Art. 325 
 
                 Attestazione di regolare esecuzione 
 
    1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali
di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  28,  comma  1,
lettere a)  e  b),  del  codice,  non  ritenga  necessario  conferire
l'incarico  di   verifica   di   conformita',   si   da'   luogo   ad
un'attestazione  di  regolare   esecuzione   emessa   dal   direttore
dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 
    2. L'attestazione di regolare  esecuzione  e'  emessa  non  oltre
quarantacinque giorni dalla ultimazione  dell'esecuzione  e  contiene
almeno i  seguenti  elementi:  gli  estremi  del  contratto  e  degli
eventuali   atti   aggiuntivi;   l'indicazione   dell'esecutore,   il
nominativo del direttore dell'esecuzione,  il  tempo  prescritto  per
l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita' di effettiva
esecuzione delle prestazioni; l'importo  totale  ovvero  l'importo  a
saldo  da  pagare  all'esecutore;  la  certificazione   di   regolare
esecuzione. 
    3. Successivamente all'emissione  dell'attestazione  di  regolare
esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 324. 
 
              Note all'art. 325 
              - Il testo dell'art. 28, comma 1, lettere a) e b),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 28 (Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          per gli appalti di forniture  del  Ministero  della  difesa
          dall'articolo 196, per i contratti  pubblici  di  rilevanza
          comunitaria il valore stimato  al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o  superiore  alle  soglie
          seguenti: 
              a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 193.000 euro, 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;"