Art. 33 
 
 
             Assistenza sociosanitaria semiresidenziale 
          e residenziale alle persone con disturbi mentali 
 
  1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale,  il
Servizio sanitario nazionale garantisce  alle  persone  con  disturbi
mentali, previa  valutazione  multidimensionale,  definizione  di  un
programma  terapeutico  individualizzato  e  presa   in   carico,   i
trattamenti     terapeutico-riabilitativi     e     i     trattamenti
socio-riabilitativi,  con  programmi  differenziati  per  intensita',
complessita'  e  durata.  I  trattamenti  includono  le   prestazioni
necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi  e  strumenti
basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche nei seguenti  ambiti
di attivita': 
    a) accoglienza; 
    b) attuazione e verifica del Progetto  terapeutico  riabilitativo
individuale, in collaborazione con il Centro  di  salute  mentale  di
riferimento; 
    c) visite psichiatriche; 
    d)  prescrizione,  somministrazione  e  monitoraggio  di  terapie
farmacologiche; 
    e) colloqui psicologico-clinici; 
    f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 
    g)  interventi   terapeutico-riabilitativi,   psico-educativi   e
socio-educativi finalizzati  al  recupero  dell'autonomia  personale,
sociale e lavorativa; 
    h) interventi sulla rete sociale formale e informale; 
    i) collaborazione con i medici di medicina generale. 
  2.  In  relazione   al   livello   di   intensita'   assistenziale,
l'assistenza residenziale si articola  nelle  seguenti  tipologie  di
trattamento: 
    a)  trattamenti  terapeutico-riabilitativi  ad  alta   intensita'
riabilitativa ed  elevata  tutela  sanitaria  (carattere  intensivo),
rivolti  a  pazienti  con  gravi  compromissioni  del   funzionamento
personale  e  sociale,  anche  nella  fase   della   post-acuzie.   I
trattamenti,  della  durata  massima  di  18  mesi,  prorogabili  per
ulteriori 6 mesi in accordo  con  il  centro  di  salute  mentale  di
riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture  che  garantiscono
la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore; 
    b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a  carattere  estensivo,
rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del  funzionamento
personale e sociale di gravita' moderata, che richiedono interventi a
media intensita' riabilitativa. I trattamenti, della  durata  massima
di 36 mesi, prorogabili per ulteriori  12  mesi  in  accordo  con  il
centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito  di
strutture che garantiscono la presenza di  personale  socio-sanitario
sulle 24 ore; 
    c)  trattamenti  socio-riabilitativi,  rivolti  a  pazienti   non
assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili  di
autosufficienza e di compromissione  del  funzionamento  personale  e
sociale, che richiedono interventi a bassa intensita'  riabilitativa.
La  durata  dei  programmi  e'  definita  nel  Progetto   terapeutico
riabilitativo individuale.  In  considerazione  del  diverso  impegno
assistenziale necessario in relazione alle condizioni  degli  ospiti,
le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi  in
piu'  moduli,  differenziati  in  base  alla  presenza  di  personale
sociosanitario nell'arco della giornata. 
  3.  Nell'ambito  dell'assistenza   semiresidenziale   il   Servizio
sanitario nazionale garantisce trattamenti  terapeutico-riabilitativi
erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore
al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. 
  4. I trattamenti residenziali  terapeutico-riabilitativi  intensivi
ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale  carico
del  Servizio  sanitario  nazionale.   I   trattamenti   residenziali
socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della
tariffa     giornaliera.     I      trattamenti      semiresidenziali
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale. 
  5. Ai soggetti cui  sono  applicate  le  misure  di  sicurezza  del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura  e  custodia  sono  garantiti  trattamenti  residenziali
terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo  ed  estensivo  nelle
strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al  decreto
ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle  misure
di sicurezza). I  trattamenti  sono  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale.