Art. 328 
 
                         Mercato elettronico 
 
    1.  Fatti  salvi  i  casi  di  ricorso  obbligatorio  al  mercato
elettronico previsti dalle norme in vigore,  ai  sensi  dell'articolo
85, comma 13, del codice, la stazione appaltante  puo'  stabilire  di
procedere all'acquisto  di  beni  e  servizi  attraverso  il  mercato
elettronico realizzato  dalla  medesima  stazione  appaltante  ovvero
attraverso il  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle  proprie
infrastrutture  tecnologiche  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  ovvero
attraverso  il  mercato  elettronico  realizzato  dalle  centrali  di
committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. 
    2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati  su
un sistema che attua procedure di scelta del  contraente  interamente
gestite  per  via  elettronica  e  telematica,  nel  rispetto   delle
disposizioni e dei principi organizzativi  di  seguito  indicati.  Le
procedure telematiche di acquisto  mediante  il  mercato  elettronico
vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel  rispetto
dei principi di trasparenza e  semplificazione  delle  procedure,  di
parita' di trattamento e non discriminazione. 
    3. Le stazioni appaltanti  abilitano  al  mercato  elettronico  i
fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o piu'  bandi
aperti per tutta la durata del  mercato  elettronico  a  qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi
di abilitazione  sono  pubblicati  in  conformita'  della  disciplina
applicabile per le procedure sotto soglia di  cui  all'articolo  124,
comma 5, del codice  e  indicano  l'indirizzo  del  sito  informatico
presso il quale  e'  possibile  consultare  la  documentazione  della
procedura direttamente e senza oneri. Il  bando  di  abilitazione  al
mercato elettronico contiene, tra l'altro: 
    a) le categorie merceologiche per settori di prodotti  e  servizi
in cui e' organizzato il mercato elettronico; 
    b) le specifiche tecniche, costruttive e di  qualita'  dei  beni,
nonche' i livelli dei servizi che devono possedere i beni  e  servizi
offerti dai fornitori abilitati; 
    c)  le  modalita'  ed  i  requisiti,  soggettivi  ed   oggettivi,
necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione
delle  stesse,  nonche'  l'indicazione  delle   eventuali   procedure
automatiche per la loro valutazione; 
    d) la durata dell'abilitazione dei  fornitori  a  partecipare  al
mercato elettronico; 
    e)  l'indicazione  del  sito  informatico  nel  quale  sono  rese
disponibili  al  pubblico  ulteriori  informazioni,  con  particolare
riferimento ai mezzi  telematici  disponibili  per  la  presentazione
delle  domande  di  abilitazione;  agli   strumenti   informatici   e
telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei
cataloghi  e   l'invio   delle   offerte;   alle   informazioni   sul
funzionamento  del   mercato   elettronico;   alle   fattispecie   di
sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalita' ed ai
criteri per la dimostrazione da parte degli  offerenti  del  possesso
dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. 
    4. Avvalendosi del mercato  elettronico  le  stazioni  appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 
    a)  attraverso  un   confronto   concorrenziale   delle   offerte
pubblicate  all'interno  del  mercato  elettronico  o  delle  offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai  fornitori
abilitati; 
    b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui
al capo II. 
    Nel caso di richiesta di offerta  di  cui  alla  lettera  a),  la
stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione
delle  offerte,  tenuto  conto  dei   principi   generali   stabiliti
all'articolo 70, comma 1, del codice. 
    5. Nel caso siano consultati piu' fornitori abilitati, il sistema
informatico  di  negoziazione  del  mercato  elettronico  provvede  a
predisporre automaticamente una graduatoria sulla  base  dei  criteri
scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal  sistema
stesso. Il contratto e' stipulato per  scrittura  privata,  che  puo'
consistere  anche  nello  scambio  dei   documenti   di   offerta   e
accettazione firmati digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  stazione
appaltante.   La   stazione   appaltante   procede   nei    confronti
dell'esecutore  alle  verifiche  circa  il  possesso  dei   requisiti
previsti e della cauzione definitiva di  cui  all'articolo  113,  del
codice, e, nel caso siano stati  consultati  fornitori  abilitati,  a
rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura. 
    6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono
realizzati  seguendo  i  principi   di   sicurezza   previsti   dalle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di  cui  al
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni, nonche' secondo le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,  e  nel
rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice. 
    7. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  289,  290,
293 e 294. 
 
              Note all'art. 328 
              - Il testo dell'art. 85, comma 13, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "13. Alle condizioni di cui al  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti possono stabilire di ricorrere  a  procedure  di
          gara   interamente   gestite   con   sistemi    telematici,
          disciplinate  con  il  regolamento   nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui al presente codice." 
              - Il testo dell'art.33 del citato  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 33 (Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza) - 1. Le stazioni  appaltanti  e
          gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi  e
          forniture facendo ricorso a centrali di committenza,  anche
          associandosi o consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'articolo 32, comma  1,  lettere  b),  c),  f),  non
          possono   affidare   a   soggetti   pubblici   o    privati
          l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
          appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le  amministrazioni
          aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni  di  stazione
          appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
          infrastrutture e trasporti (SIIT)  o  alle  amministrazioni
          provinciali,  sulla  base  di  apposito  disciplinare   che
          prevede altresi' il  rimborso  dei  costi  sostenuti  dagli
          stessi per le attivita' espletate, nonche'  a  centrali  di
          committenza." 
              - Il testo dell'art.124, comma 5,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "5. I bandi sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana  -  serie  speciale  -  contratti
          pubblici, sui siti  informatici  di  cui  all'articolo  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste, e  nell'albo  della
          stazione appaltante. Gli effetti  giuridici  connessi  alla
          pubblicita' decorrono dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.   Si   applica,   comunque,   quanto    previsto
          dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo." 
              - Il testo dell'art.70, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art.  70  (Termini  di  ricezione  delle  domande   di
          partecipazione  e  di  ricezione  delle  offerte)  -  1.Nel
          fissare i termini per la ricezione delle  offerte  e  delle
          domande di partecipazione, le stazioni  appaltanti  tengono
          conto della  complessita'  della  prestazione  oggetto  del
          contratto  e  del  tempo  ordinariamente   necessario   per
          preparare le offerte, e in ogni caso rispettano  i  termini
          minimi stabiliti dal presente articolo." 
              -  Per  il  testo  dell'art.113  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 131. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante
          "Codice in materia di protezione dei  dati  personali",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003,  n.174,
          S.O. n.123. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.82,  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale" e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.112, S.O. n.93. 
              - Il testo dell'art.77, commi 5 e 6, del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "5.  Quando   le   stazioni   appaltanti   chiedano   o
          acconsentano alle comunicazioni per  via  elettronica,  gli
          strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
          nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
          di carattere non discriminatorio,  comunemente  disponibili
          al pubblico e compatibili con i prodotti  della  tecnologia
          dell'informazione e  della  comunicazione  generalmente  in
          uso. Le  stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (codice   dell'amministrazione   digitale),   operano   nel
          rispetto  delle  previsioni  di  tali  atti  legislativi  e
          successive  modificazioni,  e  delle  relative   norme   di
          attuazione ed esecuzione. In  particolare,  gli  scambi  di
          comunicazioni   tra   amministrazioni   aggiudicatrici    e
          operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
          certificata,  ai  sensi  dell'articolo  48,   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  del  d.P.R.  11  febbraio
          2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6.  Ai  dispositivi   di   trasmissione   e   ricezione
          elettronica delle offerte e  ai  dispositivi  di  ricezione
          elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
          seguenti regole: 
              a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
          alla presentazione di offerte e domande  di  partecipazione
          per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono  messe
          a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi  di
          ricezione elettronica delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione sono  conformi  ai  requisiti  dell'allegato
          XII, nel rispetto,  altresi',  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti  tenute  alla
          sua osservanza; 
              b) le offerte presentate per  via  elettronica  possono
          essere effettuate solo  utilizzando  la  firma  elettronica
          digitale  come  definita   e   disciplinata   dal   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              c) per la prestazione dei servizi di certificazione  in
          relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e  in
          relazione alla firma digitale di cui alla  lettera  b),  si
          applicano le norme  sui  certificatori  qualificati  e  sul
          sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              d) gli offerenti e i candidati si  impegnano  a  che  i
          documenti, i certificati e  le  dichiarazioni  relativi  ai
          requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
          e  di  cui  agli  articoli  231,  232,  233,  se  non  sono
          disponibili in formato  elettronico,  siano  presentati  in
          forma cartacea prima della scadenza  del  termine  previsto
          per la presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
          partecipazione."