Art. 32 
 
           Disposizioni relative allo stoccaggio geologico 
         di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis) in caso di  piu'  siti  di  stoccaggio  nella  stessa
unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione  siano  tali
che tutti i  siti  rispettino  simultaneamente  le  prescrizioni  del
presente decreto»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  puo'  essere  rilasciata
un'unica autorizzazione»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere  del
Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna  l'autorizzazione  allo
stoccaggio nei seguenti casi: 
    a) qualora risulti necessario in base ai piu'  recenti  risultati
scientifici e progressi tecnologici; 
    b) fatte salve  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma e alle lettere da a) a d) del  comma  3,  cinque  anni
dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»; 
    c) all'articolo 21, comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  seguente
periodo: «Dette ispezioni riguardano  le  strutture  di  iniezione  e
monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del  complesso
di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana». 
 
          Note all'art. 32: 
              - I testi vigenti  degli  articoli  14,  17  e  21  del
          decreto legislativo n. 162/2011 (Attuazione della direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del  biossido
          di carbonio, nonche' modifica delle  direttive  85/337/CEE,
          2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
          del  Regolamento  (CE)  n.  1013/2006).  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come  modificati
          dalla presente legge, cosi' recitano: 
              «Art. 14 (Condizioni per il rilascio e il trasferimento
          delle    autorizzazioni    allo    stoccaggio).    -     1.
          L'autorizzazione  allo   stoccaggio   e'   rilasciata   ove
          sussistano le seguenti condizioni: 
                a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
          procedimento unico di  cui  all'art.  12  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; 
                b)  siano  rispettate  tutte  le   disposizioni   del
          presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in
          materia autorizzativa; 
                c)   il   gestore   sia   finanziariamente    solido,
          affidabile, disponga delle competenze  tecniche  necessarie
          ai fini della gestione e del controllo  del  sito  e  siano
          previsti programmi  di  formazione  e  sviluppo  tecnici  e
          professionali del gestore e di tutto il personale; 
                d) sia garantito, in considerazione  del  vincolo  di
          ubicazione, che la costruzione e la gestione  del  sito  di
          stoccaggio di CO2 non  rechino  danno  al  benessere  della
          collettivita' e agli interessi privati prevalenti; 
                e)  siano  esclusi  effetti  negativi  a   danno   di
          concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
                f) sia garantita la sicurezza  a  lungo  termine  del
          sito di stoccaggio di CO2 ; 
                g) siano previste misure che evitino  danni  ai  beni
          della collettivita'; 
                g-bis) in caso  di  piu'  siti  di  stoccaggio  nella
          stessa  unita'  idraulica,  le  potenziali  interazioni  di
          pressione  siano  tali  che   tutti   i   siti   rispettino
          simultaneamente le prescrizioni del presente decreto. 
              1-bis.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  puo'   essere
          rilasciata un'unica autorizzazione. 
              2.  L'autorizzazione  allo   stoccaggio   puo'   essere
          soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. 
              3.   Il    trasferimento    dell'autorizzazione    allo
          stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione
          o cessione di ramo di azienda delle  societa'  autorizzate,
          deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente   sentita   la    regione    territorialmente
          interessata, previa verifica dei requisiti di cui al  comma
          1, lettere b) e c).». 
              «Art. 17 (Modifica, riesame,  aggiornamento,  revoca  e
          decadenza dell'autorizzazione allo  stoccaggio).  -  1.  Il
          gestore comunica nelle forme previste dall'art.  16,  comma
          1,  le  eventuali  modifiche  che  intende  apportare  alla
          gestione  del  sito  di  stoccaggio.  Sulla  base  di   una
          valutazione dell'entita' di tali modifiche  e  fatta  salva
          l'ottemperanza agli obblighi in materia di  valutazione  di
          impatto ambientale concernenti le  modifiche  proposte,  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente
          interessata, su parere del Comitato,  adottano  i  relativi
          provvedimenti   in   termini   di   modifica,   riesame   e
          aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio. 
              2. Il  gestore  non  puo'  mettere  in  atto  modifiche
          sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di  un
          aggiornamento di quella  esistente  a  norma  del  presente
          decreto. 
              2-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sentita la regione  territorialmente
          interessata, anche su parere  del  Comitato,  riesamina  ed
          eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei
          seguenti casi: 
                a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti
          risultati scientifici e progressi tecnologici; 
                b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a)
          del presente comma e alle lettere da a) a d) del  comma  3,
          cinque anni dopo  il  rilascio  dell'autorizzazione  e,  in
          seguito, ogni dieci anni. 
              3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  sentita  la
          regione territorialmente interessata, anche su proposta del
          Comitato,  dichiara  la  decadenza,  previa  diffida,   del
          soggetto titolare dell'autorizzazione allo  stoccaggio  nei
          seguenti casi: 
                a)  qualora  il  soggetto  autorizzato  si  sia  reso
          inadempiente       alle        prescrizioni        previste
          dall'autorizzazione; 
                b) se le  comunicazioni  di  cui  all'art.  20  o  le
          ispezioni  effettuate  a  norma  dell'art.  21  mettono  in
          evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle
          autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o  di  irregolarita'
          significative; 
                c) in caso di violazione dell'art. 14, comma  3,  del
          presente decreto; 
                d) in caso di mancata presentazione  della  relazione
          di cui all'art. 20. 
              4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto  autorizzato
          provvede a tutti i  lavori  di  messa  in  sicurezza  e  di
          ripristino ambientale. In  caso  di  revoca,  il  Ministero
          dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'ambiente   sentita   la    regione    territorialmente
          interessata, su parere del  Comitato,  dispone  l'immediata
          chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai  sensi  dell'art.
          23 oppure mette a disposizione il  sito  di  stoccaggio  ad
          eventuali operatori interessati a proseguire  le  attivita'
          di stoccaggio. In caso di chiusura del sito,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero  dell'ambiente
          dispongono le procedure di chiusura e di  post-chiusura  ai
          sensi  dell'art.  23,  comma  6,  a  spese   del   gestore,
          affidandone l'esecuzione al gestore stesso  o,  qualora  il
          gestore non fornisca garanzie sufficienti per una  regolare
          chiusura e post-chiusura, ad  altro  soggetto  in  possesso
          delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le
          condizioni  di  sicurezza  per   il   proseguimento   delle
          operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo,  il
          sito di stoccaggio e'  messo  a  disposizione  degli  altri
          operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione  sui  siti
          web del  Ministero  dell'ambiente  e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, secondo le procedure  di  cui  all'art.
          12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16. 
              5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito
          di  stoccaggio  di  CO2  e'  gestito  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, tramite terzi o direttamente,  a  spese
          del precedente gestore. In questo caso il  Ministero  dello
          sviluppo economico, con il supporto tecnico  del  Comitato,
          assume  temporaneamente  tutti   gli   obblighi   giuridici
          concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i
          provvedimenti correttivi  conformemente  alle  prescrizioni
          del presente decreto, la restituzione di quote di emissione
          in caso di fuoriuscite a norma del  decreto  legislativo  4
          aprile 2006, n.  216,  e  successive  modificazioni,  e  le
          azioni di prevenzione e di riparazione  a  norma  dell'art.
          304, comma  1,  e  dell'art.  305,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico
          del gestore e fronteggiati  con  le  risorse  di  cui  alla
          garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la
          parte  eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle   risorse
          economiche del gestore.». 
              «Art.  21  (Vigilanza  e  controllo).  -  1.  Tutte  le
          attivita' di esplorazione,  realizzazione  degli  impianti,
          iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del
          presente decreto, sono soggette a  vigilanza  e  controllo.
          Per le attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico  di
          CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  aprile
          1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le  norme
          relative alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive per trivellazione di  cui  al  decreto
          legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Gli organi di vigilanza e controllo sono: 
                a)  l'UNMIG  ed  i  suoi  Uffici  territoriali,   per
          l'applicazione delle norme di polizia mineraria  e  per  il
          supporto tecnico al Comitato nell'ambito  della  Segreteria
          tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4; 
                b)  l'ISPRA  per  i   controlli   ambientali   e   di
          monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il  supporto
          tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di
          cui al comma 2 dell'art. 4; 
                c) il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  (VVFF),
          per gli aspetti  di  competenza  in  merito  alla  verifica
          dell'adozione di tutte  le  misure  tecniche  e  gestionali
          finalizzate al controllo dei rischi e alla  gestione  delle
          situazioni di emergenza. 
              3. Ai fini delle attivita'  di  vigilanza  e  controllo
          ISPRA si  avvale  anche  delle  Agenzie  regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente  (ARPA)  ed   e'   a   tal   fine
          autorizzata a  stipulare  apposite  convenzioni  con  oneri
          ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 27. 
              4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo  di
          verificare  che  non  siano  violate  le  disposizioni  del
          presente  decreto,  i  provvedimenti  e   le   prescrizioni
          contenute    nella    licenza     di     esplorazione     e
          nell'autorizzazione allo stoccaggio. 
              5. L'attivita' di vigilanza e  controllo  comprende  le
          ispezioni presso il complesso di stoccaggio,  gli  impianti
          di superficie,  compresi  gli  impianti  di  iniezione,  la
          valutazione delle operazioni di  iniezione  e  monitoraggio
          effettuate dal gestore  e  la  verifica  di  tutti  i  dati
          pertinenti conservati dal gestore. 
              6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno
          una volta all'anno, in base a  quanto  previsto  dal  piano
          annuale comunicato al  gestore  entro  il  31  gennaio  dal
          Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura  e  almeno  ogni
          cinque anni fino a quando non avvenga il  trasferimento  di
          responsabilita'  di  cui  all'art.  24.   Dette   ispezioni
          riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta
          la  serie  di  effetti  significativi  del   complesso   di
          stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana. 
              7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il
          Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
          controllo, lo ritenga opportuno e comunque: 
                a) nel  caso  di  irregolarita'  significative  o  di
          fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1; 
                b) nel caso in cui le relazioni di  cui  all'art.  20
          mettano in luce un inadempimento delle  condizioni  fissate
          nelle autorizzazioni; 
                c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per
          l'ambiente o la salute e l'incolumita' pubblica. 
              8. Gli oneri relativi alle ispezioni  occasionali  sono
          fronteggiati nell'ambito delle risorse  di  bilancio  delle
          amministrazioni  interessate  destinate  a  tali  finalita'
          dalla legislazione vigente. 
              9. Dopo ogni ispezione  e'  predisposta  una  relazione
          sull'esito dell'attivita' ispettiva. La  relazione  riporta
          la valutazione  sulla  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti
          o adempimenti che il  gestore  deve  porre  in  essere.  La
          relazione  e'  trasmessa  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, al Ministero dell'ambiente,  al  Comitato,  alla
          regione   territorialmente    interessata,    al    gestore
          interessato   e   resa   disponibile   entro    due    mesi
          dall'ispezione per  l'accesso  agli  atti  ai  sensi  degli
          articoli 22, 23 e  24  della  legge  n.  241  del  1990,  e
          successive modificazioni.».