Art. 33. Disposizioni transitorie 1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in re- gime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale. 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attivita' per la quale e' prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza e' rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza. 3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia. 4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 (a), fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti. 5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti. 6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantita' di biodiesel gia' immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito. (( 7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione )) (( dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la )) (( benzina come carburante per autotrazione, non e' soggetto al )) (( trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del )) (( presente decreto limitatamente a programmi sperimentali )) (( autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui )) (( all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro )) (( dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta )) (( Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, e successive )) (( modificazioni (c), per un quantitativo massimo di 100.000 )) (( ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre )) (( 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni )) (( per il 1993, e' posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 )) (( luglio 1991, n. 201 (d). )) __________________ (a) Il testo dell'art. 6 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e' del gas metano per autotrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e' il seguente: "Art. 6. - E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonche' degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela fra loro o con prodotti petroliferi. I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da lire centomila a lire seicentomila, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852. Se la quantita' di prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo e' superiore a venti quintali si applica la multa da lire un milione a lire cinque milioni. La disposizione di cui al precedente comma e' stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o piu' prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela e' assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255". (b) Il D.M. 9 dicembre 1985 reca: "Disciplina fiscale dei prodotti di cui all'art. 6 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786". (c) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. 12 novembre 1992, recante i criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualita' dell'aria: "1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale, secondo le modalita' del presente articolo: a) nelle zone comprese nell'ambito del territorio regionale, particolarmente esposte al rischio di inquinamento atmosferico, in cui ricadono i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e nelle aree sperimentali di Lucca, Modena, Reggio Emilia e Pescara, individuate dalle regioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria" e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992. La regione puo' individuare l'ambito di applicazione del presente decreto con riguardo a zone costituite anche esclusivamente dal territorio di un comune o di una provincia. I comuni e le aree sperimentali specificati nella presente lettera sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente decreto nei rispettivi territori comunali dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". (d) La legge 10 luglio 1991, n. 201, reca: "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".