Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
  12.  Delega  al  Governo  per   la   disciplina   del   regime   di
  incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore giudiziario
  e di curatore fallimentare 
 
  1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,  dopo  il
comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
  «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso
la corte  di  appello,  sono  istituite  sezioni  ovvero  individuati
collegi che trattano in via esclusiva  i  procedimenti  previsti  dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di
Santa  Maria  Capua  Vetere  sono   istituiti   sezioni   o   collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali  collegi  o
sezioni, ai  quali  e'  garantita  una  copertura  prioritaria  delle
eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero  di  magistrati
rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla  percentuale
che sara'  stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura e comunque non inferiore a tre  componenti.  Se  per  le
dimensioni dell'ufficio  i  magistrati  componenti  delle  sezioni  o
collegi specializzati in materia di misure  di  prevenzione  dovranno
svolgere anche altre  funzioni,  il  carico  di  lavoro  nelle  altre
materie dovra' essere  proporzionalmente  ridotto  nella  misura  che
sara'  stabilita  con  delibera   del   Consiglio   superiore   della
magistratura. Il presidente del tribunale o della  corte  di  appello
assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da
magistrati  forniti  di  specifica  esperienza  nella  materia  della
prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata,  o  che  abbiano
svolto funzioni civili,  fallimentari  e  societarie,  garantendo  la
necessaria integrazione delle competenze». 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo recante disposizioni per  disciplinare  il  regime  delle
incompatibilita' relative agli uffici di amministratore giudiziario e
di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonche'  di  curatore
nelle procedure fallimentari e figure affini  delle  altre  procedure
concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  l'incompatibilita'  per  rapporti  di   parentela,
affinita',  convivenza  e,  comunque,  assidua   frequentazione   con
magistrati addetti all'ufficio giudiziario  al  quale  appartiene  il
magistrato che conferisce l'incarico; 
    b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la
vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che
abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in  cui  ha  sede
l'ufficio  titolare  del  procedimento,  gli  indicati  rapporti   di
parentela, affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale
da evitare indebite commistioni e compromissione  della  credibilita'
della funzione giudiziaria. 
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, corredato di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della
neutralita' finanziaria del medesimo, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri  sono  resi  nel  termine  di  sessanta  giorni,
decorsi i quali il decreto puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora
tale termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  alla
scadenza  del  termine  di   delega   previsto   dal   comma   2,   o
successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di   sessanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di  informazione  e  di  motivazione.  I  pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla  data
della nuova trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'
essere comunque adottato. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7-bis  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento  giudiziario),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7-bis. (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
          ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo  1
          in sezioni, la destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti ogni  triennio  con  decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello,  sentiti  i  consigli   giudiziari.   Decorso   il
          triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino  a  che
          non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
          per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo
          disciplinare, non determina in nessun caso la nullita'  dei
          provvedimenti adottati. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
          Consiglio  superiore  della   magistratura,   valutate   le
          eventuali osservazioni formulate dal Ministro di  grazia  e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte dei presidenti delle corti di appello,  sentiti  i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare. 
              2-bis.  Possono  svolgere  le   funzioni   di   giudice
          incaricato dei provvedimenti previsti  per  la  fase  delle
          indagini  preliminari  nonche'  di   giudice   dell'udienza
          preliminare solamente i magistrati  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni funzioni di giudice  del  dibattimento.  Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 
              2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
          per la fase delle indagini preliminari nonche'  il  giudice
          dell'udienza  preliminare  non  possono   esercitare   tali
          funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
          della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Qualora  alla  scadenza  del  termine  essi
          abbiano in corso il compimento di un atto  del  quale  sono
          stati richiesti, l'esercizio delle funzioni  e'  prorogato,
          limitatamente al relativo procedimento, sino al  compimento
          dell'attivita' medesima. 
              [2-quater. Il tribunale in composizione monocratica  e'
          costituito  da  un  magistrato  che  abbia  esercitato   la
          funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. ] 
              2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis,  2-ter  e
          2-quater possono  essere  derogate  per  imprescindibili  e
          prevalenti esigenze di servizio.  Si  applicano,  anche  in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2-sexies.  Presso  il  tribunale  del   capoluogo   del
          distretto e presso la  corte  di  appello,  sono  istituite
          sezioni ovvero individuati  collegi  che  trattano  in  via
          esclusiva i procedimenti previsti  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  Presso  il
          tribunale  circondariale  di   Trapani   e   il   tribunale
          circondariale di Santa Maria Capua  Vetere  sono  istituiti
          sezioni o collegi specializzati in  materia  di  misure  di
          prevenzione.  A  tali  collegi  o  sezioni,  ai  quali   e'
          garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
          di organico, e' assegnato un numero di magistrati  rispetto
          all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
          che sara' stabilita con delibera  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  comunque  non   inferiore   a   tre
          componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i  magistrati
          componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
          di misure di  prevenzione  dovranno  svolgere  anche  altre
          funzioni, il carico di lavoro nelle  altre  materie  dovra'
          essere proporzionalmente ridotto  nella  misura  che  sara'
          stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura. Il presidente del tribunale o della corte  di
          appello  assicura  che  il  collegio  o  la   sezione   sia
          prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
          esperienza nella materia della prevenzione o dei  reati  di
          criminalita' organizzata, o  che  abbiano  svolto  funzioni
          civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
          integrazione delle competenze. 
              3. Per quanto riguarda la corte suprema  di  cassazione
          il Consiglio superiore della  magistratura  delibera  sulla
          proposta del primo presidente della stessa  corte,  sentito
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
              3-bis.  Al  fine  di  assicurare   un   piu'   adeguato
          funzionamento degli uffici  giudiziari  sono  istituite  le
          tabelle  infradistrettuali  degli   uffici   requirenti   e
          giudicanti  che  ricomprendono  tutti  i   magistrati,   ad
          eccezione dei capi degli uffici. 
              3-ter.  Il  Consiglio  superiore   della   magistratura
          individua  gli  uffici  giudiziari  che   rientrano   nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la
          emanazione del relativo decreto. 
              3-quater. L'individuazione delle sedi da  ricomprendere
          nella medesima tabella infradistrettuale e'  operata  sulla
          base dei seguenti criteri: 
                a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
          deve essere inferiore alle quindici unita' per  gli  uffici
          giudicanti; 
                b)  le  tabelle  infradistrettuali  dovranno   essere
          formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli  uffici
          con organico fino ad otto unita' se  giudicanti  e  fino  a
          quattro unita' se requirenti; 
                c) nelle esigenze di funzionalita'  degli  uffici  si
          deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
          dei magistrati; 
                d)  si  deve  tener   conto   delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. 
              3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato  anche
          a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
          ma  la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni   effetto
          giuridico ed economico, e' l'ufficio del  cui  organico  il
          magistrato fa parte.  La  supplenza  infradistrettuale  non
          opera per le assenze o impedimenti di  durata  inferiore  a
          sette giorni. 
              3-sexies.  Per  la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle di cui al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure
          previste dal comma 2.».