(Patto internazionale-art. 33)
                             Articolo 33 
 
  1. Se, a  giudizio  unanime  degli  altri  membri,  un  membro  del
Comitato abbia cessato di esercitare le sue  funzioni  per  qualsiasi
causa diversa da un'assenza di carattere  temporaneo,  il  Presidente
del Comitato ne informa il Segretario generale delle  Nazioni  Unite,
il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro. 
  2. In caso di morte o di dimissione di un membro del  Comitato,  il
Presidente ne informa immediatamente  il  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio  a  partire  dalla
data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.