Art. 33 
 
               Forma del contratto di somministrazione 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi: 
    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 
    b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
    c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza
del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; 
    d) la data di inizio e la durata prevista della  somministrazione
di lavoro; 
    e)  le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti  i  lavoratori  e
l'inquadramento dei medesimi; 
    f) il luogo, l'orario di lavoro  e  il  trattamento  economico  e
normativo dei lavoratori. 
  2. Con il contratto di somministrazione  di  lavoro  l'utilizzatore
assume l'obbligo di  comunicare  al  somministratore  il  trattamento
economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi  dipendenti  che
svolgono le medesime mansioni dei lavoratori  da  somministrare  e  a
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi  e  previdenziali
da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di  inizio  e
la durata prevedibile della missione, devono  essere  comunicate  per
iscritto al lavoratore da parte del  somministratore  all'atto  della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero  all'atto  dell'invio  in
missione presso l'utilizzatore.