Articolo 33 - Prescrizione Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformita' alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta' e che siano proporzionati alla gravita' del reato in questione.