Art. 33 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.   Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro  siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio,  e  ne
permettono la consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale  di
riferimento e ai beneficiari.»; 
  b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i  responsabili  di
strutture semplici,» sono soppresse; 
  c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,». 
 
          Note all'art. 33: 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  41.  (Trasparenza   del   servizio   sanitario
          nazionale) - 1. Le amministrazioni e gli enti del  servizio
          sanitario nazionale, dei servizi  sanitari  regionali,  ivi
          comprese le aziende sanitarie territoriali ed  ospedaliere,
          le agenzie e gli  altri  enti  ed  organismi  pubblici  che
          svolgono  attivita'  di  programmazione  e  fornitura   dei
          servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli
          obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
              1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1  pubblicano
          altresi', nei loro siti istituzionali, i  dati  relativi  a
          tutte le spese e a tutti i pagamenti  effettuati,  distinti
          per tipologia di lavoro, bene o servizio, e  ne  permettono
          la  consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
          relazione alla tipologia  di  spesa  sostenuta,  all'ambito
          temporale di riferimento e ai beneficiari. 
              2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte
          le informazioni  e  i  dati  concernenti  le  procedure  di
          conferimento  degli  incarichi   di   direttore   generale,
          direttore sanitario  e  direttore  amministrativo,  nonche'
          degli  incarichi  di  responsabile  di  dipartimento  e  di
          strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e  gli
          avvisi  di  selezione,  lo   svolgimento   delle   relative
          procedure, gli atti di conferimento. 
              3. Alla dirigenza sanitaria  di  cui  al  comma  2,  si
          applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
          15. Per attivita' professionali,  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  c)  dell'articolo  15,  si  intendono   anche   le
          prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
              4. E'  pubblicato  e  annualmente  aggiornato  l'elenco
          delle  strutture  sanitarie   private   accreditate.   Sono
          altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi. 
              5. Le regioni includono  il  rispetto  di  obblighi  di
          pubblicita'  previsti  dalla  normativa   vigente   fra   i
          requisiti  necessari  all'accreditamento  delle   strutture
          sanitarie. 
              6. Gli enti, le aziende  e  le  strutture  pubbliche  e
          private che erogano  prestazioni  per  conto  del  servizio
          sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in  una
          apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di
          formazione delle  liste  di  attesa,  il  tempi  di  attesa
          previsti e i tempi medi effettivi di  attesa  per  ciascuna
          tipologia di prestazione erogata.».