Art. 33.
  1.  Dopo  l'articolo  152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' inserito il seguente:
                            "Art. 152-bis
    Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
  1.  Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1
valgono le disposizioni dell'allegato I-bis.
  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18
valgono le disposizioni dell'allegato VII.
  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26
valgono le disposizioni dell'allegato VIII.
  4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27
valgono  le  disposizioni  dell'allegato  IX, anche ai fini di cui al
comma 2 dell'articolo 29.
  5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31
valgono le disposizioni dell'allegato X.
  6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74
valgono le disposizioni dell'allegato VI.
  7.  Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3,
81,comma 6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.
  8.  Fino  all'adozione  del decreto di cui al comma 2 dell'articolo
115 valgono le disposizioni dell'allegato XII.
  9.  Fino  all'adozione  dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo
115   valgono   le   corrispondenti   disposizioni  emanate  ai  fini
dell'attuazione  dell'articolo  108  del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.".
 
Note all'art. 33:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, vedi note all'art. 29.