Art. 33 
 
 
Revisione  della  legge  fallimentare  per  favorire  la  continuita'
                              aziendale 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      (( 01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo  grado»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobili ad  uso  non  abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita'  di  impresa
dell'acquirente, purche' alla data  di  dichiarazione  di  fallimento
tale attivita'  sia  effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati
compiuti investimenti per darvi inizio»; )) 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore,
iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la  fattibilita'  del  piano;  il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa  e  a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da  rapporti
di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve
essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2399  del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i
quali e' unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli
ultimi cinque anni attivita' di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato  nel  registro  delle
imprese su richiesta del debitore;»; 
      2) alla lettera e): dopo le  parole  «dell'articolo  182-bis  »
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli  atti,  i  pagamenti  e  le
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del  ricorso  di
cui all'articolo 161;»; 
  ((  a-bis)  all'articolo  69-bis   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Decadenza
dall'azione e computo dei termini»; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo  segua  la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli  64,  65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese»; 
    a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire   la   sede   principale   dell'attivita'    di    impresa
dell'acquirente»; )) 
    b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»; 
      2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:
«, designato dal debitore,»; 
        b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «
Analoga relazione  deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»; 
      3) al quinto comma, dopo le parole  «pubblico  ministero»  sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere,  nel
registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in
cancelleria»; 
    (( 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  «L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi  tre  esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la  documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in  presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta  giorni.  Nello  stesso
termine, in alternativa e  con  conservazione  sino  all'omologazione
degli effetti prodotti  dal  ricorso,  il  debitore  puo'  depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,  si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo
163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»; 
  Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo,  il  tribunale
dispone gli  obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla
gestione finanziaria dell'impresa, che  il  debitore  deve  assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile  quando  il
debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato  altra  domanda  ai
sensi  del  medesimo  comma  alla  quale  non  abbia  fatto   seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
  Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  22,  primo  comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione  di  fallimento  il
termine di cui al sesto comma del presente articolo  e'  di  sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni»; )) 
    c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite  dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»; 
      b) dopo la parola «esecutive» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
cautelari»; 
      c) dopo le parole «creditori per titolo o causa  anteriore»  ((
le parole: «al decreto» sono soppresse )); 
      2) al terzo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»; 
      d) (( nel titolo III,  capo  II,  ))  dopo  l'articolo  169  e'
aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a
sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della
presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere
autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu'  di  sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. 
  In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. 
  Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola
compromissoria in esso contenuta. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di
lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72,
ottavo comma, (( 72-ter )) e 80 primo comma.»; 
  ((   d-bis)   all'articolo   178   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
altresi' inserita l'indicazione  nominativa  dei  creditori  che  non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti»; 
    2) al terzo comma, le parole:  «senza  bisogno  di  avviso»  sono
sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»; 
    3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «I creditori che non  hanno  esercitato  il  voto  possono  far
pervenire il proprio dissenso per telegramma  o  per  lettera  o  per
telefax o per posta elettronica  nei  venti  giorni  successivi  alla
chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti  e  come
tali sono considerati ai  fini  del  computo  della  maggioranza  dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche  presunti
a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al
verbale»; 
  d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Quando il commissario giudiziario  rileva,  dopo  l'approvazione
del concordato, che sono mutate le  condizioni  di  fattibilita'  del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali  possono  costituirsi  nel
giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto»; 
  d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: «contesta»  e'
sostituita  dalle  seguenti:   «ovvero,   nell'ipotesi   di   mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti  che  rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano» )); 
    e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'imprenditore in stato di crisi puo'  domandare,  depositando  la
documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un  accordo
di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente
ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal
debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo
comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e
sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori
estranei (( nel rispetto )) dei seguenti termini: 
    a) entro (( centoventi )) giorni dall'omologazione,  in  caso  di
crediti gia' scaduti a quella data; 
    b) entro (( centoventi ))  giorni  dalla  scadenza,  in  caso  di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»; 
  2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del
debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne'  acquisire  titoli  di
prelazione se non concordati»; 
  3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma»  sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»; 
    b) le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'integrale»; 
  4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»; 
  5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»; 
  ((  e-bis)  all'articolo  182-quater  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    1)  al  primo  comma,  le  parole:  «da  banche  e   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,» sono soppresse; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Sono parificati ai crediti di  cui  al  primo  comma  i  crediti
derivanti da finanziamenti erogati in  funzione  della  presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti, qualora i finanziamenti  siano  previsti  dal  piano  di  cui
all'articolo 160 o dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui  il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato  preventivo
ovvero l'accordo sia omologato»; 
  3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    «In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano  anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino  alla  concorrenza  dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi  primo  e  secondo
quando  il  finanziatore  ha  acquisito  la  qualita'  di  socio   in
esecuzione  dell'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   o   del
concordato preventivo»; 
  4) il quarto comma e' abrogato; 
  5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i
creditori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  secondo  comma,  i
creditori, anche se soci,» )); 
    f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che  presenta,  anche  ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di
ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell'articolo  182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma,  puo'  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  se  un  professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno
finanziario dell'impresa  sino  all'omologazione,  attesta  che  tali
finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei
creditori. 
  L'autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo'  riguardare  anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita',  e  non
ancora oggetto di trattative. 
  Il tribunale puo' autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 
  Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche  ai  sensi  dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso
dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori. 
  Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in
presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di  cui
all'articolo 67. 
  Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della
societa' in crisi). - Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per
l'ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per  l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di
accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del
codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice
civile. 
  Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e
della proposta di cui al primo  comma,  l'applicazione  dell'articolo
2486 del codice civile.»; 
  g) all'articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al
decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del
ricorso di cui all'articolo 161»; 
  h) (( nel titolo III, capo VI, )) dopo l'articolo 186  e'  aggiunto
il seguente articolo: 
  « (( Articolo 186-bis )) (Concordato con continuita' aziendale).  -
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del  debitore,  la  cessione  dell'azienda  in  esercizio  ovvero  il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche
di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di  beni  non
funzionali all'esercizio dell'impresa. 
  Nei casi previsti dal presente articolo: 
    a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,  lettera  e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative
modalita' di copertura; 
    b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo
comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa
prevista  dal  piano  di  concordato   e'   funzionale   al   miglior
soddisfacimento dei creditori; 
    c)  ((  il  piano   puo'   prevedere,   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 160, secondo  comma,  una  moratoria  fino  a  un  anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In  tal
caso, i creditori muniti di cause di prelazione  di  cui  al  periodo
precedente non hanno diritto al voto. )) 
  Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti  in  corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di
cui all'articolo 67  ha  attestato  la  conformita'  al  piano  e  la
ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa'
cessionaria o conferitaria  d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i
contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. 
  L'ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la
partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici,
quando l'impresa presenta in gara: 
    a) una relazione di un professionista in possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 67, (( terzo comma, lettera d), )) che attesta la
conformita' al piano e la ragionevole capacita'  di  adempimento  del
contratto; 
    b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei  requisiti
di carattere generale, di capacita' finanziaria,  tecnica,  economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto,
il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della
stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero
non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare
esecuzione  all'appalto.  Si  applica  l'articolo  49   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
  Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui ((  al
quarto comma )), lettera b), puo' provenire  anche  da  un  operatore
facente parte del raggruppamento. 
  Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente
articolo  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  cessa   o   risulta
manifestamente (( dannoso )) per i creditori, il  tribunale  provvede
ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del  debitore  di
modificare la proposta di concordato.»; 
    i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente: 
  «Capo III.  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»; 
    l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente: 
  «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  -  Il
professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli
articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
  Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
  Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'». 
  (( l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  «,  nonche'  ai  pagamenti  e  alle  operazioni  di
finanziamento  autorizzati  dal   giudice   a   norma   dell'articolo
182-quinquies». )) 
  2.  All'articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato
preventivo» sono aggiunte le  seguenti:  «,  salvo  il  caso  di  cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne'  la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da
parte  dell'associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di
ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai  sensi  ((  dell'articolo
182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942,  n.  267,  ovvero  di  un
piano attestato ai sensi (( dell'articolo 67,  terzo  comma,  lettera
d), del regio decreto ))  16  marzo  1942,  n.  267,  pubblicato  nel
registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa  ((  non
costituisce sopravvenienza attiva ))  per  la  parte  che  eccede  le
perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.». 
  5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi (( dell'articolo 182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n.
267. ((  Ai  fini  del  presente  comma,  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  di  omologazione
dell'accordo  di  ristrutturazione  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di  sei  mesi
dalla scadenza  di  pagamento  del  credito  stesso.  Il  credito  si
considera di  modesta  entita'  quando  ammonta  ad  un  importo  non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre  imprese.  Gli  elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, gli elementi certi e precisi  sussistono  inoltre  in  caso  di
cancellazione dei crediti  dal  bilancio  operata  in  dipendenza  di
eventi estintivi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267 che reca Disciplina del fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81: 
              «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. 
              Sono revocati, salvo che l'altra parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti   nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti
          non siano cessati ai sensi del comma terzo  della  suddetta
          disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
          immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' di  impresa  dell'acquirente,  purche'  alla
          data di dichiarazione  di  fallimento  tale  attivita'  sia
          effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati   compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli  atti,  i
          pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo  il
          deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le  disposizioni  di  questo  art.  non  si   applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.» 
              - Si riporta l'art. 69-bis  del  citato  regio  decreto
          n.267 del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «69-bis. Decadenza dall'azione e computo dei termini. 
              Le  azioni  revocatorie  disciplinate  nella   presente
          sezione non possono essere promosse decorsi tre anni  dalla
          dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque  anni
          dal compimento dell'atto. 
              Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo
          segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
          articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69  decorrono
          dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
          registro delle imprese.». 
              - Si riporta l'art. 72 del citato regio  decreto  n.267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «72. Rapporti pendenti. 
              Se  un   contratto   e'   ancora   ineseguito   o   non
          compiutamente eseguito da entrambe  le  parti  quando,  nei
          confronti di una di  esse,  e'  dichiarato  il  fallimento,
          l'esecuzione  del  contratto,  fatte   salve   le   diverse
          disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino  a
          quando il curatore, con l'autorizzazione del  comitato  dei
          creditori, dichiara di subentrare nel  contratto  in  luogo
          del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
          sciogliersi dal  medesimo,  salvo  che,  nei  contratti  ad
          effetti reali,  sia  gia'  avvenuto  il  trasferimento  del
          diritto. 
              Il  contraente  puo'  mettere  in  mora  il   curatore,
          facendogli assegnare dal giudice delegato  un  termine  non
          superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto
          si intende sciolto. 
              La disposizione di cui al primo comma si applica  anche
          al contratto preliminare salvo  quanto  previsto  nell'art.
          72-bis. 
              In caso di scioglimento, il contraente  ha  diritto  di
          far valere nel passivo il credito  conseguente  al  mancato
          adempimento, senza che  gli  sia  dovuto  risarcimento  del
          danno. 
              L'azione di risoluzione del  contratto  promossa  prima
          del  fallimento  nei  confronti  della  parte  inadempiente
          spiega i suoi effetti nei  confronti  del  curatore,  fatta
          salva, nei casi previsti,  l'efficacia  della  trascrizione
          della domanda; se il contraente  intende  ottenere  con  la
          pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o  di
          un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
          domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. 
              Sono  inefficaci  le  clausole  negoziali   che   fanno
          dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 
              In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di
          vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art.  2645-bis
          del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
          proprio credito nel passivo, senza che gli  sia  dovuto  il
          risarcimento  del  danno  e  gode  del  privilegio  di  cui
          all'art. 2775-bis del codice civile a  condizione  che  gli
          effetti della trascrizione del  contratto  preliminare  non
          siano cessati anteriormente alla data  della  dichiarazione
          di fallimento. 
              Le disposizioni di cui al primo comma non si  applicano
          al contratto preliminare di  vendita  trascritto  ai  sensi
          dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad  oggetto  un
          immobile  ad   uso   abitativo   destinato   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di  suoi  parenti
          ed affini entro il terzo grado ovvero un  immobile  ad  uso
          non abitativo destinato a  costituire  la  sede  principale
          dell'attivita' di impresa dell'acquirente». 
              - Si riporta l'art. 161 del citato regio decreto  n.267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «161. Domanda di concordato. 
              La  domanda  per   l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
          dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
          propria sede  principale;  il  trasferimento  della  stessa
          intervenuto nell'anno antecedente al deposito  del  ricorso
          non rileva ai fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
              a)   una   aggiornata   relazione   sulla    situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
              b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'  e
          l'elenco nominativo dei creditori,  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
              c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o  personali
          su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
              d) il valore dei beni e i creditori  particolari  degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
              e) un piano contenente la descrizione  analitica  delle
          modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),  che
          attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
          del  piano  medesimo.   Analoga   relazione   deve   essere
          presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
          o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'art. 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          Ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda  di  concordato  riservandosi  di   presentare   la
          proposta, il piano e la  documentazione  di  cui  ai  commi
          secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal  giudice
          compreso fra sessanta e cento venti giorni  e  prorogabile,
          in presenza di giustificati motivi, di non  oltre  sessanta
          giorni.  Nello  stesso  termine,  in  alternativa   e   con
          conservazione sino all'omologazione degli effetti  prodotti
          dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda  ai  sensi
          dell'art. 182-bis, primo comma.  In  mancanza,  si  applica
          l'art. 162, commi secondo e terzo. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti  di
          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo'  assumere  sommarie  informazioni.
          Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine  il
          debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di  ordinaria
          amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
          effetto degli atti legalmente compiuti  dal  debitore  sono
          prededucibili ai sensi dell'art. 111.». 
              - Si riporta l'art. 168 del citato regio decreto n. 267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «168. Effetti della presentazione del ricorso. 
              Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro
          delle imprese e fino  al  momento  in  cui  il  decreto  di
          omologazione del concordato preventivo diventa  definitivo,
          i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
          pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive  e
          cautelari sul patrimonio del debitore. 
              Le prescrizioni che sarebbero  state  interrotte  dagli
          atti predetti rimangono sospese,  e  le  decadenze  non  si
          verificano. 
              I  creditori  non   possono   acquistare   diritti   di
          prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
          salvo che  vi  sia  autorizzazione  del  giudice  nei  casi
          previsti  dall'art.  precedente.  Le  ipoteche   giudiziali
          iscritte nei novanta giorni che  precedono  la  data  della
          pubblicazione del ricorso nel registro delle  imprese  sono
          inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.». 
              - Si riporta l'art. 178 del citato regio decreto n. 267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «178. Adesioni alla proposta di concordato. 
              Nel processo verbale dell'adunanza dei  creditori  sono
          inseriti i voti favorevoli e  contrari  dei  creditori  con
          l'indicazione nominativa dei votanti e  dell'ammontare  dei
          rispettivi  crediti.  E'  altresi'  inserita  l'indicazione
          nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
          dell'ammontare dei loro crediti. 
              Il  processo  verbale  e'  sottoscritto   dal   giudice
          delegato, dal commissario e dal cancelliere. 
              Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
          le operazioni, la  loro  continuazione  viene  rimessa  dal
          giudice ad un'udienza  prossima,  non  oltre  otto  giorni,
          dandone comunicazione agli assenti. 
              I creditori che non hanno esercitato  il  voto  possono
          far pervenire il proprio  dissenso  per  telegramma  o  per
          lettera o per telefax o per  posta  elettronica  nei  venti
          giorni successivi alla chiusura del verbale.  In  mancanza,
          si ritengono consenzienti e come tali sono  considerati  ai
          fini  del  computo  della  maggioranza  dei   crediti.   Le
          manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti  a
          norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere  in
          calce al verbale.». 
              - Si riporta l'art. 179 del citato regio decreto n. 267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «179. Mancata approvazione del concordato. 
              Se  nei  termini  stabiliti  non  si   raggiungono   le
          maggioranze richieste dal primo  comma  dell'art.  177,  il
          giudice delegato ne riferisce immediatamente al  tribunale,
          che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. 
              Quando  il   commissario   giudiziario   rileva,   dopo
          l'approvazione  del  concordato,   che   sono   mutate   le
          condizioni di fattibilita' del  piano,  ne  da'  avviso  ai
          creditori, i quali  possono  costituirsi  nel  giudizio  di
          omologazione fino  all'udienza  di  cui  all'art.  180  per
          modificare il voto. 
              - Si riporta l'art. 180 del citato regio decreto n. 267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «180. Giudizio di omologazione. 
              Se il concordato e' stato approvato a norma  del  primo
          comma dell'art.  177,  il  giudice  delegato  riferisce  al
          tribunale il quale fissa un'udienza in camera di  consiglio
          per  la  comparizione  delle  parti   e   del   commissario
          giudiziale,   disponendo   che   il   provvedimento   venga
          pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato,  a  cura  del
          debitore,  al  commissario  giudiziale  e  agli   eventuali
          creditori dissenzienti. 
              Il debitore, il commissario giudiziale,  gli  eventuali
          creditori  dissenzienti  e  qualsiasi  interessato   devono
          costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
          Nel  medesimo  termine  il  commissario   giudiziale   deve
          depositare il proprio motivato parere. 
              Se  non  sono  proposte  opposizioni,   il   tribunale,
          verificata la regolarita' della procedura e  l'esito  della
          votazione, omologa il concordato con decreto  motivato  non
          soggetto a gravame. 
              Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
          i mezzi istruttori richiesti  dalle  parti  o  disposti  di
          ufficio, anche delegando uno dei componenti  del  collegio.
          Nell'ipotesi di cui al  secondo  periodo  del  primo  comma
          dell'art. 177 se un creditore appartenente  ad  una  classe
          dissenziente ovvero,  nell'ipotesi  di  mancata  formazione
          delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il
          20 per cento dei crediti ammessi  al  voto,  contestano  la
          convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare  il
          concordato qualora ritenga che il credito  possa  risultare
          soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto
          alle alternative concretamente praticabili. 
              Il tribunale provvede con decreto  motivato  comunicato
          al debitore e al commissario  giudiziale,  che  provvede  a
          darne notizia ai creditori.  Il  decreto  e'  pubblicato  a
          norma dell'art. 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. 
              Le   somme   spettanti   ai    creditori    contestati,
          condizionali  o  irreperibili  sono  depositate  nei   modi
          stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
          le modalita' per lo svincolo. 
              Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui  gli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento del  debitore,  con  separata  sentenza,  emessa
          contestualmente al decreto.». 
              - Si riporta l'art. 182-bis del citato regio decreto n.
          267 del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. 
              L'imprenditore  in  stato  di  crisi  puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
              a) entro centoventi giorni dall'omologazione,  in  caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
              b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso  di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione  se  non  concordati.  Si  applica  l'art.  168,
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'art. 9 la documentazione di  cui  all'art.  161,
          primo e secondo  commalettere  a),  b),  c)  e  d),  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'intergale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.». 
              - Si riporta l'art. 182-quater del citato regio decreto
          267 del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «182-quater. Disposizioni in tema  di  prededucibilita'
          dei crediti nel concordato  preventivo,  negli  accordi  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
          effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui
          agli articoli 160  e  seguenti  ovvero  di  un  accordo  di
          ristrutturazione dei debiti omologato  ai  sensi  dell'art.
          182-bis) sono prededucibili ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 111. 
              Sono parificati ai crediti di  cui  al  primo  comma  i
          crediti derivanti  da  finanziamenti  erogati  in  funzione
          della  presentazione  della  domanda  di  ammissione   alla
          procedura di  concordato  preventivo  o  della  domanda  di
          omologazione dell'accordo di ristrutturazione  dei  debiti,
          qualora i finanziamenti siano previsti  dal  piano  di  cui
          all'art. 160 o dall'accordo di ristrutturazione  e  purche'
          la   prededuzione   sia    espressamente    disposta    nel
          provvedimento con cui il tribunale accoglie la  domanda  di
          ammissione al concordato preventivo  ovvero  l'accordo  sia
          omologato. 
              In deroga  agli  articoli  2467  e  2497-quinquies  del
          codice civile, il primo e il  secondo  comma  del  presente
          art. si applicano anche  ai  finanziamenti  effettuati  dai
          soci fino alla  concorrenza  dell'80  per  cento  del  loro
          ammontare. Si applicano i commi primo e secondo  quando  il
          finanziatore  ha  acquisito  la  qualita'   di   socio   in
          esecuzione dell'accordo di ristrutturazione  dei  debiti  o
          del concordato preventivo. 
              Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i
          creditori, anche se soci,  sono  esclusi  dal  voto  e  dal
          computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato
          ai sensi dell'art. 177 e dal computo della percentuale  dei
          crediti prevista all'art. 182-bis, primo e sesto comma.». 
              - Si riporta l'art. 184 del citato  regio  decreto  267
          del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «184. Effetti del concordato per i creditori. 
              Il concordato omologato e'  obbligatorio  per  tutti  i
          creditori anteriori alla pubblicazione nel  registro  delle
          imprese del ricorso di  cui  all'art.  161.  Tuttavia  essi
          conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
          fideiussori  del  debitore  e  gli  obbligati  in  via   di
          regresso. 
              Salvo patto contrario, il concordato della societa'  ha
          efficacia   nei   confronti   dei   soci    illimitatamente
          responsabili.». 
              - Si riporta l'art. 217-bis del citato regio decreto n.
          267 del 1942, come modificato dalla presente legge: 
              «217-bis. Esenzioni dai reati di bancarotta. 
              1. Le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma,  e
          217  non  si  applicano  ai  pagamenti  e  alle  operazioni
          compiuti in esecuzione di un concordato preventivo  di  cui
          all'art. 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis ovvero  del  piano  di
          cui all'art.  67,  terzo  comma,  lettera  d),  nonche'  ai
          pagamenti e alle operazioni  di  finanziamento  autorizzati
          dal giudice a norma dell'art. 182-quinquies.». 
              - Si riporta  l'art.  38  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 , come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38. Requisiti di ordine generale. 
              (art. 45, direttiva  2004/18/CE;  art.  75,  D.P.R.  n.
          554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il
          caso di cui all'art. 186-bis del  regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso   un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  di  una
          delle cause ostative previste dall'art. 10 della  legge  31
          maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto  operano  se
          la pendenza del procedimento  riguarda  il  titolare  o  il
          direttore tecnico, se si tratta di impresa  individuale;  i
          soci o il direttore tecnico se si  tratta  di  societa'  in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice,
          gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  il
          direttore tecnico o il socio unico persona  fisica,  ovvero
          il socio di maggioranza in caso di  societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  dell'art.
          444 del codice di procedura  penale,  per  reati  gravi  in
          danno dello Stato o  della  Comunita'  che  incidono  sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli  atti
          comunitari citati all'art. 45, paragrafo  1,  direttiva  CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  o
          del direttore tecnico se si tratta di impresa  individuale;
          dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di  societa'
          in nome collettivo; dei soci accomandatari o del  direttore
          tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice;
          degli amministratori muniti di poteri di  rappresentanza  o
          del direttore tecnico o del  socio  unico  persona  fisica,
          ovvero del socio di maggioranza in  caso  di  societa'  con
          meno di quattro  soci,  se  si  tratta  di  altro  tipo  di
          societa' o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e  il
          divieto operano anche nei confronti  dei  soggetti  cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e  il  divieto
          in  ogni  caso  non  operano  quando  il  reato  e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,  n.
          55;  l'esclusione  ha  durata   di   un   anno   decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
          l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.  7,
          comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione  o  falsa
          documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
          per  la  partecipazione  a  procedure   di   gara   e   per
          l'affidamento dei subappalti; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
          17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il  disposto  del
          comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo dell'8  giugno  2001  n.  231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi  di  cui  all'art.  36-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40,  comma
          9-quater, risulta l'iscrizione nel  casellario  informatico
          di cui all'art. 7, comma  10,  per  aver  presentato  falsa
          dichiarazione o falsa documentazione ai fini  del  rilascio
          dell'attestazione SOA. 
              m-ter) di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'art. 7 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti  dall'art.
          4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  La
          circostanza di cui al primo  periodo  deve  emergere  dagli
          indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a   giudizio
          formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
          alla pubblicazione del  bando  e  deve  essere  comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'Autorita' di cui all'art. 6, la  quale  cura
          la   pubblicazione    della    comunicazione    sul    sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          art. non si applicano alle aziende o societa' sottoposte  a
          sequestro o  confisca  ai  sensi  dell'art.  12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  o  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un  custode  o
          amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
          al  periodo   precedente   al   predetto   affidamento,   o
          finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), fino ad un anno, decorso il quale  l'iscrizione
          e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi
          1 e 2-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.   602;   costituiscono    violazioni
          definitivamente accertate quelle  relative  all'obbligo  di
          pagamento di debiti per imposte e tasse certi,  scaduti  ed
          esigibili. Ai fini del comma 1, lettera  i),  si  intendono
          gravi le violazioni  ostative  al  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2,  comma
          2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i
          soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai  sensi
          dell'art. 47, comma 2, il possesso degli  stessi  requisiti
          prescritti  per  il  rilascio  del   documento   unico   di
          regolarita' contributiva. Ai  fini  del  comma  1,  lettera
          m-quater), il concorrente allega, alternativamente:  a)  la
          dichiarazione di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di
          controllo di cui all'art. 2359 del codice  civile  rispetto
          ad  alcun  soggetto,  e   di   aver   formulato   l'offerta
          autonomamente;  b)  la  dichiarazione  di  non   essere   a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti che si trovano, rispetto al  concorrente,  in  una
          delle situazioni di controllo  di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
          c)  la  dichiarazione  di   essere   a   conoscenza   della
          partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si
          trovano,  rispetto  al  concorrente,   in   situazione   di
          controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
          formulato l'offerta autonomamente.  Nelle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude  i
          concorrenti per i quali accerta  che  le  relative  offerte
          sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla  base
          di univoci elementi. La verifica e  l'eventuale  esclusione
          sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste   contenenti
          l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo, si  applica  l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo  di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui all'art. 2, del decreto legge  25  settembre  2002,  n.
          210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266  e  di
          cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14  agosto
          1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.  In
          sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e  2
          le stazioni appaltanti chiedono al competente  ufficio  del
          casellario giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o  ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  14
          novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
          comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.». 
              - Si riporta l'art. 88 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato  dalla
          presente legge: 
              Art. 88.  Sopravvenienze  attive  [Testo  post  riforma
          2004] 
              1. Si considerano  sopravvenienze  attive  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti a fronte  di  spese,  perdite  od
          oneri dedotti o  di  passivita'  iscritte  in  bilancio  in
          precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi  conseguiti
          per ammontare superiore a quello che ha concorso a  formare
          il reddito in precedenti esercizi, nonche' la  sopravvenuta
          insussistenza di spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
              2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma  1
          dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare  superiore  a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo. 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati allalettera f)  del  comma  1  dell'art.  85  e
          allalettera b) del comma 1 dell'art. 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e  quelli  per
          l'acquisto di  beni  ammortizzabili  indipendentemente  dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati,  nonche'  quelli   erogati   alle   cooperative
          edilizie a proprieta'  indivisa  e  di  abitazione  per  la
          costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria di  immobili  destinati  all'assegnazione  in
          godimento o locazione. 
              4.  Non  si   considerano   sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alle societa' e agli enti  di  cui  all'art.
          73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
          dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti  effettuati  dai
          possessori  di  strumenti  similari  alle  azioni,  ne'  la
          riduzione dei debiti dell'impresa  in  sede  di  concordato
          fallimentare   o   preventivo   o   per    effetto    della
          partecipazione delle perdite  da  parte  dell'associato  in
          partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione  dei
          debiti omologato  ai  sensi  dell'art.  182-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
          ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, la riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non
          costituisce sopravvenienza attiva per la parte  che  eccede
          le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84. 
              5. In caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.». 
              - Si riporta l'art.  101  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 101.  Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite [Testo post riforma 2004] 
              1.  Le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,
          diversi da quelli indicati negli articoli 85,  comma  1,  e
          87, determinate con gli stessi  criteri  stabiliti  per  la
          determinazione delle plusvalenze, sono deducibili  se  sono
          realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
          e 2. 
              1-bis. (abrogato) 
              2. Per la valutazione dei beni indicati  nell'art.  85,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   e),   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'art. 94; tuttavia, per i titoli  di  cui  alla  citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione  dei  beni  indicati  nell'art.  85,  comma  1,
          lettere c), d) ed e), che si  considerano  immobilizzazioni
          finanziarie ai sensi  dell'art.  85,  comma  3-bis,  rileva
          secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis. 
              3. Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
              4. Si considerano  sopravvenienze  passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87. 
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e  le  perdite  su  crediti
          sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi  e
          in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore  e'
          assoggettato a  procedure  concorsuali  o  ha  concluso  un
          accordo di ristrutturazione dei debiti omologato  ai  sensi
          dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.
          Ai fini  del  presente  comma,  il  debitore  si  considera
          assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della
          sentenza dichiarativa del fallimento  o  del  provvedimento
          che ordina la  liquidazione  coatta  amministrativa  o  del
          decreto  di  ammissione  alla   procedura   di   concordato
          preventivo o del decreto di  omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura  di
          amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese   in
          crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso
          quando il credito sia di modesta entita' e sia  decorso  un
          periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
          stesso. Il credito si considera di modesta  entita'  quando
          ammonta ad un importo non superiore a  5.000  euro  per  le
          imprese di piu' rilevante dimensione di  cui  all'art.  27,
          comma 10, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e non superiore a 2.500 euro per  le  altre  imprese.
          Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre  quando  il
          diritto alla riscossione del credito e' prescritto.  Per  i
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio  2002,  gli  elementi  certi  e  precisi  sussistono
          inoltre in caso di cancellazione dei crediti  dal  bilancio
          operata in dipendenza di eventi estintivi. 
              6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
          in  nome  collettivo  e  in   accomandita   semplice   sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 
              7. I versamenti in denaro o in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6 dai propri soci  e  la  rinuncia  degli  stessi  soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare si aggiunge al costo della partecipazione». 
              - Si riporta il comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «10.  Si  considerano   imprese   di   piu'   rilevante
          dimensione quelle  che  conseguono  un  volume  d'affari  o
          ricavi non inferiori  a  trecento  milioni  di  euro.  Tale
          importo e' gradualmente diminuito fino a cento  milioni  di
          euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le  modalita'   della
          riduzione sono stabilite con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate,  tenuto  conto  delle  esigenze
          organizzative connesse all'attuazione del comma 9.».