Art. 32 
 
Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il
  diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
  alta formazione e ricerca 
 
  1. A titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre  2016,  si
applicano i seguenti benefici: 
    a) non trova applicazione il contributo di licenziamento  di  cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012; 
    b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di  cui  all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta  al  5
per cento; 
    c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978. 
  2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina  organica
dei contratti di lavoro e la revisione della  normativa  in  tema  di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le  risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica  superiore,  e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del  2014  e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione  di
cui al primo periodo del presente comma e'  finalizzata  a  elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e'  promossa  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma  da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito  del
sistema di istruzione e formazione professionale. 
  4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del  comma  sono
soppresse. 
  5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53  il  comma  4  e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a  14.993.706,97  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  per
quanto attiene al comma 3 e valutati  in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno  2016,  10,7  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per  quanto  attiene
ai commi 1 e 2,si provvede: 
    a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni  di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019  e  0,1  milioni  di
euro  per  l'anno  2020  mediante  corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012,  provvedono  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto
alle  previsioni  delle  minori   relative   entrate,   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1. 
  8. Per gli  anni  2016  e  2017,  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  degli  allievi
iscritti  ai  corsi  ordinamentali   di   istruzione   e   formazione
professionale curati dalle istituzioni  formative  e  dagli  istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per  l'erogazione  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in  via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U.  1124/1965.  Con  Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL,  sono
stabiliti  l'ammontare  del  premio  speciale  e  le   modalita'   di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai  fini  della
determinazione del  premio  e  del  suo  aggiornamento  annuo  si  fa
riferimento  al  minimale  giornaliero  di  rendita.   Per   favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la  determinazione  del
predetto premio speciale unitario non si  tiene  conto  dei  maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo  di  minori  entrate  per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento  di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai  relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede: 
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni  di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2016   mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui  all'articolo  29,
comma 3; 
    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  29   novembre   2008,   n.    185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Note all'art. 32: 
              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.  92
          del 2012, si vedano le note all'articolo 21. 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  773,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007): 
              " Art. 1. (Omissis). 
              773. Con effetto sui periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma.". 
              Si  riporta  l'articolo  42,  comma  6,   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183.): 
              "Art. 42. Disciplina generale 
              (Omissis). 
              6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
          previdenza e assistenza  sociale  obbligatoria  si  estende
          alle seguenti forme: 
              a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
          malattie professionali; 
              b) assicurazione contro le malattie; 
              c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
              d) maternita'; 
              e) assegno familiare; 
              f) assicurazione sociale per  l'impiego,  in  relazione
          alla quale, in aggiunta a quanto previsto in  relazione  al
          regime  contributivo  per  le  assicurazioni  di  cui  alle
          precedenti  lettere,  ai  sensi  della  disciplina  di  cui
          all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1°gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro
          per  gli  apprendisti  artigiani  e   non   artigiani   una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali,  con  riferimento  alla
          quale non operano le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.". 
              Si riporta l'articolo 25 della citata legge n. 845  del
          1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale): 
              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041 , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».". 
              Si riporta l'articolo 47, comma 7, del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2015: 
              "Art. 47. Disposizioni finali 
              (Omissis). 
              7. I benefici contributivi in materia di  previdenza  e
          assistenza  sociale  sono  mantenuti  per  un  anno   dalla
          prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del  periodo
          di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti  ai
          sensi del comma 4 del presente articolo.". 
              Si riportano gli articoli 41, comma 3, 43, comma 1, del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2015: 
              " Art. 41. Definizione 
              (Omissis). 
              3.  L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e quello di alta formazione e  ricerca  integrano
          organicamente, in un sistema duale,  formazione  e  lavoro,
          con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
          qualificazioni  professionali  contenuti   nel   Repertorio
          nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro  europeo  delle
          qualificazioni." 
              "Art. 43. Apprendistato per la qualifica e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore 
              1.  L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale e il certificato di specializzazione  tecnica
          superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
          effettuata in azienda  con  l'istruzione  e  la  formazione
          professionale  svolta  dalle  istituzioni   formative   che
          operano nell'ambito dei sistemi regionali di  istruzione  e
          formazione  sulla  base  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.". 
              Per il testo dell'articolo 68, comma  4,  della  citata
          legge n. 144 del 1999, si vedano le note all'articolo 5. 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  7,  della  citata
          legge n. 183 del 2014, si vedano le note all'articolo 4. 
              Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della  L.  28  marzo
          2003, n. 53), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              Il testo della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per
          la copertura delle spese generali di amministrazione  degli
          enti privati gestori di attivita' formative), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45. 
              Si riporta l'articolo 22, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo n. 183 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  22.  Apprendistato,  contratto  di   inserimento
          donne,   part-time,   telelavoro,   incentivi   fiscali   e
          contributivi. 
              1. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  con  proprio   decreto   destina
          annualmente, nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo
          68, comma 4, lettera a), della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, e successive modificazioni, una quota non superiore  a
          200  milioni  di  euro   alle   attivita'   di   formazione
          nell'esercizio dell'apprendistato.". 
              Si riporta l'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', per il diritto alla cura e  alla  formazione  e
          per  il  coordinamento  dei  tempi  delle   citta'),   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 6. Congedi per la formazione continua. 
              1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto
          di proseguire i percorsi di  formazione  per  tutto  l'arco
          della  vita,  per  accrescere   conoscenze   e   competenze
          professionali. Lo Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali
          assicurano un'offerta formativa articolata  sul  territorio
          e,  ove  necessario,  integrata,  accreditata  secondo   le
          disposizioni dell'articolo 17 della legge 24  giugno  1997,
          n.  196,  e  successive  modificazioni,  e   del   relativo
          regolamento  di  attuazione.   L'offerta   formativa   deve
          consentire   percorsi   personalizzati,    certificati    e
          riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale  ed
          europeo.  La  formazione  puo'  corrispondere  ad  autonoma
          scelta   del   lavoratore   ovvero    essere    predisposta
          dall'azienda, attraverso  i  piani  formativi  aziendali  o
          territoriali concordati tra le parti  sociali  in  coerenza
          con quanto previsto dal citato articolo 17 della  legge  n.
          196 del 1997, e successive modificazioni. 
              2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale
          e decentrata,  definisce  il  monte  ore  da  destinare  ai
          congedi  di  cui  al  presente  articolo,  i  criteri   per
          l'individuazione dei lavoratori e le modalita' di orario  e
          retribuzione connesse alla partecipazione  ai  percorsi  di
          formazione. 
              3. Gli interventi formativi  che  rientrano  nei  piani
          aziendali o territoriali di cui al comma 1  possono  essere
          finanziati attraverso il fondo  interprofessionale  per  la
          formazione continua, di cui al  regolamento  di  attuazione
          del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997. 
              4. (Abrogato).". 
              Per il testo dell'articolo  18,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge, n. 185 del 2008, si vedano note all'articolo
          5. 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  legge   di
          stabilita' 2015): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              107.   Per   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.". 
              Si riporta l'articolo 17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della  citata  legge,
          n. 92 del 2012; 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore. 
              (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.". 
              Si riporta l'articolo  42  del  T.U.  1124/1965  (Testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali): 
              "Art. 42. 
              Per quelle lavorazioni, rispetto alle  quali  esistano,
          in dipendenza  della  loro  natura  o  delle  modalita'  di
          svolgimento o di  altre  circostanze,  difficolta'  per  la
          determinazione del premio di assicurazione nei modi di  cui
          all'articolo precedente, sono approvati,  con  decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera
          dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in  base
          ad altri elementi idonei quali il numero delle persone,  la
          durata della lavorazione,  il  numero  delle  macchine,  la
          quantita'  di  carburante  utilizzato,  tenuto  conto   del
          disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.".