Art. 32. 
 
 
           (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione) 
 
  1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa; 
  b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da  assicurare
la  semplificazione  e  la  trasparenza  dell'azione  amministrativa,
secondo  criteri   di   efficienza   e   di   responsabilita'   degli
amministratori »; 
  c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse; 
  d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni
culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in  materia  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici »; 
  e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.