Art. 33. 
                            Agevolazioni 
  1. La lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre,
anche adottivi, di minore con  handicap  in  situazione  di  gravita'
accertata ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  hanno  diritto  al
prolungamento fino a tre anni del periodo di  astensione  facoltativa
dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge  30  dicembre  1971,  n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno
presso istituti specializzati. 
  2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai  rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due  ore  di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno  di
vita del bambino. 
  3. Successivamente  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita  del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap  in  situazione  di  gravita',
nonche' colui che assiste una persona con handicap in  situazione  di
gravita', parente o affine entro il terzo  grado,  convivente,  hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche  in  maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap  in  situazione
di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 
  4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si  cumulano  con  quelli
previsti all'articolo 7 della citata  legge  n.  1204  del  1971,  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'ultimo  comma  del  medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del  1971,  nonche'  quelle  contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
  5. Il genitore o il familiare lavoratore, con  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato, che assista  con  continuita'  un  parente  o  un
affine entro il terzo grado  handicappato,  con  lui  convivente,  ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina  al
proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo  consenso
ad altra sede. 
  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita'
puo' usufruire dei permessi di cui ai commi  2  e  3,  ha  diritto  a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina  al  proprio
domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede,  senza  il  suo
consenso. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si  applicano
anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione  di
gravita'.