Art. 32 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui  al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto   presso   le   autorita'
competenti, ai sensi del citato decreto  legislativo,  sono  concluse
dalle medesime autorita' previo  adeguamento,  ove  necessario,  alle
disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono
concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli  articoli  4,
comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si  applicano  le  disposizioni
recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G. 
  3. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da  aggiornamenti  e
modifiche agli allegati  della  direttiva  2012/18/UE,  introdotti  a
livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministeri
dello sviluppo economico, dell'interno e  della  salute,  sentita  la
Conferenza Unificata. 
  4. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello   sviluppo   economico,   d'intesa   la   Conferenza
Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H. 
  6. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e   dello   sviluppo   economico,   sentita   la   Conferenza
Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello
sviluppo economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-Regioni, e' aggiornato l'allegato I. 
  8. Con decreto del Ministro dell'interno e'  aggiornato  l'allegato
L. 
  9. Fino alla rideterminazione delle  tariffe  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato
I. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note  alle
          premesse.