(Convenzione - art. 33)
                            Articolo 33. 
    Interpretazione di trattati autenticati in due o piu' lingue 
 
  1. Quando un trattato e' stato autenticato in due o piu' lingue, il
suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il  trattato
non preveda o le parti  non  convengano  fra  loro  che  in  caso  di
divergenza, prevarra' un determinato testo. 
  2. La traduzione di un trattato in una lingua  diversa  da  una  di
quelle nelle quali il testo e' stato autenticato, non sara'  ritenuta
testo autentico qualora il trattato non lo preveda  o  le  parti  non
abbiano cosi' convenuto. 
  3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano
lo stesso senso nei vari testi autentici. 
  4. Ad eccezione del caso in cui un determinato  testo  prevalga  in
conformita'  del  paragrafo  1,  quando  il  confronto  fra  i  testi
autentici  renda  evidente  una   differenza   di   significato   che
l'applicazione degli articoli 31 e  32  non  permette  di  eliminare,
verra' adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello
scopo del  trattato,  concili  nel  migliore  dei  modi  i  testi  in
questione.