Art. 33 Legge regolatrice dei contratti 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157. 2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo' superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. 3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita' delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. 4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 84 e da 154 a 166 ad eccezione dell'art. 160, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 84 (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al personale, locali siti in immobili presi in fitto. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente. Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri». «Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale. Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati». «Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'art. 153 si prescinde dal requisito della residenza. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali. Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale». «Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative». «Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati. La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209». «Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare). - L'assegno per il nucleo familiare e' regolato dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole al lavoratore». «Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di servizio e festivita'). - La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 154. Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia. Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festivita' osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'art. 157-quater viene ridotto in misura corrispondente. Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio puo' richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalita' previste per il personale in servizio nella stessa sede». «Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di ferie per il personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale. Il dipendente assunto ai sensi dell'art. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego. Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie puo' essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie annuali». «Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio». «Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato puo' essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non piu' di tre mesi. La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non puo' superare i dodici mesi in un quinquennio». «Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico». «Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie professionali). - Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana. Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali». «Art. 158-ter (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, puo' essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. 2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non puo' comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio. 3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista». «Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennita' giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora piu' elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione e' effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'art. 157, primo comma». «Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale». «Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio: a) inosservanza delle disposizioni di servizio; b) condotta non conforme a principi di correttezza; c) insufficiente rendimento; d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni. Puo' essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di: a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente; b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero; d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione del divieto di cui all'art. 156; e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona. Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni". «Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto puo' essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti: a) per incapacita' professionale; b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo; c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi; d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'; f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilita' di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio puo' disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di: a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale; b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto previa autorizzazione ministeriale». - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 131, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».