Art. 33 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   648/2012   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  concernente
  gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
  di dati sulle negoziazioni. 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    «w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori  di
dati sulle negoziazioni»; 
    b)  all'articolo  4,  comma  5,  lettera  c),  le   parole:   «al
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»; 
    c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  4-quater   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob sono le autorita'  competenti  per  l'autorizzazione  e  la
vigilanza delle controparti  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  22,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo  quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo  22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il  coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM),  le  autorita'  competenti  degli   altri   Stati   membri,
l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema
europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83
e 84 del regolamento di cui al comma 1. 
  3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento  di  cui
al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli
obblighi previsti in capo  alle  controparti  non  finanziarie  dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento.  A  tal  fine  la  Consob
esercita i poteri  previsti  dall'articolo  187-octies  del  presente
decreto legislativo, secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  e  puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei  poteri
di vigilanza. 
  4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1. 
  5.  La  Banca  d'Italia  e'   l'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui  al
comma 1, nell'ambito della  procedura  per  il  riconoscimento  delle
controparti centrali dei Paesi terzi; il parere  e'  reso  all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»; 
    d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
    «3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel  negoziare
per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati  a  pronti,  purche'  esse  siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di  tali
mercati, quando  la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
stipulati da dette  imprese  spetta  a  membri  che  aderiscono  alle
controparti centrali di tali mercati»; 
    e)  all'articolo  62,  comma  3,  lettera  e),  le  parole:   «il
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»; 
    f) all'articolo 69: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»; 
      2) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «del  servizio  di
compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione
su base lorda,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  servizi  di
liquidazione»; 
      3) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «il  servizio  di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»; 
      4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole:  «compensazione
e» sono soppresse; 
      5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di  compensazione  e
liquidazione, nonche' al servizio di  liquidazione  su  base  lorda,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»; 
      6)  al  comma  2,  le  parole:  «della  compensazione  e»  sono
soppresse; 
    g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
    «Art.  69-bis  (Autorizzazione  e  vigilanza  delle   controparti
centrali). - 1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio  nazionale,  ai  sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista  dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012.  La  medesima  autorita'  revoca
l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  servizi  da  parte  di   una
controparte  centrale  quando  ricorrono   i   presupposti   di   cui
all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80,
commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo. 
  2. La Banca d'Italia, in qualita' di  presidente  del  collegio  di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1, puo' rinviare la  questione  dell'adozione  di  un  parere  comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale  all'AESFEM,
come  previsto  dall'articolo   17,   paragrafo   4,   del   medesimo
regolamento,   interrompendo   i   termini   del   procedimento    di
autorizzazione. 
  3. La vigilanza sulle  controparti  centrali  e'  esercitata  dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la  Banca  d'Italia  e  la
Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti  e  documenti  e
possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza informativa  sono  disciplinate  con  regolamento  adottato
dalla Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  Consob;  con  il  medesimo
regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari  per  lo
svolgimento dei servizi di controparte centrale,  in  conformita'  al
regolamento di cui al comma 1. 
  4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita'  attribuite  ai  sensi  del  comma  3,  i  provvedimenti
necessari  anche  sostituendosi  alle   controparti   centrali.   Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma
2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali
e alle altre autorita' interessate, ai  sensi  dell'articolo  24  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo  4,  31,
paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo  1,  del  medesimo  regolamento.  Si
applica  l'articolo  80,  commi  6,  7  e  8,  del  presente  decreto
legislativo. 
  6.  La  Consob,  d'intesa  con  la   Banca   d'Italia,   adotta   i
provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento  di
cui al comma 1. 
  7. Ove non  diversamente  specificato  dal  presente  articolo,  le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in  materia  di
vigilanza delle controparti  centrali  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni. 
  8.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  stabiliscono,  mediante  un
protocollo  di  intesa,  le  modalita'   della   cooperazione   nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare  riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla  gestione
delle situazioni di emergenza, nonche'  le  modalita'  del  reciproco
scambio  di  informazioni  rilevanti,  anche  con  riferimento   alle
irregolarita' rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti  nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di  ridurre  al
minimo  gli  oneri  gravanti  sugli  operatori  e   dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo  d'intesa  e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite»; 
    h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 70 (Garanzie  acquisite  nell'esercizio  dell'attivita'  di
controparte  centrale).  -  1.  I  margini  e  le  altre  prestazioni
acquisite  da  una  controparte  centrale  a   titolo   di   garanzia
dell'adempimento   degli   obblighi   derivanti   dall'attivita'   di
compensazione svolta in favore dei propri  partecipanti  non  possono
essere  soggetti  ad  azioni  esecutive  o  cautelari  da  parte  dei
creditori del singolo partecipante o del  soggetto  che  gestisce  la
controparte  centrale,  anche  in  caso  di  apertura  di   procedure
concorsuali.  Le  garanzie  acquisite   possono   essere   utilizzate
esclusivamente  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
648/2012»; 
    i) all'articolo 70-bis: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accesso  alle
controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  imprese  di  investimento  e  le  banche   comunitarie
autorizzate  all'esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita'   di
investimento possono accedere alle controparti centrali e ai  sistemi
di cui agli articoli 68 e 69,  per  finalizzare  o  per  disporre  la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»; 
    l) all'articolo 70-ter: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Accordi  conclusi
dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con  controparti
centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le societa' di gestione dei mercati  regolamentati  possono
concludere accordi con le controparti centrali o con le societa'  che
gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro  al  fine
di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o  tutte  le
operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»; 
    m) all'articolo 72: 
      1) ai  commi  1,  2  e  3,  le  parole:  «ai  sistemi  previsti
dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  controparti
centrali»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «e  dai  gestori  dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle controparti  centrali  e  dai  gestori  dei  sistemi
previsti dall'articolo 77-bis»; 
      3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:
«le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»; 
    n) all'articolo 77: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Vigilanza  sui
sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68,  69  e  70»  sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»; 
      3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,»  e'
soppressa; 
      4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei  servizi  indicati
negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei  servizi
indicati nell'articolo 69»; 
      5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono  sostituite  dalle
seguenti: «68 e 69»; 
    o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un  sistema
multilaterale di negoziazione con le controparti centrali  o  con  le
societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo
70-ter, commi 1 e 2»; 
    p) all'articolo 166: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Con  la  stessa  pena  e'  punito  chiunque   esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui  al  regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»; 
      2) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «gestione  collettiva  del
risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di  cui  al
comma 2-bis»; 
    q) all'articolo 190, comma 2, lettera d),  le  parole:  «68,  69,
comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,»  e
le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»; 
    r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente: 
    «Art. 193-quater  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio  2012).
- 1. I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
direzione delle controparti centrali,  delle  sedi  di  negoziazione,
delle controparti finanziarie e delle  controparti  non  finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai  titoli  II,
III, IV e V del medesimo regolamento e  dalle  relative  disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 
  2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai  soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali,  nelle
sedi  di  negoziazione,  nelle  controparti   finanziarie   e   nelle
controparti non finanziarie,  come  definite  al  comma  1,  i  quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV  e  V
del regolamento di  cui  al  comma  1  o  non  abbiano  vigilato,  in
conformita'  ai  doveri  inerenti  al  loro  ufficio,  affinche'   le
disposizioni stesse non siano da altri violate. 
  3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in  capo  ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2,  punto
4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate  dalla  Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli  di  Stato  tale  competenza  e'
attribuita alla Banca d'Italia. 
  4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689». 
  2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a  controparte  centrale
contenute nel provvedimento adottato dalla  Banca  d'Italia  e  dalla
Consob il 22  febbraio  2008,  recante  «Disciplina  dei  servizi  di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita'  alle
disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e  4,
del regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori  di  dati  sulle  negoziazioni.
L'inosservanza  delle  disposizioni  sui  sistemi   di   garanzia   a
controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo
190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58. 
  3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica;   le   autorita'   interessate   provvedono   agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo degli articoli 1,  4,  6,  62,  69,  70-bis,
          70-ter, 72, 77, 77-bis, 166 e 190 del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e  21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  "ISVAP":  l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
              j)  "fondo  comune  di  investimento":  il   patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi; 
              k) "fondo aperto": il fondo comune  di  investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
              l) "fondo chiuso": il fondo comune di  investimento  in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
              m) "organismi di investimento collettivo del risparmio"
          (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; 
              m-bis)  "OICR   armonizzati":   gli   OICR   rientranti
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2009/65/CE  e
          delle relative disposizioni di attuazione; 
              m-ter) "OICR comunitari": gli OICR  costituiti  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-quater) "OICR extracomunitari": gli  OICR  costituiti
          in uno Stato non appartenente all'UE; 
              m-quinquies)  "OICR  feeder":  l'OICR  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'OICR
          master; 
              m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale  uno  o  piu'
          OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
          attivita'; 
              n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
          si realizza attraverso: 
              1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
          comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti  con
          i partecipanti; 
              2) la gestione del patrimonio di  OICR,  di  propria  o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
              2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
          propri; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la  societa'
          con sede legale e direzione generale in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi  della  direttiva
          in materia  di  organismi  di  investimento  collettivo,  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
              p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita'
          indicata nella lettera n), numero 1); 
              q) "gestore": la SGR che  svolge  l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
              q-bis)  "gestore  dell'OICR  master":  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          master o la SICAV master; 
              q-ter)  "gestore  dell'OICR  feeder":  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          feeder o la SICAV feeder; 
              q-quater) "depositario  dell'OICR  master  o  dell'OICR
          feeder": la banca depositaria dell'OICR master o  dell'OICR
          feeder o, se  l'OICR  master  o  l'OICR  feeder  sono  OICR
          comunitari o extracomunitari, il soggetto  autorizzato  nel
          Paese  di  origine  a  svolgere  i  compiti   della   banca
          depositaria; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  SIM,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione armonizzate con succursale in  Italia,
          le  SICAV  nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
          e le banche italiane, le banche comunitarie con  succursale
          in  Italia  e  le  banche   extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1, del Regolamento  UE  n.  648
          del Parlamento europeo e del Consiglio del  4  luglio  2012
          concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le  controparti
          centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative» si intende una  piattaforma  online
          che abbia come finalita' esclusiva la  facilitazione  della
          raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle  start-up
          innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa' definita dall'art. 25, comma 2, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti." 
              "Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   CONSOB,   la
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e  l'ISVAP
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. Nei casi e nei  modi  stabiliti  dalla
          normativa europea adempiono agli obblighi di  comunicazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  con
          l'AESFEM accordi di collaborazione, che  possono  prevedere
          la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
          Banca  d'Italia  possono  ricorrere   all'AESFEM   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
              a)   con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
              b) con gli organismi preposti  all'amministrazione  dei
          sistemi di indennizzo; 
              c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla
          liquidazione delle negoziazioni dei mercati; 
              d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine  di
          garantire il regolare funzionamento  nei  mercati  da  esse
          gestiti. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti." 
              "Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza  regolamentare,   la   Banca
          d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del rischio; 
              3) gli schemi-tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di OICR; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3,  per  gli  aspetti
          previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli OICR, le SGR, le  societa'  di  gestione
          armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari  finanziari
          iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106,  107  e
          113 del testo unico bancario, le societa' di  cui  all'art.
          18  del  testo  unico  bancario,  gli  istituti  di  moneta
          elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali  e
          i  loro  corrispondenti  uffici,  compresi  gli   organismi
          pubblici incaricati  di  gestire  il  debito  pubblico,  le
          banche  centrali  e  le  organizzazioni  sovranazionali   a
          carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati.; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta." 
              "Art.   62   (Regolamento   del    mercato).    -    1.
          L'organizzazione   e   la   gestione   del   mercato   sono
          disciplinate da un  regolamento  deliberato  dall'assemblea
          ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di
          gestione  ovvero,  ove  cosi'   previsto   dallo   statuto,
          dall'organo di amministrazione; il  regolamento  stabilisce
          le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione
          da parte della societa'. 
              1-bis. Qualora le azioni  della  societa'  di  gestione
          siano quotate in un mercato regolamentato,  il  regolamento
          di  cui  al  comma  1  e'  deliberato  dal   consiglio   di
          amministrazione o dal consiglio di gestione della  societa'
          medesima. 
              1-ter. La  Consob,  in  conformita'  alle  disposizioni
          della direttiva  2004/39/CE  e  delle  relative  misure  di
          esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai
          quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in  materia
          di: 
              a)   ammissione   di    strumenti    finanziari    alle
          negoziazioni; 
              b) sospensione ed esclusione  di  strumenti  finanziari
          dalle negoziazioni nei mercati regolamentati; 
              c)  modalita'  per  assicurare   la   pubblicita'   del
          regolamento del mercato. 
              1-quater. Le disposizioni di cui al  comma  1-ter  sono
          adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei  quali
          sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
          pubblici, diversi  dai  titoli  di  Stato,  nonche'  per  i
          mercati nei quali sono  negoziati  gli  strumenti  previsti
          dall'art.  1,  comma  2,  lettera  b),  e   gli   strumenti
          finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
          e valute. 
              2. Le societa'  di  gestione  si  dotano  di  regole  e
          procedure trasparenti e non discrezionali che  garantiscono
          una negoziazione corretta e  ordinata  nonche'  di  criteri
          obiettivi  che  consentono  l'esecuzione  efficiente  degli
          ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina: 
              a) le condizioni  e  le  modalita'  di  ammissione,  di
          esclusione  e  di  sospensione  degli  operatori  e   degli
          strumenti finanziari dalle negoziazioni; 
              b) le condizioni e  le  modalita'  per  lo  svolgimento
          delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
          e degli emittenti; 
              c)  le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione   e
          diffusione dei prezzi; 
              d) i  tipi  di  contratti  ammessi  alle  negoziazioni,
          nonche' i criteri per la  determinazione  dei  quantitativi
          minimi negoziabili; 
              d-bis)  le   condizioni   e   le   modalita'   per   la
          compensazione, liquidazione  e  garanzia  delle  operazioni
          concluse sui mercati. (315) 
              2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le  azioni  di
          societa' controllanti, il cui  attivo  sia  prevalentemente
          composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in  una
          o   piu'   societa'   con   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati, vengano negoziate in segmento  distinto  del
          mercato. 
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1   disciplina
          l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo
          regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri
          oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione  diretta
          o remota al mercato regolamentato e  gli  obblighi  imposti
          agli operatori derivanti: 
              a)  dall'istituzione  e  dalla  gestione  del   mercato
          regolamentato; 
              b)  dalle  disposizioni   riguardanti   le   operazioni
          eseguite nel mercato; 
              c) dagli standard professionali  imposti  al  personale
          dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti
          nel mercato; 
              d)  dalle  condizioni  stabilite,  per  i  partecipanti
          diversi dai soggetti  di  cui  alla  lettera  c),  a  norma
          dell'art. 25, comma 2; 
              e) dalle regole e procedure per la compensazione  e  la
          liquidazione  delle   operazioni   concluse   nel   mercato
          regolamentato. 
              3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento: 
              a) i criteri di trasparenza contabile e di  adeguatezza
          della struttura organizzativa e del sistema  dei  controlli
          interni che le societa' controllate, costituite e  regolate
          dalla legge di Stati non appartenenti  all'Unione  europea,
          devono  rispettare  affinche'  le  azioni  della   societa'
          controllante  possano  essere   quotate   in   un   mercato
          regolamentato italiano. Si applica la nozione di  controllo
          di cui all'art. 93; 
              b) le condizioni in presenza delle  quali  non  possono
          essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
          all'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   di   altra
          societa'; 
              c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione
          alla  quotazione  sul  mercato  mobiliare  italiano   delle
          societa'  finanziarie,  il  cui  patrimonio  e'  costituito
          esclusivamente da partecipazioni." 
              "Art. 69 (Liquidazione delle  operazioni  su  strumenti
          finanziari non derivati). - 1. La Banca d'Italia,  d'intesa
          con la CONSOB, disciplina il funzionamento dei  servizi  di
          liquidazione, delle operazioni aventi a  oggetto  strumenti
          finanziari non derivati, inclusi le modalita'  di  tempo  e
          gli   adempimenti   preliminari   e   complementari.   Tale
          disciplina puo' prevedere che i  servizi  di  liquidazione,
          esclusa la fase di regolamento finale del  contante,  siano
          gestiti da una societa' autorizzata dalla  Banca  d'Italia,
          d'intesa con la CONSOB. Per  il  trasferimento  dei  titoli
          nominativi, anche diversi da  quelli  azionari,  la  girata
          puo' essere eseguita e completata ai  sensi  dell'art.  15,
          commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
          Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 
              1-bis. La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  Consob,
          determina: 
              a) le risorse finanziarie della societa' di gestione; 
              b) le attivita' connesse  e  strumentali  a  quelle  di
          liquidazione; 
              c) i requisiti di organizzazione della societa'; 
              d) i criteri generali per  l'ammissione,  esclusione  e
          sospensione dei partecipanti; 
              e) i criteri generali in base ai quali la  societa'  di
          gestione  puo'  partecipare  direttamente  ai  sistemi   di
          liquidazione esteri. 
              1-ter. L'accesso  ai  servizi  di  liquidazione,  delle
          operazioni  aventi  a  oggetto  strumenti  finanziari   non
          derivati  e'  subordinato  a  criteri  non  discriminatori,
          trasparenti e obiettivi. 
              2. La Banca d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB,  puo'
          disciplinare l'istituzione e il  funzionamento  di  sistemi
          finalizzati a garantire il  buon  fine  della  liquidazione
          delle operazioni  indicate  nel  comma  1,  anche  emanando
          disposizioni     concernenti     la     costituzione      e
          l'amministrazione  di  fondi  di  garanzia  alimentati   da
          versamenti effettuati dai partecipanti. 
              3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
          l'art. 68, comma 2." 
              "Art. 70-bis (Accesso alle controparti  centrali  e  ai
          sistemi  di  liquidazione  delle  operazioni  su  strumenti
          finanziari). - 1. Le imprese di investimento  e  le  banche
          comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi  o  delle
          attivita' di investimento possono accedere alle controparti
          centrali e ai sistemi di cui agli  articoli  68  e  69  per
          finalizzare  o  per  disporre   la   finalizzazione   delle
          operazioni su strumenti finanziari. 
              2. Le societa' di gestione assicurano  ai  partecipanti
          ai mercati da esse  gestiti  il  diritto  di  designare  un
          sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su
          strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da
          quello designato  dal  mercato  stesso,  qualora  risultino
          rispettate le seguenti condizioni: 
              a) la presenza di collegamenti  e  dispositivi  fra  il
          sistema di  compensazione  e  liquidazione  designato  e  i
          sistemi  e  la  struttura  del  mercato  regolamentato  per
          garantire  il  regolamento  efficace  ed  economico   delle
          operazioni; 
              b) il riconoscimento  da  parte  della  Consob  che  le
          condizioni  tecniche  di   regolamento   delle   operazioni
          concluse  nel  mercato  regolamentato  tramite  un  sistema
          diverso da quello designato dal mercato stesso  siano  tali
          da consentire il  regolare  e  ordinato  funzionamento  dei
          mercati. Nei  casi  di  societa'  di  gestione  di  mercati
          regolamentati  all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   il
          riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 
              3. Le societa' di gestione comunicano  alla  Consob  le
          designazioni effettuate  dai  partecipanti  al  mercato  ai
          sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate  alla
          Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
          di Stato. 
              4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),  e'
          effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera d), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute." 
              "Art.  70-ter  (Accordi  conclusi  dalle  societa'   di
          gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali
          o con societa' che gestiscono servizi di  liquidazione).  -
          1.  Le  societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati
          possono concludere accordi con le  controparti  centrali  o
          con le societa' che gestiscono servizi di  liquidazione  di
          un altro Stato membro al fine di disporre la  compensazione
          o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni  concluse
          dai partecipanti al mercato regolamentato. 
              2. La Consob, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  puo'
          opporsi agli accordi di cui  al  comma  1  qualora,  tenuto
          anche conto  delle  condizioni  previste  all'art.  70-bis,
          comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato
          funzionamento del mercato regolamentato. A  tale  fine,  la
          Consob, d'intesa con  la  Banca  d'Italia,  disciplina  con
          regolamento gli adempimenti informativi delle  societa'  di
          gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. 
              3. I provvedimenti di cui  al  comma  2  sono  adottati
          dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati
          all'ingrosso dei titoli di Stato." 
              "Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
          La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,  disciplina  con
          regolamento l'insolvenza di mercato  dei  soggetti  ammessi
          alle negoziazioni nei mercati regolamentati e  nei  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  e  dei  partecipanti  alle
          controparti centrali, stabilendone i presupposti,  l'ambito
          di  applicazione  e  le  modalita'  di  accertamento  e  di
          liquidazione. L'insolvenza di mercato e'  dichiarata  dalla
          Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   1,
          l'apertura,   da   parte   dell'autorita'   giudiziaria   o
          amministrativa competente, di una procedura di liquidazione
          o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei
          mercati  regolamentati  e  nei  sistemi  multilaterali   di
          negoziazione e dei partecipanti alle controparti  centrali,
          costituisce presupposto per la dichiarazione di  insolvenza
          di mercato. Ai fini del presente  comma,  si  applicano  le
          definizioni di «procedura di risanamento» e  «procedura  di
          liquidazione» previste dall'art. 1 del decreto  legislativo
          21 maggio 2004, n. 170. 
              3. Ai fini della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,
          l'autorita'   giudiziaria   o   amministrativa   competente
          comunica immediatamente alla Consob e alla Banca  d'Italia,
          anche per via telematica,  l'apertura  della  procedura  di
          liquidazione o di risanamento  dei  soggetti  ammessi  alle
          negoziazioni  nei  mercati  regolamentati  e  nei   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  e  dei  partecipanti  alle
          controparti centrali. 
              4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi
          gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata
          dalle societa' di gestione previste dall'art. 61, comma  1,
          per i contratti stipulati  nei  mercati  da  esse  gestiti,
          dalle  controparti  centrali  e  dai  gestori  dei  sistemi
          previsti   dall'art.   77-bis,   rispettivamente   per   le
          operazioni da essi garantite e per  i  contratti  stipulati
          nei  sistemi  da  essi  gestiti,  e  da   altri   soggetti,
          conformemente alle disposizioni contenute nella  disciplina
          prevista dal comma  1.  Le  spese  per  la  gestione  della
          liquidazione delle  insolvenze  di  mercato  sono  poste  a
          carico dei soggetti che gestiscono i mercati  o  i  sistemi
          nei quali l'insolvente ha operato. 
              5. Ai  fini  della  liquidazione  delle  insolvenze  di
          mercato, le societa' di  gestione  previste  dall'art.  61,
          comma  1,  le  controparti  centrali,  i  gestori  previsti
          dall'art. 77-bis e gli  altri  soggetti  possono  prevedere
          clausole di close-out netting per  i  contratti  e  per  le
          operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e
          hanno  effetto  in  conformita'  a  quanto   dalle   stesse
          previsto, anche in caso di apertura  di  una  procedura  di
          risanamento  o  di  una  procedura  di   liquidazione   nei
          confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del  presente
          comma,  si  applicano  le  definizioni  di   «clausola   di
          close-out netting», «procedura di risanamento» e «procedura
          di  liquidazione»  previste   dall'art.   1   del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170,  anche  in  assenza  di
          garanzie finanziarie. 
              6. La  procedura  di  liquidazione  dell'insolvenza  di
          mercato si conclude con il rilascio  agli  aventi  diritto,
          per i  crediti  residui,  di  un  certificato  di  credito,
          comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
          costituisce titolo esecutivo nei confronti  dell'insolvente
          per gli effetti  dell'art.  474  del  codice  di  procedura
          civile. 
              7. Alla liquidazione delle  insolvenze  di  mercato  si
          applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le  disposizioni
          di  attuazione  della  direttiva  98/26/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 19  maggio  1998,  relative  al
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento e nei sistemi di regolamento titoli." 
              "Art.  77  (Vigilanza  sui  sistemi  di  garanzia   dei
          contratti e di liquidazione).- 1. La vigilanza sui  sistemi
          indicati negli articoli 68 e  69  e  sui  soggetti  che  li
          gestiscono  e'  esercitata  dalla  Banca  d'Italia,  avendo
          riguardo alla stabilita'  e  al  contenimento  del  rischio
          sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla  trasparenza
          e alla tutela degli  investitori.  A  tale  fine  la  Banca
          d'Italia e la Consob  possono  richiedere  ai  gestori  dei
          sistemi e agli operatori la comunicazione  anche  periodica
          di  dati,  notizie,  atti  e  documenti  in   ordine   alla
          liquidazione e  garanzia  delle  operazioni  ed  effettuare
          ispezioni. 
              2. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia
          adotta,  per  le  finalita'  indicate   al   comma   1,   i
          provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle  societa'
          di gestione dei servizi indicati nell'art. 69. 
              3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati  negli
          articoli 68 e 69 si applica l'art. 83." 
              "Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di  negoziazione).-
          1. La Consob individua con proprio regolamento i  requisiti
          minimi  di  funzionamento  dei  sistemi  multilaterali   di
          negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori  in
          materia di: 
              a)  processo  di  negoziazione  e   finalizzazione   di
          operazioni; 
              b) ammissione di strumenti finanziari; 
              c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; 
              d) accesso al sistema; 
              e) controllo dell'ottemperanza da  parte  degli  utenti
          delle regole del sistema. 
              2. La Consob: 
              a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un  sistema
          multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione
          degli strumenti finanziari dalle negoziazioni  sul  sistema
          multilaterale di negoziazione; 
              b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un  sistema
          multilaterale di negoziazione  tutte  le  informazioni  che
          ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); 
              c) vigila, al  momento  dell'autorizzazione  e  in  via
          continuativa, che le regole e  le  procedure  adottate  dai
          sistemi multilaterali di negoziazione siano  conformi  alle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
          degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
          la Consob richiede la sospensione  o  l'esclusione  di  uno
          strumento finanziario  dalle  negoziazioni  in  un  sistema
          multilaterale  di  negoziazione  nei  casi  in   cui   tale
          strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato e sia stato oggetto di  provvedimento
          di  sospensione  o  esclusione  da   parte   di   autorita'
          competenti di altri Stati membri. 
              4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un
          sistema multilaterale di negoziazione  con  le  controparti
          centrali o  con  le  societa'  che  gestiscono  servizi  di
          liquidazione si applica l'art. 70-ter commi 1 e 2. 
              5. Agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
          abilitati, si applicano gli articoli  8,  comma  1,  e  10,
          comma 1. 
              6. Il provvedimento previsto dal comma  1  e'  adottato
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda  i
          sistemi all'ingrosso di  titoli  obbligazionari  privati  e
          pubblici, diversi dai titoli di Stato,  nonche'  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguarda sistemi all'ingrosso di  titoli  di  Stato.
          Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e  3  sono
          svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob." 
              "Art.  166  (Abusivismo).  -  1.  E'  punito   con   la
          reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro  4.130
          a euro 10.329 chiunque, senza esservi  abilitato  ai  sensi
          del presente decreto: 
              a) svolge servizi o  attivita'  di  investimento  o  di
          gestione collettiva del risparmio; 
              b) offre in Italia quote o azioni di OICR; 
              c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
          tecniche di comunicazione a distanza, strumenti  finanziari
          o servizi o attivita' di investimento. 
              2. Con la  stessa  pena  e'  punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di promotore finanziario senza essere  iscritto
          nell'albo indicato dall'art. 31. 
              2-bis. Con la stessa pena e' punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di controparte centrale di cui  al  Regolamento
          (UE) n. 648 del 4  luglio  2012,  senza  aver  ottenuto  la
          preventiva autorizzazione ivi prevista. 
              3. Se vi e' fondato sospetto che  una  societa'  svolga
          servizi o  attivita'  di  investimento  o  il  servizio  di
          gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
          al precedente comma 2-bis senza esservi abilitata ai  sensi
          del  presente  decreto,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob
          denunziano  i  fatti  al   pubblico   ministero   ai   fini
          dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del
          codice  civile  ovvero  possono  richiedere  al   tribunale
          l'adozione  dei  medesimi  provvedimenti.  Le   spese   per
          l'ispezione sono a carico della societa'." 
              "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari).  -  1.  I
          soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
          direzione e i dipendenti di societa' o  enti  abilitati,  i
          quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
          6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2;  21;
          22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e  4;
          28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e  7;
          32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,
          commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3;
          41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e  8;  50;
          50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4;  50-quater,  comma
          4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni  generali
          o particolari emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob
          in base ai medesimi articoli, sono puniti con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila. La stessa sanzione  si  applica  nel
          caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2,  e  dell'art.
          33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita'  di
          consulente  finanziario,  di  promotore  finanziario  o  di
          gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi  o
          nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis,
          31 e 50-quinquies. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
              a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          del mercato, nel caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal capo I del titolo  I  della  parte  III  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
              b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          accentrata, nel caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal titolo II della parte III e di quelle  emanate
          in base ad esse; 
              b-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
              c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
              d) ai soggetti che gestiscono  sistemi  indicati  negli
          articoli 68 e 69, comma  2,  o  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis  e  77,
          comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
              d-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
              d-ter) agli operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. 
              d-quater)  ai  membri  dell'organismo  dei   consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
              d-quinquies) ai  membri  dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; 
              d-sexies)  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza  di  quanto  previsto  dall'art.  83-undecies,
          comma 1 . 
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.". 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.  329,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta).- E' ammesso  il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.". 
              - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
              "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari).  -  1.  I
          soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
          direzione e i dipendenti di societa' o  enti  abilitati,  i
          quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
          6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2;  21;
          22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e  4;
          28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e  7;
          32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,
          commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3;
          41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e  8;  50;
          50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4;  50-quater,  comma
          4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni  generali
          o particolari emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob
          in base ai medesimi articoli, sono puniti con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila. La stessa sanzione  si  applica  nel
          caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2,  e  dell'art.
          33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita'  di
          consulente  finanziario,  di  promotore  finanziario  o  di
          gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi  o
          nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis,
          31 e 50-quinquies. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
              a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          del mercato, nel caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal capo I del titolo  I  della  parte  III  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
              b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e ai dipendenti delle societa'  di  gestione
          accentrata, nel caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dal titolo II della parte III e di quelle  emanate
          in base ad esse; 
              b-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
              c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi  di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
              d) ai soggetti che gestiscono  sistemi  indicati  negli
          articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70- bis  e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
              d-bis)   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
              d-ter) agli operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3. 
              d-quater)  ai  membri  dell'organismo  dei   consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
              d-quinquies) ai  membri  dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; 
              d-sexies)  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza  di  quanto  previsto  dall'art.  83-undecies,
          comma 1. 
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.".