Art. 32 Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE) 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche' la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. 3. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'articolo 26.