Art. 33 
 
Revisione  della  legge  fallimentare  per  favorire  la  continuita'
                              aziendale 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore,
iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la  fattibilita'  del  piano;  il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa  e  a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da  rapporti
di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve
essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2399  del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i
quali e' unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli
ultimi cinque anni attivita' di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato  nel  registro  delle
imprese su richiesta del debitore;»; 
      2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le  garanzie
legalmente posti in essere  dopo  il  deposito  del  ricorso  di  cui
all'articolo 161;»; 
    b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»; 
      2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la  parola  «professionista»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«,designato dal debitore,»; 
  b) dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Analoga relazione deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»; 
  3) al quinto  comma,  dopo  le  parole  «pubblico  ministero»  sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere,  nel
registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in
cancelleria»; 
  4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  «L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato riservandosi di presentare la  proposta,  il  piano  e  la
documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine
fissato dal giudice compreso fra sessanta  e  cento  venti  giorni  e
prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre
sessanta  giorni.  Nello  stesso  termine,  in  alternativa   e   con
conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti  prodotti   dal
ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai  sensi  dell'articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo  162,  commi
secondo e terzo. 
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo
163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»; 
    c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «presentazione  del  ricorso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»; 
  b) dopo  la  parola  «esecutive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
cautelari»; 
  c) dopo le parole «creditori  per  titolo  o  causa  anteriore»  la
parola «decreto» e' soppressa; 
      2) al terzo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»; 
    d) dopo l'articolo 169 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a
sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della
presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere
autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu'  di  sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. 
  In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. 
  Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola
compromissoria in esso contenuta. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di
lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72,
ottavo comma, e 80 primo comma.»; 
    e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'imprenditore in stato di crisi puo'  domandare,  depositando  la
documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo
di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente
ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal
debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo
comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e
sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori
estranei nei rispetto dei seguenti termini: 
  a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso  di  crediti
gia' scaduti a quella data; 
  b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti  non
ancora scaduti alla data dell'omologazione.»; 
  2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del
debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne'  acquisire  titoli  di
prelazione se non concordati»; 
  3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e  secondo  comma»  sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»; 
  b)  le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'integrale»; 
  4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»; 
  5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»; 
    f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che  presenta,  anche  ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di
ristrutturazione dei debiti ai sensi  dell'articolo  182  bis,  primo
comma, o una proposta di accordo  ai  sensi  dell'articolo  182  bis,
sesto comma,  puo'  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  se  un  professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno
finanziario dell'impresa  sino  all'omologazione,  attesta  che  tali
finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei
creditori. 
  L'autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo'  riguardare  anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita',  e  non
ancora oggetto di trattative. 
  Il tribunale puo' autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 
  Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche  ai  sensi  dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso
dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori. 
  Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in
presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di  cui
all'articolo 67. 
  Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della
societa' in crisi). - Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per
l'ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per  l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di
accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del
codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice
civile. 
  Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e
della proposta di cui al primo  comma,  l'applicazione  dell'articolo
2486 del codice civile.»; 
  g) all'articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al
decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del
ricorso di cui all'articolo 161»; 
  h) dopo l'articolo 186 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -  Quando
il piano di  concordato  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del  debitore,la  cessione  dell'azienda  in  esercizio   ovvero   il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche
di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo, nonche' gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili.
Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non  funzionali
all'esercizio dell'impresa. 
  Nei casi previsti dal presente articolo: 
  a) il piano di cui all'articolo 161,  secondo  comma,  lettera  e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative
modalita' di copertura; 
  b) la relazione del professionista di cui all'articolo  161,  terzo
comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa
prevista  dal  piano  di  concordato   e'   funzionale   al   miglior
soddisfacimento dei creditori; 
  c)  Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. 
  Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti  in  corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di
cui all'articolo 67  ha  attestato  la  conformita'  al  piano  e  la
ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa'
cessionaria o conferitaria  d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i
contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. 
  L'ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la
partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici,
quando l'impresa presenta in gara: 
  a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformita' al piano e
la ragionevole capacita' di adempimento del contratto; 
  b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto,
il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della
stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero
non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare
esecuzione  all'appalto.  Si  applica  l'articolo  49   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la  dichiarazione  di  cui  al
precedente comma, lettera b), puo' provenire anche  da  un  operatore
facente parte del raggruppamento. 
  Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente
articolo  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  cessa   o   risulta
manifestamente dannosa per i  creditori,  il  tribunale  provvede  ai
sensi dell'articolo 173. Resta salva  la  facolta'  del  debitore  di
modificare la proposta di concordato.»; 
    i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente: 
  «Capo III.  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»; 
    l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente: 
  «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  -  Il
professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli
articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
  Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
  Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'». 
  2.  All'articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato
preventivo» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,salvo  il  caso  di  cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne'  la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da
parte  dell'associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182  bis
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai
sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione  dei  debiti
dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per  la  parte
che eccede le perdite, pregresse e di periodo,  di  cui  all'articolo
84.». 
  5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Ai
fini del presente comma, il  debitore  si  considera  assoggettato  a
procedura concorsuale dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del
fallimento o del provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta
amministrativa  o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura   di
concordato preventivo o del  decreto  che  dispone  la  procedura  di
amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi;  ai
medesimi fini si considera concluso un  accordo  di  ristrutturazione
dei debiti dalla data  del  decreto  del  Tribunale  di  omologazione
dell'accordo medesimo.».