Art. 32. Il Controllo sui soci della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari Gli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali regionali. Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono: il richiamo scritto; il declassamento a Socio sostenitore; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; l'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. Per tutti i provvedimenti disciplinari e sanzionatori l'organo giudicante e' il Comitato disciplinare e di garanzia. Ogni organo collegiale puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio. L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare. E' facolta' del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Organo d'appello per ogni provvedimento assunto e' il Consiglio Federale. Il diritto d'appello si esercita secondo le modalita' previste da apposito regolamento. In ogni caso, il Consiglio federale, anche su segnalazione del Comitato disciplinare e di garanzia puo' attivare la procedura di controllo o disciplinare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo regionale o federale.