ART.33 
 
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli  della  Corte  dei
                               conti) 
 
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di
legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A
tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione
superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale.". 
  2. Al decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) al comma 2, le parole "Ogni  sei  mesi"  sono  sostituite  dalla
parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle
parole "nell'anno"; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:"6.  Il  presidente  della
regione  trasmette  ogni  dodici  mesi  alla  Sezione  regionale   di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli
effettuati nell'anno."; 
  3) al comma  12  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Avverso  le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,
di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme
e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267."; 
    b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: "In presenza"  fino  a:
"delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi". 
  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; 
    b) al  comma  7,  dopo  la  parola:  "liste",  sono  aggiunte  le
seguenti:  "per  i  comuni  con  popolazione   superiore   a   30.000
abitanti.". 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti  di  cui  al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3  della  legge
14  gennaio  2014,  n.  20,  sono   inviati   dalle   amministrazioni
contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile."