Art. 33 
 
 
            Riferimenti normativi e abrogazione di norme 
 
  1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni: 
  a) l'articolo 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1988, n. 175; 
  b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo  1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93; 
  c) la legge 19 maggio 1997, n. 137; 
  d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  recante
procedure  e  norme  tecniche  di  sicurezza  nello  svolgimento   di
attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155; 
  e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  recante
criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di
gas di petrolio liquefatto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 1996, n. 159; 
  f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre  1997,  recante
modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza
degli scali merci terminali di ferrovia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18; 
  g)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5   novembre   1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27; 
  h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre  1998  relativo
agli scali merci ferroviari, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
novembre 1998, n. 261; 
  i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre  1998,  recante
criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di
liquidi  facilmente  infiammabili  e/o  tossici,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono abrogati: 
  a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; 
  b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 
  c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238; 
  d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139; 
  e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48; 
  f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto  1984,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246; 
  g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74; 
  h) l'ultimo riquadro  dell'allegato  VI  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
maggio 1998, n. 104; 
  i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195; 
  l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196; 
  m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293; 
  n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80; 
  o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138; 
  p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175  (Attuazione  della
          direttiva CEE n. 82/501, relativa ai  rischi  di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate  attivita'  industriali,
          ai sensi della legge 16 aprile 1987,  n.  183),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1°  giugno  1988,  n.  127,  cosi'
          recita: 
              «Art.  20  (Ispezioni).  -   1.   Ferme   restando   le
          attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
          territoriali locali, definite dalla  vigente  legislazione,
          il Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno  e  con  il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, definisce  criteri  e  metodi
          per l'effettuazione  delle  ispezioni.  Le  ispezioni  sono
          effettuate  avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale   per   la
          protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e possono essere  integrate,
          previa designazione dell'amministrazione  di  appartenenza,
          con  personale  tecnico  appartenente  ad  altre  pubbliche
          amministrazioni. 
              2. Il personale di cui al  comma  1,  operante  secondo
          direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere
          a tutti gli impianti e le sedi di  attivita'  e  richiedere
          tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari  per
          l'espletamento delle proprie funzioni.  Tale  personale  e'
          munito  di  documento  di  riconoscimento  e  dell'atto  di
          incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto
          industriale  non  puo'  essere  opposto  per   evitare   od
          ostacolare le attivita' di verifica o di controllo. 
              3. Per le ispezioni di cui al presente  art.  e  per  i
          relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la
          spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da
          iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'ambiente, al quale altresi'  affluiscono
          le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di  cui
          all'art. 21, che  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.». 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  31   marzo   1989   (Applicazione
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
          maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti  connessi
          a  determinate  attivita'  industriali),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  21  aprile  1989,  n.  93,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Modalita'  di  individuazione  dei  rischi  di
          incidenti  rilevanti.  Notifica).  -  1.  Il  rapporto   di
          sicurezza allegato alla notifica, di  cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, deve essere predisposto secondo le modalita'  indicate
          nell'allegato 1.». 
              - Il capitolo 2 dell'allegato I  e  l'allegato  II  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31  marzo
          1989 sono cosi' rubricati: 
              «Allegato I, capitolo 2, Modalita' di conduzione  delle
          analisi degli incidenti»; 
              «Allegato II, Analisi preliminare per  l'individuazione
          di aree critiche dell'attivita' industriale». 
              - La legge  19  maggio  1997,  n.  137  (Sanatoria  dei
          decreti-legge recanti modifiche al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi
          di incidenti rilevanti connessi con  determinate  attivita'
          industriali) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          maggio 1997, n. 120. 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 aprile  1994,  n.  420  (Regolamento  recante
          semplificazione  delle   procedure   di   concessione   per
          l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di
          oli  minerali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          giugno 1994, n. 151, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Procedura per il rilascio di  concessione).  -
          1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di
          concessione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni  ed
          agli enti, tra quelli indicati nei  commi  da  2  a  8  del
          presente articolo,  di  cui  sia  necessario  acquisire  il
          parere, sulla base dei  criteri  indicati.  Dell'avvio  del
          procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di
          domanda incompleta  o  irregolare,  il  termine  di  trenta
          giorni,  decorre  dal  ricevimento   della   documentazione
          integrativa richiesta. 
              2. Il Ministero delle finanze emette  un  parere  circa
          gli  aspetti  fiscali  connessi  con  la  realizzazione   o
          l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2. 
              Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante  ai
          fini dell'adozione del decreto di  concessione  di  cui  al
          successivo comma 12. 
              3. Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione
          esprime il proprio parere in merito  alla  installazione  e
          all'ampliamento degli impianti di cui  all'art.  2  qualora
          gli stessi siano costieri secondo la definizione  dell'art.
          44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. 
              4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio  parere
          sulla sicurezza delle opere di  cui  all'art.  2  ai  sensi
          della normativa concernente i  servizi  di  prevenzione  di
          vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare,  per  le
          attivita'  a  rischio  di  incidente   rilevante   soggette
          all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  e
          successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza
          si intende acquisito una volta pervenuto il nulla  osta  di
          fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui
          all'art.  20  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 
              5.  Il  Ministero  della  difesa  esprime   parere   di
          competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei
          casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della
          difesa  esprime  il  proprio  parere  secondo  gli  accordi
          conclusi ai sensi del successivo comma 11. 
              6. Il Ministero  dell'ambiente  e  il  Ministero  della
          sanita' esprimono il parere di competenza  ai  sensi  degli
          articoli  15  e  17  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  solo  con  riguardo
          all'installazione  o  all'ampliamento  degli  impianti   di
          lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). 
              7.  La  regione  interessata  dalla   installazione   o
          dall'ampliamento degli impianti di cui all'art.  2  esprime
          il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed
          ambientali, ed in tutti i casi  in  cui  detto  parere  sia
          chiesto da specifiche disposizioni di  legge.  In  caso  di
          impianti  destinati   al   contenimento   delle   emissioni
          inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto;  delle
          relative   autorizzazioni   il   Ministero   tuttavia   da'
          comunicazione alla regione. 
              8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei
          progetti di costruzione degli impianti alle previsioni  dei
          piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere
          b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto  qualora
          le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale
          temporanea  indisponibilita'  del  suolo  non   costituisce
          pregiudizio nel  proseguimento  dell'iter  istruttorio.  La
          concessione verra'  tuttavia  rilasciata  solo  quando  sia
          comprovata la disponibilita' del suolo  stesso.  Il  parere
          del comune costituisce valutazione preliminare ai fini  del
          rilascio delle autorizzazioni previste  dall'art.  216  del
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  (testo  unico  delle
          leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976,  n.  319,  e
          successive modificazioni. 
              9. Le amministrazioni e  gli  enti  interessati  devono
          perfezionare gli atti procedimentali di propria  competenza
          ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b),
          della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro  centoventi  giorni
          dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine  e'
          prorogato di ulteriori sessanta  giorni,  decorrenti  dalla
          ricezione delle integrazioni  richieste  ovvero  dalla  sua
          prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente  interessato
          dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente  di
          ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali  impedimenti.
          Decorso  il  termine  suindicato,  i  pareri  si  intendono
          acquisiti in senso favorevole. 
              10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi  e
          risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei  vari
          interessi   pubblici   coinvolti   nel   procedimento    di
          concessione,  il  Ministero,  anche  su   richiesta   delle
          amministrazioni  interessate,  indice  una  conferenza   di
          servizi secondo le modalita' previste  dall'art.  14  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  cosi'  come   modificato
          dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537. 
              11.  Il  Ministero  puo'  concludere  accordi  con   le
          amministrazioni e gli enti interessati per  la  definizione
          comune  di  fasi  istruttorie,  secondo  quanto   stabilito
          dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo
          il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma  8,
          entro nove mesi dalla data di ricevimento della  domanda  o
          della documentazione integrativa  richiesta  ai  sensi  del
          comma 1.». 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  17  agosto
          1999, n. 334, abrogato dal presente decreto, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 21 settembre
          2005, n. 238, abrogato dal presente decreto, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo
          2006, n. 139 (Riassetto delle  disposizioni  relative  alle
          funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003,  n.
          229) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006,  n.
          80, supplemento ordinario,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione
          incendi) (art. 19, decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
          334; art. 19, lettera c), e art. 20 decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.  Nell'ambito
          di ciascuna Direzione regionale dei vigili del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa  civile  e'  istituito  un
          Comitato tecnico  regionale  per  la  prevenzione  incendi,
          quale  organo   tecnico   consultivo   territoriale   sulle
          questioni riguardanti  la  prevenzione  degli  incendi.  Il
          Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 
              a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili  del
          fuoco, esprime la valutazione sui progetti  e  designa  gli
          esperti  per   l'effettuazione   delle   visite   tecniche,
          nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di
          prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
          attivita' di tipo complesso; 
              b)  esprime  il  parere   sulle   istanze   di   deroga
          all'osservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le  cui
          attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
          il rispetto della normativa stessa. 
              2. (abrogato). 
              3. Con il decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          cui all'art. 21, comma  2,  sono  dettate  le  disposizioni
          relative alla composizione e al funzionamento del  Comitato
          di cui al comma 1.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2014, n. 48, abrogato dal presente decreto, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Il  decreto  ministeriale  16  maggio  2001,  n.  293
          (Regolamento  di  attuazione  della   direttiva   96/82/CE,
          relativa al controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          luglio 2001, n. 165. 
              - Il decreto  ministeriale  26  maggio  2009,  n.  138,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226. 
              - Il decreto  ministeriale  24  luglio  2009,  n.  139,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.