Art. 329 
 
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione 
 
                 di servizi e forniture in economia 
 
    1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione  in
economia di beni e servizi da  parte  della  stazione  appaltante  ai
sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e  125,  comma  14,  del
codice. 
    2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato  nel  presente
capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le
disposizioni della parte IV, titoli I, II, III  e  IV,  del  presente
regolamento. 
 
              Note all'art. 329 
              - Il testo dell'art. 5, comma 5, lettera h), del citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a)-g) (omissis) 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;" 
              - Il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in  economia)  -
          1. Le acquisizioni in economia di  beni,  servizi,  lavori,
          possono essere effettuate: 
              a) mediante amministrazione diretta; 
              b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 10. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento. 
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
              a) manutenzione o  riparazione  di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122; 
              b) manutenzione di opere o di impianti; 
              c)  interventi  non   programmabili   in   materia   di
          sicurezza; 
              d)  lavori  che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
              e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
              f) completamento di opere o impianti  a  seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori. 
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria. 
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento. 
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori  a  133.000  per  le  amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
          e per importi inferiori a  206.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b).
          Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
          soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo
          di adeguamento previsto dall'articolo 248. 
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi: 
              a) risoluzione di un precedente rapporto  contrattuale,
          o in danno del contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia
          ritenuto  necessario  o  conveniente  per   conseguire   la
          prestazione nel termine previsto dal contratto; 
              b)  necessita'  di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
              c) prestazioni  periodiche  di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria; 
              d)  urgenza,  determinata  da   eventi   oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale. 
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a ventimila euro e fino alle soglie  di  cui  al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a ventimila  euro,  e'  consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento. 
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale,      capacita'       tecnico-professionale       ed
          economico-finanziaria prescritta per  prestazioni  di  pari
          importo affidate con le procedure ordinarie di  scelta  del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia. 
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento."