(Convenzione-art. 33)
  Articolo 33 - Prescrizione 
 
  Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere affinche' i termini di prescrizione per dare  inizio  ai
procedimenti riguardo ai reati stabiliti  in  conformita'  alla  agli
articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a  e  b  vengano
dilatati per una durata sufficiente a consentire  l'avvio  efficiente
dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la  maggiore  eta'  e
che siano proporzionati alla gravita' del reato in questione.