Art. 33 
 
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.
                 Procedura di infrazione 2014/2286) 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3  dell'articolo  37  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»; 
    b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le imprese che realizzano  a  proprio  carico  nuove  linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali  gestori
di  sistemi  di  trasmissione  unicamente  a   seguito   della   loro
certificazione da parte dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o
all'articolo 11 della  direttiva  2009/72/CE  e  all'articolo  3  del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte  salve  le  temporanee  esenzioni
eventualmente  riconosciute  dalle  autorita'  competenti  ai   sensi
dell'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n.  714/2009.  Resta  fermo
l'obbligo  per  tali  imprese  di  rispettare  tutte  le   condizioni
affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione  nazionale
possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni  della
rete elettrica di trasmissione nazionale, ai  sensi  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   e   successive
modificazioni. Analogo obbligo vale nei  confronti  del  gestore  del
sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato
dalla interconnessione»; 
    c) all'articolo 45, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «articoli 13,  14,  15,  16  del
regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»; 
      2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e  allegato  I  del
regolamento (CE) n. 715/2009». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  la  parola:  «vulnerabili»  e'  sostituita  dalla
seguente: «protetti»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Sono  considerati  clienti  vulnerabili  ai  sensi   della
direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  individuati  dal
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008.  Per
essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza
possibile, le forniture di gas naturale anche  in  zone  isolate,  in
momenti critici o in situazioni di  emergenza  del  sistema  del  gas
naturale». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo
          n.  93/2011   (Attuazione   delle   direttive   2009/72/CE,
          2009/73/CE e 2008/92/CE relative  a  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale  e
          ad una procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi
          al consumatore finale  industriale  di  gas  e  di  energia
          elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
          2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  giugno
          2011, n. 148, gia' sostituito dalla legge n. 115/2015, come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente   legge,   cosi'
          recita: 
              «Art. 37 (Promozione della cooperazione  regionale).  -
          1. Al fine di  promuovere  gli  scambi  transfrontalieri  e
          assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
          elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche'  di  conseguire
          prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
          di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.  1,  comma  1,
          del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore
          dei mercati energetici  Spa  in  qualita'  di  gestore  del
          mercato ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  19
          marzo 1999, n. 79, operano con  i  rispettivi  gestori  dei
          Paesi membri, assicurando il  coordinamento  delle  proprie
          azioni,  informando  preventivamente  il  Ministero   dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono
          congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui
          informano  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas   sulle
          iniziative assunte in materia e sullo  stato  dei  relativi
          progetti. 
              2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
          con  gli  obiettivi  di  politica  energetica  nazionali  e
          comunitari, adottano  le  misure  necessarie  affinche'  il
          gestore della rete di trasmissione nazionale e  il  gestore
          del  mercato  operino   una   gestione   efficiente   delle
          piattaforme di contrattazione,  una  gestione  efficace  di
          eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita',  la
          sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
          importazioni e delle esportazioni di energia elettrica  per
          mezzo della rete di trasmissione nazionale,  tenendo  conto
          degli  indirizzi  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
          economico in relazione  agli  impegni  sull'utilizzo  della
          capacita' di transito di  energia  elettrica  derivanti  da
          atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
          definiti  con  altri  Stati  non  appartenenti   all'Unione
          europea. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
          le  disposizioni  necessarie   all'attuazione   di   quanto
          previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
          accordi con le competenti autorita'  di  regolazione  degli
          Stati confinanti  e  garantendo  il  rispetto  delle  norme
          comunitarie in materia.». 
              - Il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo
          n.  93/2011   (Attuazione   delle   direttive   2009/72/CE,
          2009/73/CE e 2008/92/CE relative  a  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale  e
          ad una procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi
          al consumatore finale  industriale  di  gas  e  di  energia
          elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
          2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  giugno
          2011, n. 148, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              «Art. 39 (Interconnettori). - 1. All'art.  1-quinquies,
          comma  6,  del  decreto-legge  29  agosto  2003,  n.   239,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n. 290, le parole:  «L'esenzione  e'  accordata,  caso  per
          caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni  dalla
          data di entrata in esercizio delle nuove linee, e  per  una
          quota compresa fra il 50  e  l'80  per  cento  delle  nuove
          capacita' di  trasporto  realizzate,  dal  Ministero  delle
          attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "L'esenzione e'  accordata  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito il  parere  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, per  un  periodo  e  per  una
          quota delle nuove capacita' di trasmissione  realizzate  da
          valutarsi caso per caso.". 
              2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a  terzi  di
          cui all'art. 1-quinquies, comma  6,  del  decreto-legge  29
          agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 2003, n. 290, e'  rilasciata  ai  soggetti
          che realizzano a proprio carico nuove linee  elettriche  di
          interconnessione con i sistemi  elettrici  di  altri  Stati
          membri, indipendentemente dal livello di tensione. 
              3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che
          prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto  due
          anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla
          scadenza    di     tale     termine,     la     costruzione
          dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque  anni
          dopo la  data  della  relativa  concessione,  qualora  alla
          scadenza di tale termine l'infrastruttura  non  sia  ancora
          operativa,  a  meno  che  il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, previa approvazione della  Commissione  europea,
          non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
          esulano  dal  controllo  del  soggetto  cui  la  deroga  e'
          concessa. 
              3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove
          linee  elettriche  di  interconnessione   con   i   sistemi
          elettrici di altri Stati  membri,  ai  sensi  del  presente
          articolo,  sono  designate  quali  gestori  di  sistemi  di
          trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione
          da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e
          il sistema idrico secondo le procedure di cui all'art. 10 o
          all'art. 11 della direttiva 2009/72/CE  e  all'art.  3  del
          regolamento (CE) n. 714/2009,  fatte  salve  le  temporanee
          esenzioni  eventualmente   riconosciute   dalle   autorita'
          competenti ai sensi dell'art. 17 del  regolamento  (CE)  n.
          714/2009.  Resta  fermo  l'obbligo  per  tali  imprese   di
          rispettare tutte le condizioni  affinche'  il  gestore  del
          sistema   elettrico   di   trasmissione   nazionale   possa
          effettuare la gestione in sicurezza di  tutte  le  porzioni
          della rete elettrica di trasmissione  nazionale,  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
          successive  modificazioni.   Analogo   obbligo   vale   nei
          confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello
          Stato membro confinante interessato dalla interconnessione. 
              4. Il Ministro dello  sviluppo  economico  con  proprio
          decreto   adegua   le   disposizioni   per   il    rilascio
          dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi
          interconnettori, nel rispetto di quanto disposto  ai  commi
          1,  2  e   3,   prevedendo   altresi'   che   il   rilascio
          dell'esenzione sia  subordinato  al  raggiungimento  di  un
          accordo con il Paese membro interessato. 
              5. Ai  fini  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          elettrico  nazionale,  assicurando  nel  contempo  la  equa
          partecipazione degli enti territoriali al  procedimento  di
          autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento
          fino a 380 kV degli elettrodotti  di  interconnessione  con
          l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale
          sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui
          all'art.  1-sexies,   commi   4-sexies   e   seguenti   del
          decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.  290  e
          successive modificazioni,  limitatamente  alla  connessione
          tra il territorio estero e il primo nodo  utile,  anche  se
          necessitante  di  adeguati  potenziamenti,  in   territorio
          nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo  utile
          e il resto del  territorio  nazionale  e'  assoggettato  al
          regime  autorizzativo  previsto  per  gli   interventi   di
          sviluppo inseriti nel Piano  decennale  di  sviluppo  della
          rete.». 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          n. 2009/72/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n.
          L 211,  introduce  norme  comuni  per  il  mercato  interno
          dell'energia elettrica ed abroga la direttiva 2003/54/CE. 
              - L'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del
          Consiglio n. 714/2009 relativo alle condizioni  di  accesso
          alla  rete  per  gli  scambi  transfrontalieri  di  energia
          elettrica e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1228/2003,
          pubblicato  nella  G.U.U.E.  14  agosto  2009,  n.  L  211,
          riguarda  la  certificazione  dei  gestori  di  sistemi  di
          trasmissione. 
              - L'art. 17 del regolamento del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio  n.  714/2009  relativo  alle  condizioni  di
          accesso  alla  rete  per  gli  scambi  transfrontalieri  di
          energia elettrica e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          1228/2003, pubblicato nella G.U.U.E. 14 agosto 2009,  n.  L
          211, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Nuovi interconnettori). - 1. Le autorita'  di
          regolamentazione  possono,  su  richiesta,   esentare   gli
          interconnettori  per  corrente  continua  per  un   periodo
          limitato, dal  disposto  dell'art.  16,  paragrafo  6,  del
          presente regolamento e degli articoli 9 e  32  e  dell'art.
          37, paragrafi 6  e  10,  della  direttiva  2009/72/CE  alle
          seguenti condizioni: 
                a) gli investimenti devono rafforzare la  concorrenza
          nella fornitura di energia elettrica; 
                b)  il  livello  del   rischio   connesso   con   gli
          investimenti e' tale che  gli  investimenti  non  avrebbero
          luogo se non fosse concessa un'esenzione; 
                c) l'interconnettore deve essere di proprieta' di una
          persona fisica o giuridica distinta, almeno in  termini  di
          forma  giuridica,  dai  gestori  nei   cui   sistemi   tale
          interconnettore sara' creato; 
                d) sono imposti corrispettivi  agli  utenti  di  tale
          interconnettore; 
                e) dal momento dell'apertura parziale del mercato  di
          cui all'art. 19 della  direttiva  96/92/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,  concernente
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          il  proprietario   dell'interconnettore   non   deve   aver
          recuperato nessuna parte del proprio capitale o  dei  costi
          di  gestione  per  mezzo  di  una   parte   qualsiasi   dei
          corrispettivi  percepiti   per   l'uso   dei   sistemi   di
          trasmissione  o  di  distribuzione   collegati   con   tale
          interconnettore; e 
                f) l'esenzione non deve  andare  a  detrimento  della
          concorrenza  o  dell'efficace  funzionamento  del   mercato
          interno    dell'energia    elettrica    o     dell'efficace
          funzionamento  del  sistema  di  regolamentato   al   quale
          l'interconnettore e' collegato. 
              2. In casi  eccezionali,  il  paragrafo  1  si  applica
          altresi' agli interconnettore  per  corrente  alternata,  a
          condizione che i costi e i  rischi  degli  investimenti  in
          questione siano particolarmente elevati, se  paragonati  ai
          costi e  ai  rischi  di  norma  sostenuti  al  momento  del
          collegamento  di  due  reti   di   trasmissione   nazionali
          limitrofe  mediante   un   interconnettore   per   corrente
          alternata. 
              3.  Il  paragrafo  1  si  applica  anche  in  caso   di
          significativi  aumenti  di  capacita'  di   interconnettore
          esistenti. 
              4. La  decisione  riguardante  l'esenzione  di  cui  ai
          paragrafi 1, 2 e  3  e'  adottata,  caso  per  caso,  dalle
          autorita'   di   regolamentazione   degli   Stati    membri
          interessati. Un'esenzione puo' riguardare  la  totalita'  o
          una parte  della  capacita'  del  nuovo  interconnettore  e
          dell'interconnettore   esistente   che   ha    subito    un
          significativo aumento di capacita'. Entro  due  mesi  dalla
          data in cui la domanda di  esenzione  e'  stata  sottoposta
          all'ultima delle autorita' di regolamentazione interessate,
          l'Agenzia puo'  presentare  un  parere  consultivo  a  tali
          autorita' di regolamentazione che potrebbe fungere da  base
          per  la  loro  decisione.   Nel   decidere   di   concedere
          un'esenzione  si  tiene  conto,  caso   per   caso,   della
          necessita' di imporre condizioni riguardo alla durata della
          medesima     e     all'accesso     non      discriminatorio
          all'interconnettore. Nel decidere dette condizioni si tiene
          conto, in particolare,  della  capacita'  supplementare  da
          creare o della  modifica  della  capacita'  esistente,  dei
          tempi del progetto e delle circostanze nazionali. Prima  di
          concedere un'esenzione  le  autorita'  di  regolamentazione
          degli Stati membri  interessati  decidono  le  regole  e  i
          meccanismi di gestione e assegnazione della  capacita'.  Le
          norme in materia di gestione  della  congestione  includono
          l'obbligo  di  offrire  sul  mercato   le   capacita'   non
          utilizzate e  gli  utenti  dell'infrastruttura  godono  del
          diritto  a  negoziare   la   capacita'   contrattuale   non
          utilizzata sul mercato secondario.  Nella  valutazione  dei
          criteri di cui al paragrafo 1, lettere  a),  b)  e  f),  si
          tiene conto dei risultati della procedura  di  assegnazione
          delle   capacita'.   Qualora   tutte   le   autorita'    di
          regolamentazione interessate abbiano raggiunto  un  accordo
          sulla decisione di  esenzione  entro  sei  mesi,  informano
          l'Agenzia di tale decisione.  La  decisione  di  esenzione,
          incluse le condizioni di cui al secondo comma del  presente
          paragrafo, e' debitamente motivata e pubblicata. 
              5. La decisione  di  cui  al  paragrafo  4  e'  assunta
          dall'Agenzia: 
                a) qualora tutte  le  autorita'  di  regolamentazione
          interessate non siano riuscite  a  raggiungere  un  accordo
          entro sei mesi dalla data in cui e'  stata  presentata  una
          domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorita'
          di regolamentazione; ovvero 
                b) dietro  richiesta  congiunta  delle  autorita'  di
          regolamentazione interessate. 
              Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le
          autorita' di regolamentazione interessate e i richiedenti. 
              6. Nonostante i paragrafi  4  e  5,  gli  Stati  membri
          possono disporre  che  l'autorita'  di  regolamentazione  o
          l'Agenzia,  a  seconda  dei  casi,  trasmettano  all'organo
          pertinente  nello  Stato  membro  in  questione,  ai   fini
          dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla
          domanda   di   esenzione.   Il   parere    e'    pubblicato
          contestualmente alla decisione. 
              7. Una copia di ogni domanda di esenzione e' trasmessa,
          per  conoscenza,  dalle   autorita'   di   regolamentazione
          all'Agenzia ed  alla  Commissione  senza  indugio  dopo  la
          ricezione. La decisione e' notificata tempestivamente  alla
          Commissione dalle autorita' di regolamentazione interessate
          o dall'Agenzia  (organi  di  notificazione),  unitamente  a
          tutte  le  informazioni  pertinenti  alla  decisione.  Tali
          informazioni possono essere comunicate alla Commissione  in
          forma  aggregata  per  permetterle  di  giungere   ad   una
          decisione  debitamente   motivata.   In   particolare,   le
          informazioni riguardano: 
                a) le ragioni particolareggiate in base alle quali e'
          stata  concessa  o  rifiutata   l'esenzione,   incluse   le
          informazioni di  ordine  finanziario  che  giustificano  la
          necessita' della stessa; 
                b)  l'analisi  dell'effetto   sulla   concorrenza   e
          sull'efficace    funzionamento    del    mercato    interno
          dell'energia   elettrica   risultante   dalla   concessione
          dell'esenzione; 
                c) la motivazione della durata e  della  quota  della
          capacita' totale dell'interconnettore in questione per  cui
          e' concessa l'esenzione; e 
                d) l'esito della consultazione con  le  autorita'  di
          regolamentazione interessate. 
              8. Entro un termine di due mesi dal giorno successivo a
          quello di ricezione di una notifica ai sensi del  paragrafo
          7, la Commissione puo' adottare una  decisione  che  impone
          agli organi di notificazione di modificare o  annullare  la
          decisione di concedere un'esenzione. Tale  periodo  di  due
          mesi puo' essere prorogato di un termine aggiuntivo di  due
          mesi, ove la Commissione richieda  ulteriori  informazioni.
          Tale termine  aggiuntivo  inizia  a  decorrere  dal  giorno
          successivo  a  quello  in   cui   pervengono   informazioni
          complete. Il termine iniziale di  due  mesi  puo'  altresi'
          essere prorogato con il consenso della Commissione e  degli
          organi di notificazione. La notifica si considera  ritirata
          se le  informazioni  chieste  non  sono  fornite  entro  il
          termine stabilito nella domanda, a meno  che,  prima  della
          scadenza, tale termine  non  sia  stato  prorogato  con  il
          consenso della Commissione e degli organi di notificazione,
          ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la
          Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di
          considerare   completa   la   notifica.   Gli   organi   di
          notificazione  si  conformano  ad   una   decisione   della
          Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della
          decisione di esenzione entro un mese dalla data di adozione
          e ne informano la Commissione. La Commissione  assicura  la
          riservatezza delle informazioni commercialmente  sensibili.
          L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della
          Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione  se
          la   costruzione   dell'interconnettore   non   e'   ancora
          cominciata,  e  cinque  anni  dopo  la  sua   adozione   se
          l'interconnettore non e' ancora operativo, a  meno  che  la
          Commissione decida  che  un  ritardo  sia  dovuto  a  gravi
          ostacoli  che   esulano   dal   controllo   della   persona
          beneficiaria dell'esenzione. 
              9.  La  Commissione  puo'  adottare  orientamenti   per
          l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo  1  del
          presente articolo e per definire la  procedura  da  seguire
          per l'applicazione dei paragrafi 4, 7  e  8,  del  presente
          articolo. Tali misure, intese  a  modificare  elementi  non
          essenziali del  presente  regolamento  completandolo,  sono
          adottate  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  con
          controllo di cui all'art. 23, paragrafo 2.». 
              -  L'art.  3  del  decreto   legislativo   n.   79/1999
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  marzo  1999,  n.  75,  reca
          disposizioni per il  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale. 
              - Il testo vigente  dell'art.  45  del  citato  decreto
          legislativo n.  93/2011,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 45 (Poteri sanzionatori).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   irroga
          sanzioni amministrative pecuniarie in caso di  inosservanza
          delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
          disposizioni: 
                a) articoli 13, 14, 15, 16 e  20  e  allegato  I  del
          regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli  36,  comma  3,
          38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
                b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
          allegato I del regolamento CE n. 715/2009 e degli  articoli
          4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10,  commi  1  e  3,  e  degli
          articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e  5,
          18, 19, 23 e 26 del presente decreto,  nonche'  l'art.  20,
          commi 5-bis e 5-ter del  decreto  legislativo  n.  164  del
          2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  Per  i   procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'art. 14, comma  2,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              7-bis. In caso di violazione persistente da  parte  del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.». 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 714/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14  agosto
          2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alla rete
          per gli scambi  transfrontalieri  di  energia  elettrica  e
          abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003. 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 715/2009, pubblicato nella G.U.U.E. 14  agosto
          2009, n. L 211, concerne le condizioni di accesso alle reti
          di trasporto del gas naturale e abroga il regolamento  (CE)
          n. 1775/2005. 
              -  Il  testo  dell'art.  22  del  decreto   legislativo
          23-5-2000 n. 164/2000 (Attuazione della direttiva  98/30/CE
          recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
          naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio  1999,
          n. 144), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20  giugno
          2000, n. 142, gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013,
          come ulteriormente modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              «Art. 22 (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono considerati clienti  vulnerabili  ai  sensi
          della direttiva  2009/73/CE  i  clienti  domestici  di  cui
          all'art. 1, comma 375, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  come  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18  febbraio  2008.  Per  essi
          vige l'obbligo di assicurare,  col  piu'  alto  livello  di
          sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche  in
          zone  isolate,  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di
          emergenza del sistema del gas naturale. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai  sensi  dell'art.
          27, comma 2, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  provvede
          affinche'  siano  istituiti  sportelli  unici  al  fine  di
          mettere a disposizione dei clienti  tutte  le  informazioni
          necessarie concernenti i  loro  diritti,  la  normativa  in
          vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie  di
          cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5  e  8,
          della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art.  1,  comma
          46, della legge 23 agosto 2004, n. 239».