Art. 33. 
 
  Le decisioni della  Sezione  speciale  della  Commissione  centrale
possono  essere  impugnate   soltanto   per   assoluto   difetto   di
giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte  di  cassazione.
Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione
finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo  all'Alto  Commissario
la facolta' di ricorrere entro tre mesi.