Art. 32 Protezione nell'Unione europea. Procedura per il conferimento della protezione delle DO e delle IG 1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonche' delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformita' alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea. 2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonche' della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 36, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformita' alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.