(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                              Facolta' 
 
    1. La Facolta' e' una struttura di raccordo  istituita  tra  piu'
Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di  affinita'  disciplinare
in conformita' a progetti culturali  e  didattici,  con  funzioni  di
coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'   didattiche,
compresa la proposta  di  attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio, e di gestione dei servizi comuni. 
    2. La costituzione, la modificazione e  la  disattivazione  delle
Facolta' sono deliberate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  previo
parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione
di Ateneo. 
    3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo  e  in
considerazione della sua dimensione,  il  numero  delle  Facolta'  e'
fissato in sei; l'elenco delle Facolta' istituite  e'  contenuto  nel
Regolamento didattico di Ateneo. 
    4.  La  Facolta',  che  comprende  Dipartimenti  cui  afferiscono
docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni
assistenziali, assume  i  compiti  conseguenti  al  rapporto  con  il
Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonche' con gli  enti  e  le
istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi  inclusi  i  rapporti
con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle  Scuole
di  specializzazione.  In  particolare,   la   Facolta'   salvaguarda
l'inscindibilita'  delle  funzioni   assistenziali   dalle   primarie
funzioni di didattica e  di  ricerca  e  provvede  all'organizzazione
della formazione professionalizzante. 
    5. La Facolta' disciplina  le  regole  di  funzionamento  interno
mediante un proprio Regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei
componenti il  Consiglio,  approvato  dal  Senato  Accademico  previo
parere favorevole del Consiglio di  Amministrazione  ed  emanato  con
decreto del Rettore. 
    6. In particolare, la Facolta': 
    a) su iniziativa dei Dipartimenti propone agli organi di  governo
l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi
di studio, al fine di garantire il rispetto  dei  requisiti  previsti
dalla normativa vigente; 
    b) istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 37; 
    c) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di  studio  e
ne  verifica  l'efficienza  e  la   funzionalita',   anche   mediante
l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; 
    d) propone  al  Senato  Accademico  le  eventuali  modifiche  del
Regolamento didattico di Ateneo; 
    e) su iniziativa dei Dipartimenti, propone al Senato Accademico i
Regolamenti dei corsi di studio; 
    f) sulla base dei carichi didattici deliberati dai  Dipartimenti,
secondo criteri di equita' e razionalita'  coordina  l'impiego  delle
risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi; 
    g) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e  dei  Consigli
didattici, per quanto di loro  competenza,  coordina  annualmente  la
programmazione e l'organizzazione dell'attivita'  didattica,  secondo
le  procedure  stabilite  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo   e
sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni; 
    h)  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  e  lo   sviluppo
dell'offerta formativa e di soddisfare  eventuali  vincoli  derivanti
dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in  specifici
settori scientifico-disciplinari, e le segnala  agli  organi  e  alle
strutture competenti; 
    i) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie  e
strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili  previsti
dalla normativa vigente; 
    j) coordina i rapporti internazionali e i programmi di  mobilita'
e di scambio degli studenti; 
    k) delibera convenzioni relative a stage e tirocini; 
    l) propone convenzioni che interessano i corsi di studio; 
    m) formula proposte  in  merito  alla  programmazione  strategica
triennale; 
    n) esprime parere sul fabbisogno di personale docente.