Art. 33
    (Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza)
1.  I  materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione
   dei rischi, tenuti costantemente pronti  all'uso  e  mantenuti  in
   stato d'efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle
   attivita' svolte.