Art. 33. Facolta' 1. La Facolta' e' una struttura di raccordo istituita tra piu' Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare in conformita' a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. 2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle Facolta' sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, il numero delle Facolta' e' fissato in sei; l'elenco delle Facolta' istituite e' contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. La Facolta', che comprende Dipartimenti cui afferiscono docenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti al rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, nonche' con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito sanitario, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni che fanno parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione. In particolare, la Facolta' salvaguarda l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dalle primarie funzioni di didattica e di ricerca e provvede all'organizzazione della formazione professionalizzante. 5. La Facolta' disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio Regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. 6. In particolare, la Facolta': a) su iniziativa dei Dipartimenti propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; b) istituisce la Commissione paritetica di cui all'articolo 37; c) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; d) propone al Senato Accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico di Ateneo; e) su iniziativa dei Dipartimenti, propone al Senato Accademico i Regolamenti dei corsi di studio; f) sulla base dei carichi didattici deliberati dai Dipartimenti, secondo criteri di equita' e razionalita' coordina l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi; g) sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita' didattica, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni; h) al fine di garantire la sostenibilita' e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti; i) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente; j) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilita' e di scambio degli studenti; k) delibera convenzioni relative a stage e tirocini; l) propone convenzioni che interessano i corsi di studio; m) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale; n) esprime parere sul fabbisogno di personale docente.