Art. 32 
 
                               Divieti 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione di lavoro, salvo che il  contratto  sia  concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti  o  abbia  una
durata iniziale non superiore a tre mesi; 
    c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 
    d) da parte di datori di lavoro che  non  abbiano  effettuato  la
valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il testo degli articoli 4 e 24 della citata legge
          223 del 1991, si vedano le note all'art. 14.