Art. 32 
 
 
          Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), le  parole  «certificatori  accreditati»
sono sostituite dalle  seguenti:  «prestatori  di  servizi  di  firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni possono procedere alla  conservazione  dei  documenti
informatici: 
  a) all'interno della propria struttura organizzativa; 
  b) affidandola, in modo  totale  o  parziale,  nel  rispetto  della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati
come conservatori presso l'AgID.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  34   (Norme   particolari   per   le   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Ai fini  della  sottoscrizione,  ove
          prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
          pubbliche amministrazioni: 
              a)  possono  svolgere   direttamente   l'attivita'   di
          rilascio dei certificati qualificati  avendo  a  tale  fine
          l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo  29;  tale
          attivita' puo' essere svolta esclusivamente  nei  confronti
          dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
          pubblici o privati; 
              b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di  firma
          digitale o di altra firma elettronica qualificata,  secondo
          la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni  possono  procedere
          alla conservazione dei documenti informatici: 
              a) all'interno della propria struttura organizzativa; 
              b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto
          della disciplina vigente, ad  altri  soggetti,  pubblici  o
          privati accreditati come conservatori presso l'Agid. 
              2. (abrogato). 
              3.- 5.».