Art. 32 
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata 
                          e il riciclaggio 
 
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «ambito  territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di favorire la raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente: 
 
          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+
 
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune. 
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare. 
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis. 
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti. 
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata»; 
    d) al comma 6, le parole:  «Le  regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1,  lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata   secondo   la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai  sensi  della  decisione  2011/753/UE  della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni». 
  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il  raggiungimento
delle percentuali  di  raccolta  differenziata  come  previste  dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta il testo dell'art. 205 del citato d.lgs.  n.
          152 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  205.  Misure  per   incrementare   la   raccolta
          differenziata. - 1. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma
          1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
          ovvero in ogni comune deve essere assicurata  una  raccolta
          differenziata  dei  rifiuti  urbani  pari   alle   seguenti
          percentuali minime di rifiuti prodotti: 
              a)  almeno  il  trentacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2006; 
              b) almeno il  quarantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2008; 
              c) almeno il  sessantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2012. 
              1-bis. Nel caso in cui, dal  punto  di  vista  tecnico,
          ambientale ed economico, non sia  realizzabile  raggiungere
          gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo'  richiedere
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare una deroga al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          medesimo comma 1. Verificata la sussistenza  dei  requisiti
          stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la
          predetta deroga, previa  stipula  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica di un  accordo  di  programma
          tra Ministero, regione  ed  enti  locali  interessati,  che
          stabilisca: 
              a)  le  modalita'  attraverso  le   quali   il   comune
          richiedente  intende  conseguire  gli  obiettivi   di   cui
          all'art.  181,  comma  1.  Le  predette  modalita'  possono
          consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti  in
          altri comuni; 
              b) la destinazione a recupero di energia della quota di
          rifiuti  indifferenziati   che   residua   dalla   raccolta
          differenziata  e  dei  rifiuti  derivanti  da  impianti  di
          trattamento  dei  rifiuti  indifferenziati,   qualora   non
          destinati al recupero di materia; 
              c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
          urbani, da destinare al riciclo, che il comune  richiedente
          si obbliga ad effettuare. 
              1-ter.  L'accordo  di  programma  di   cui   al   comma
          precedente  puo'  stabilire  obblighi,  in  linea  con   le
          disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
          al perseguimento delle finalita' di cui alla parte  quarta,
          titolo I, del presente decreto nonche' stabilire  modalita'
          di accertamento  dell'adempimento  degli  obblighi  assunti
          nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
          disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
          si conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma
          di cui al presente articolo. 
              3. Nel caso in cui, a livello  di  ambito  territoriale
          ottimale se costituito, ovvero in ogni  comune,  non  siano
          conseguiti  gli  obiettivi  minimi  previsti  dal  presente
          articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per  cento  al
          tributo di conferimento dei rifiuti in discarica  a  carico
          dei  comuni  che  non  abbiano  raggiunto  le   percentuali
          previste dal comma 1 sulla base  delle  quote  di  raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni. 
              3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di
          rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui
          all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          e' modulata in base alla quota percentuale  di  superamento
          del livello di raccolta  differenziata  (RD),  fatto  salvo
          l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'art.  3  della
          medesima  legge  n.  549  del  1995,  secondo  la   tabella
          seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               3-ter. Per la determinazione  del  tributo  si  assume
          come  riferimento  il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno
          precedente. Il grado di efficienza della  RD  e'  calcolato
          annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. 
              3-quater.  La   regione,   avvalendosi   del   supporto
          tecnico-scientifico del gestore del catasto  regionale  dei
          rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge  tale
          attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo
          standard per calcolare e verificare le  percentuali  di  RD
          dei rifiuti solidi urbani e assimilati  raggiunte  in  ogni
          comune, sulla base di linee guida definite,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  La   regione
          individua  i  formati,  i  termini  e   le   modalita'   di
          rilevamento e trasmissione  dei  dati  che  i  comuni  sono
          tenuti a comunicare  ai  fini  della  certificazione  della
          percentuale  di  RD  raggiunta,  nonche'  le  modalita'  di
          eventuale compensazione  o  di  conguaglio  dei  versamenti
          effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. 
              3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui  al  comma
          3-quater e' effettuata annualmente  dai  comuni  attraverso
          l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta
          del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa,  incompleta  o
          inesatta trasmissione dei dati determina  l'esclusione  del
          comune dall'applicazione della modulazione del  tributo  di
          cui al comma 3-bis. 
              3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater
          provvede alla validazione dei dati  raccolti  e  alla  loro
          trasmissione alla regione, che  stabilisce  annualmente  il
          livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun  ambito
          territoriale  ottimale,  ai  fini   dell'applicazione   del
          tributo. 
              3-septies. L'addizionale di  cui  al  comma  3  non  si
          applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga  di  cui  al
          comma  1-bis  oppure  che  hanno  conseguito  nell'anno  di
          riferimento una produzione  pro  capite  di  rifiuti,  come
          risultante dai  dati  forniti  dal  catasto  regionale  dei
          rifiuti, inferiore di almeno il 30  per  cento  rispetto  a
          quella   media   dell'ambito   territoriale   ottimale   di
          appartenenza,   anche   a   seguito   dell'attivazione   di
          interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. 
              3-octies. L'addizionale di cui al  comma  3  e'  dovuta
          alle regioni e affluisce in  un  apposito  fondo  regionale
          destinato a finanziare gli interventi di prevenzione  della
          produzione di rifiuti previsti dai piani regionali  di  cui
          all'art. 199, gli incentivi per l'acquisto  di  prodotti  e
          materiali riciclati  di  cui  agli  articoli  206-quater  e
          206-quinquies,  il   cofinanziamento   degli   impianti   e
          attivita'  di  informazione  ai  cittadini  in  materia  di
          prevenzione e di raccolta differenziata. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  attivita'  produttive  d'intesa   con   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  vengono  stabilite  la
          metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui
          ai commi  1  e  2,  nonche'  la  nuova  determinazione  del
          coefficiente di correzione di cui  all'art.  3,  comma  29,
          della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  in  relazione  al
          conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 
              5. Sino all'emanazione del decreto di cui  al  comma  4
          continua ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di  cui
          all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549. 
              6. Fatti salvi gli  obiettivi  indicati  all'art.  181,
          comma 1, lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata
          secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare  ai  sensi  della
          decisione 2011/753/UE della Commissione,  del  18  novembre
          2011, le regioni tramite apposita legge,  e  previa  intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di  riciclo
          e recupero."