Art. 32 
 
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
           nell'ambito della prevenzione della corruzione) 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture, il Presidente dell'ANAC, in  presenza  di  fatti  gravi  e
accertati anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  3,  lett.  a)  del
presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente: 
  a) di ordinare la rinnovazione degli  organi  sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale; 
  b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale. 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto. 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino
all'esito dei giudizi in sede penale. 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e
onorabilita'  di  cui  di  cui  al  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno  e  monitoraggio
dell'impresa.  A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa
prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e
modelli  di  trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al
sistema di controllo  interno  e  agli  organi  amministrativi  e  di
controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua
prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei
bilanci  pubblici,  ancorche'  ricorrano   i   presupposti   di   cui
all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. In tal caso, le misure sono disposte  di  propria  iniziativa
dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure
sono revocate e cessano comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di
passaggio in giudicato di sentenza di annullamento  dell'informazione
antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via  definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero
di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi
dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito  dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.