Art. 32 
 
                    Consolidamento proporzionale 
              (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Oltre a quanto  previsto  dall'articolo  25,  sono  incluse  nel
consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non  IFRS
tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o
imprese da questo controllate hanno il controllo  congiuntamente  con
altre  imprese  e  in  base  ad  accordi   con   esse,   purche'   la
partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere  il  bilancio
consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a
un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 
  2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e  le  operazioni  «fuori
bilancio» nonche' i proventi e gli oneri  dell'impresa  sottoposta  a
controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo  il
criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. 
  3. Si applicano i casi di esclusione  dal  consolidamento  previsti
nell'articolo 26.