Art. 33 
 
            Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni 
                    sull'uso e nella fatturazione 
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  verificano  il  corretto
utilizzo  delle  opere  musicali  online  in  relazione  ai   diritti
concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui  hanno
concesso  una  licenza  multiterritoriale  per  i  diritti  su  opere
musicali online per tali diritti. 
  2. I fornitori di servizi online  comunicano  tempestivamente  agli
organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato  delle
opere musicali online o dei  diritti  esercitati.  Gli  organismi  di
gestione  collettiva  offrono  ai  fornitori  di  servizi  online  la
possibilita'  di  dichiarare  per   via   elettronica   le   predette
informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli  organismi
di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una  modalita'
di dichiarazione che tenga  conto  di  eventuali  standard  o  prassi
adottati su base  volontaria  nel  settore  e  sviluppati  a  livello
internazionale o  dell'Unione  europea.  Gli  organismi  di  gestione
collettiva  possono  rifiutare  le  dichiarazioni  dei  fornitori  di
servizi online in un formato proprietario se gli organismi  accettano
dichiarazioni trasmesse  per  mezzo  di  uno  standard  adottato  nel
settore per lo scambio elettronico dei dati. 
  3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le  fatture  ai
fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di
gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga  conto
di standard o prassi  adottati  su  base  volontaria  nel  settore  e
sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea,
quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127.
Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a  causa
del suo formato se l'organismo di gestione  collettiva  utilizza  uno
standard del settore. 
  4. Gli organismi di gestione  collettiva  trasmettono  una  fattura
corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la  comunicazione
dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne  nei  casi
in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al  fornitore  di
servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della
licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma  2,  e  in
base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e'
possibile  sulla  base  delle  informazioni  fornite  e  del  formato
utilizzato. 
  5. Gli organismi di gestione collettiva  adottano  misure  adeguate
per consentire ai  fornitori  di  servizi  online  di  contestare  la
correttezza della fatturazione, anche  nel  caso  in  cui  lo  stesso
fornitore  riceva  fatture  da  uno  o  piu'  organismi  di  gestione
collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale  online
o sullo stesso materiale protetto. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127
          (Trasmissione  telematica  delle  operazioni   IVA   e   di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici, in attuazione dell'art.  9,  comma
          1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014,  n.  23)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.