(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 33)
 
                               Art. 33 
 
         (Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete) 
 
 
  1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua  italiana,
fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche. 
 
 
  2. Quando deve essere sentito chi non conosce la  lingua  italiana,
il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima  di  esercitare
le sue funzioni, presta giuramento davanti al  giudice  di  adempiere
fedelmente il suo ufficio.