  dei  rischi  di  cui  all'articolo  223,
          provvede affinche'  il  rischio  sia  eliminato  o  ridotto
          mediante la sostituzione, qualora la natura  dell'attivita'
          lo  consenta,  con  altri  agenti  o  processi  che,  nelle
          condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi  per  la
          salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'  non
          consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione
          il datore di lavoro garantisce che il rischio  sia  ridotto
          mediante l'applicazione delle seguenti misure da  adottarsi
          nel seguente ordine di priorita': 
              a) progettazione di appropriati processi  lavorativi  e
          controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e  materiali
          adeguati; 
              b) appropriate misure  organizzative  e  di  protezione
          collettive alla fonte del rischio; 
              c)  misure  di  protezione  individuali,   compresi   i
          dispositivi  di  protezione  individuali,  qualora  non  si
          riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; 
              d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma  degli
          articoli 229 e 230. 
              2. Salvo  che  possa  dimostrare  con  altri  mezzi  il
          conseguimento di un adeguato livello di  prevenzione  e  di
          protezione, il datore di  lavoro,  periodicamente  ed  ogni
          qualvolta  sono  modificate  le  condizioni   che   possono
          influire  sull'esposizione,  provvede  ad   effettuare   la
          misurazione degli agenti che possono presentare un  rischio
          per la salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui  e'
          riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato  XLI
          o  in  loro  assenza,  con  metodiche  appropriate  e   con
          particolare riferimento ai  valori  limite  di  esposizione
          professionale     e     per     periodi     rappresentativi
          dell'esposizione in termini spazio temporali. 
              3. Quando  sia  stato  superato  un  valore  limite  di
          esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
          il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno
          cagionato   tale   superamento    dell'evento,    adottando
          immediatamente  le  misure  appropriate  di  prevenzione  e
          protezione. 
              4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
          allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti
          ai rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  lavoratori.  Il
          datore di lavoro tiene conto delle  misurazioni  effettuate
          ai sensi del  comma  2  per  l'adempimento  degli  obblighi
          conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
          223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
          generali di prevenzione e protezione, il datore  di  lavoro
          adotta le misure tecniche  e  organizzative  adeguate  alla
          natura delle operazioni,  compresi  l'immagazzinamento,  la
          manipolazione   e   l'isolamento    di    agenti    chimici
          incompatibili fra di loro; in  particolare,  il  datore  di
          lavoro  previene  sul  luogo  di  lavoro  la  presenza   di
          concentrazioni  pericolose  di  sostanze   infiammabili   o
          quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili. 
              5. Laddove  la  natura  dell'attivita'  lavorativa  non
          consenta di prevenire sul luogo di lavoro  la  presenza  di
          concentrazioni  pericolose  di  sostanze   infiammabili   o
          quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
          datore di lavoro deve in particolare: 
              a) evitare la  presenza  di  fonti  di  accensione  che
          potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza
          di condizioni  avverse  che  potrebbero  provocare  effetti
          fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele  di  sostanze
          chimicamente instabili; 
              b) limitare, anche  attraverso  misure  procedurali  ed
          organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
          pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei  lavoratori
          in caso di incendio o di esplosione  dovuti  all'accensione
          di sostanze infiammabili, o gli effetti  dannosi  derivanti
          da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 
              6.  Il  datore   di   lavoro   mette   a   disposizione
          attrezzature di lavoro  ed  adotta  sistemi  di  protezione
          collettiva  ed  individuale  conformi   alle   disposizioni
          legislative e regolamentari pertinenti, in particolare  per
          quanto riguarda  l'uso  dei  suddetti  mezzi  in  atmosfere
          potenzialmente esplosive. 
              7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare  un
          sufficiente  controllo   degli   impianti,   apparecchi   e
          macchinari,  anche  mettendo  a  disposizione   sistemi   e
          dispositivi finalizzati alla  limitazione  del  rischio  di
          esplosione o dispositivi per limitare  la  pressione  delle
          esplosioni. 
              8.  Il  datore  di  lavoro  informa  i  lavoratori  del
          superamento dei valori limite di esposizione professionale,
          delle cause dell'evento e delle  misure  di  prevenzione  e
          protezione adottate e ne da' comunicazione, senza  indugio,
          all'organo di vigilanza.  Tale  comunicazione  puo'  essere
          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli
          organismi paritetici o delle organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  240  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 240. Esposizione non prevedibile 
              1. Qualora si  verifichino  eventi  non  prevedibili  o
          incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
          lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il  datore  di
          lavoro  adotta  quanto   prima   misure   appropriate   per
          identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne  informa
          i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
              2.  I  lavoratori  devono  abbandonare   immediatamente
          l'area  interessata,  cui  possono  accedere  soltanto  gli
          addetti  agli  interventi  di  riparazione  ed   ad   altre
          operazioni   necessarie,   indossando   idonei    indumenti
          protettivi  e   dispositivi   di   protezione   delle   vie
          respiratorie, messi  a  loro  disposizione  dal  datore  di
          lavoro. In ogni caso l'uso dei  dispositivi  di  protezione
          non puo' essere  permanente  e  la  sua  durata,  per  ogni
          lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario. 
              3.  Il  datore  di  lavoro   comunica   senza   indugio
          all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di  cui
          al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate  per
          ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale
          comunicazione puo' essere  effettuata  in  via  telematica,
          anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici   o   delle
          organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  250  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 250. Notifica 
              1. Prima dell'inizio dei  lavori  di  cui  all'articolo
          246, il datore di lavoro presenta una  notifica  all'organo
          di vigilanza competente per territorio. Tale notifica  puo'
          essere effettuata in via telematica, anche per mezzo  degli
          organismi paritetici o delle organizzazioni  sindacali  dei
          datori di lavoro. 
              2. La notifica di cui al comma 1 comprende  almeno  una
          descrizione sintetica dei seguenti elementi: 
              a) ubicazione del cantiere; 
              b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
              c) attivita' e procedimenti applicati; 
              d) numero di lavoratori interessati; 
              e) data di inizio dei lavori e relativa durata; 
              f)  misure  adottate  per  limitare  l'esposizione  dei
          lavoratori all'amianto. 
              3. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta,  alla
          documentazione oggetto della notifica di cui ai commi  1  e
          2. 
              4. Il datore di lavoro,  ogni  qualvolta  una  modifica
          delle condizioni di  lavoro  possa  comportare  un  aumento
          significativo  dell'esposizione  alla  polvere  proveniente
          dall'amianto o da materiali  contenenti  amianto,  effettua
          una nuova notifica.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  277  del  citato
          decreto legislativo n.81 del  2008  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 277. Misure di emergenza 
              1. Se si verificano incidenti che possono provocare  la
          dispersione   nell'ambiente   di   un   agente    biologico
          appartenente ai gruppi  2,  3  o  4,  i  lavoratori  devono
          abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
          accedere soltanto quelli addetti ai  necessari  interventi,
          con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
              2. Il datore di lavoro informa al piu' presto  l'organo
          di  vigilanza  territorialmente   competente,   nonche'   i
          lavoratori  ed  il   rappresentante   per   la   sicurezza,
          dell'evento, delle cause che lo hanno determinato  e  delle
          misure che intende adottare, o che ha  gia'  adottato,  per
          porre rimedio alla situazione creatasi. Tale  comunicazione
          puo' essere effettuata in via telematica, anche  per  mezzo
          degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali
          dei datori di lavoro. 
              3. I lavoratori segnalano immediatamente al  datore  di
          lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
          incidente relativo all'uso di agenti biologici.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  131  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006 come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 131.  Piani  di  sicurezza  (art.  31,  legge  n.
          109/1994) 
              1. Il Governo, su proposta dei Ministri  del  lavoro  e
          delle    politiche    sociali,    della    salute,    delle
          infrastrutture, e delle politiche comunitarie,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative,  approva  le  modifiche  che  si   rendano
          necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente
          della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani
          di  sicurezza  nei  cantieri  temporanei   o   mobili,   in
          conformita' alle direttive  comunitarie,  e  alla  relativa
          normativa nazionale di recepimento. 
              2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e  comunque
          prima  della  consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il
          concessionario  redige  e  consegna  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 32: 
              a)  eventuali  proposte  integrative   del   piano   di
          sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest'ultimo   sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              b) un piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di
          sicurezza e di coordinamento quando  quest'ultimo  non  sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              c) un piano operativo di sicurezza per  quanto  attiene
          alle proprie scelte  autonome  e  relative  responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,  da  considerare  come   piano   complementare   di
          dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento  quando
          quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto  legislativo
          14 agosto 1996, n.  494,  ovvero  del  piano  di  sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b). 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
          salute e sicurezza sul lavoro, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati modelli semplificati per la redazione del piano
          di  sicurezza  sostitutivo  del  piano   di   sicurezza   e
          coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando
          i relativi obblighi. 
              3. Il piano di sicurezza  e  di  coordinamento,  quando
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, ovvero il piano di  sicurezza  sostitutivo  di  cui
          alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo  di
          sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano  parte
          integrante del contratto di appalto  o  di  concessione;  i
          relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di  gara  e  non
          sono  soggetti  a  ribasso  d'asta.  Le  gravi  o  ripetute
          violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
          concessionario,  previa  formale   costituzione   in   mora
          dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
          contratto. Il regolamento di  cui  al  comma  1  stabilisce
          quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
          del  contratto  da  parte  della  stazione  appaltante.  Il
          direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza  in
          fase di  esecuzione,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
          competenze,   vigilano   sull'osservanza   dei   piani   di
          sicurezza. 
              4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei  lavori
          ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
          per l'esecuzione dei lavori di cui al  decreto  legislativo
          14  agosto  1996,  n.  494,  proposte  di  modificazioni  o
          integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  loro
          trasmesso dalla stazione appaltante, sia  per  adeguarne  i
          contenuti alle tecnologie  proprie  dell'impresa,  sia  per
          garantire il rispetto delle norme per la prevenzione  degli
          infortuni  e  la  tutela  della   salute   dei   lavoratori
          eventualmente disattese nel piano stesso. 
              5. I contratti di appalto o di  concessione,  se  privi
          dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 
              6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e  35
          della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione  numerica
          prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici  e'
          determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
          mediamente  occupati   trimestralmente   nel   cantiere   e
          dipendenti dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e
          subappaltatrici,  per  queste  ultime   nell'ambito   della
          categoria  prevalente,  secondo   criteri   stabiliti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro nel  quadro  delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
              7. Ai fini del presente articolo il concessionario  che
          esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
          equiparato all'appaltatore.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965,  n.  1124,  (Testo  unico  delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie  professionali)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          d.P.R. n.1124  del  1965  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 56 
              A decorrere dal  1o  gennaio  2014,  l'INAIL  trasmette
          telematicamente, mediante il Sistema informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita'  di
          pubblica sicurezza, alle  aziende  sanitarie  locali,  alle
          autorita' portuali, marittime e consolari,  alle  direzioni
          territoriali del lavoro e ai  corrispondenti  uffici  della
          Regione siciliana e delle province autonome di Trento e  di
          Bolzano competenti per  territorio  i  dati  relativi  alle
          denunce di infortuni sul lavoro mortali  e  di  quelli  con
          prognosi superiore a trenta giorni; 
              Nel piu' breve tempo possibile, e in  ogni  caso  entro
          quattro giorni dalla presa visione, mediante  accesso  alla
          banca  dati  INAIL,  dei  dati  relativi  alle  denunce  di
          infortuni di cui al primo comma, la direzione  territoriale
          del lavoro -  settore  ispezione  del  lavoro  procede,  su
          richiesta del lavoratore infortunato, di  un  superstite  o
          dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare: 
              1)  la  natura  del  lavoro  al   quale   era   addetto
          l'infortunato; 
              2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e  la
          causa  e  la  natura  di  esso,  anche  in  riferimento  ad
          eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 
              3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si
          trova; 
              4) la natura e l'entita' delle lesioni; 
              5) lo stato dell'infortunato; 
              6) la retribuzione; 
              7)  in  caso  di  morte,  le  condizioni  di   famiglia
          dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a  rendita  e
          la residenza di questi ultimi. 
              La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione
          del lavoro, qualora lo ritenga  necessario  ovvero  ne  sia
          richiesto dall'Istituto assicuratore o  dall'infortunato  o
          dai  suoi  superstiti,   esegue   l'inchiesta   sul   luogo
          dell'infortunio. (153) 
              L'Istituto  assicuratore,  l'infortunato   o   i   suoi
          superstiti hanno facolta' di  domandare  direttamente  alla
          direzione provinciale del lavoro -  settore  ispezione  del
          lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli  infortuni  che
          abbiano le  conseguenze  indicate  nella  prima  parte  del
          presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta
          la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza  o  per
          non essere state previste o indicate nella segnalazione  le
          conseguenze  predette  o  per   qualsiasi   altro   motivo,
          l'inchiesta non sia stata eseguita. (153) 
              Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo   si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              - si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  4,  del
          decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              "  Art.  8  Sistema  informativo   nazionale   per   la
          prevenzione nei luoghi di lavoro 
              (omissis) 
              4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  180  giorni  dalla
          data  dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, vengono definite le  regole  tecniche  per  la
          realizzazione ed il  funzionamento  del  SINP,  nonche'  le
          regole per  il  trattamento  dei  dati.  Tali  regole  sono
          definite  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come  modificato  ed
          integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  e
          dei  contenuti  del  Protocollo  di  intesa   sul   Sistema
          informativo nazionale  integrato  per  la  prevenzione  nei
          luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
          le speciali modalita' con le quali le  forze  armate  e  le
          forze  di  polizia  partecipano  al   sistema   informativo
          relativamente alle attivita' operative e addestrative.  Per
          tale finalita' e' acquisita  l'intesa  dei  Ministri  della
          difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.". 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  82,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 82 Criterio  del  prezzo  piu'  basso  (art.  53,
          direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
          d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n.  109/1994;  art.  23,
          d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
          90, d.P.R. n. 554/1999) 
              1. Il prezzo piu' basso, inferiore  a  quello  posto  a
          base di gara, e' determinato come segue. 
              2. Il bando di gara stabilisce: 
              a)  se  il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  misura,  e'  determinato   mediante   ribasso
          sull'elenco prezzi posto a base  di  gara  ovvero  mediante
          offerta a prezzi unitari; 
              b)  se  il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  corpo,  e'   determinato   mediante   ribasso
          sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari. 
              3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
          misura,  il  prezzo  piu'  basso  e'  determinato  mediante
          offerta a prezzi unitari. 
              3-bis. Il prezzo piu' basso  e'  determinato  al  netto
          delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
          base dei minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,   delle   voci   retributive   previste    dalla
          contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle
          misure di  adempimento  alle  disposizioni  in  materia  di
          salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
              4. Le modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco
          prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono  stabilite  dal
          regolamento.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 9, comma  5,  della
          legge 11 marzo  1988,  n.  67  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): 
              "5. I premi ed  i  contributi  relativi  alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo per il proprio personale  dipendente,  occupato  a
          tempo indeterminato e a  tempo  determinato  nei  territori
          montani di cui all'art. 9, D.P.R.  29  settembre  1973,  n.
          601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere
          dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a  decorrere  dal  1°
          ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1°  ottobre
          1996. I predetti premi e contributi dovuti  dai  datori  di
          lavoro agricolo operanti nelle zone agricole  svantaggiate,
          delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre  1977,  n.
          984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere
          dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a  decorrere  dal  1°
          ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal  1°  ottobre
          1996.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  15
          giugno 1984, n. 240 (Norme  previdenziali  e  assistenziali
          per  le  imprese  cooperative   e   loro   dipendenti   che
          trasformano,   manipolano   e   commercializzano   prodotti
          agricoli e zootecnici): 
              "Art. 2 
              Qualora  non  si  verifichi  la   condizione   di   cui
          all'articolo precedente,  le  imprese  cooperative  e  loro
          consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati,
          ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura. 
              Per i periodi di paga antecedenti alla data di  entrata
          in vigore della presente legge,  l'obbligo  del  versamento
          dei contributi di previdenza e  di  assistenza  sociale  si
          considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al
          precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto
          secondo le norme e con le  modalita'  proprie  del  settore
          dell'industria o del commercio, ivi compreso  il  beneficio
          della fiscalizzazione degli oneri sociali. 
              Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano  valide
          e conservano la loro efficacia le prestazioni  maturate  ed
          erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le
          quali,  se  per  gli  stessi  periodi  o  per  i   medesimi
          lavoratori dipendenti abbiano versato  anche  i  contributi
          agricoli unificati, hanno diritto, a domanda,  al  rimborso
          di questi ultimi.".