Art. 32 
 
                      Modifiche all'articolo 40 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli inerenti  ad  albi,  elenchi  e  pubblici
registri,»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 40. Formazione di documenti informatici 
              1. Le pubbliche amministrazioni formano  gli  originali
          dei propri documenti,  inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,
          elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici  secondo
          le disposizioni di cui  al  presente  codice  e  le  regole
          tecniche di cui all'articolo 71. 
              2. (abrogato) 
              3. - 4. (abrogati).»