Art. 33 
 
Disciplina  delle  organizzazioni  di  volontariato  e   delle   reti
  associative operanti nel settore della protezione  civile  a  norma
  degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del  decreto
  legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a),
  4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016;  Articolo  4,
  comma   2,   32,   comma   4,   41,   comma   6,   e    53, decreto
  legislativo 117/2017;  Articolo  1, decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 194/2001) 
 
  1. Per operare nel settore della  protezione  civile,  al  fine  di
salvaguardarne la specificita', le organizzazioni di volontariato, le
reti associative e gli altri enti  del  Terzo  settore  iscritti  nel
Registro unico di cui  all'articolo  46  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che  annoverano  la  protezione  civile  tra  le
attivita' di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo
5  del  citato  decreto  legislativo,  nonche'  le  altre  forme   di
volontariato  organizzato  di  protezione   civile,   sono   soggette
all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del  volontariato  di
protezione civile di cui all'articolo 34.  Con  il  provvedimento  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, sentito il Dipartimento  della  protezione  civile,  si
provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione
nel Registro unico di cui all'articolo  46  del  citato  decreto  con
quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 
  2. Il Dipartimento  della  protezione  civile  e  le  strutture  di
protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano  le  funzioni  relative  alla  predisposizione,
tenuta,   aggiornamento,   conservazione   e   revisione    periodica
dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 
  3. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  41,  comma  6,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
    a) sono reti associative di cui al comma 1  del  citato  articolo
41, se operanti nel  settore  della  protezione  civile,  quelle  che
associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20,  le
cui sedi legali o operative siano presenti in almeno  due  Regioni  o
Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco  nazionale  di
cui all'articolo 34; 
    b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2  del  citato
articolo 41, solo ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  96  del
citato decreto legislativo, anche quelle che associano un  numero  di
enti del Terzo settore operanti nel settore della  protezione  civile
non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in
almeno tre regioni o  province  autonome  e  che  risultino  iscritte
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. 
  4. Le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  pubblico
sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico  settore  della
protezione civile e sulle loro  attivita',  finalizzate  a  garantire
l'uniforme  e  corretta  osservanza  della  disciplina   legislativa,
statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono  esercitate,  ai
sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della  protezione
civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si
provvede  con  specifiche  disposizioni  con  il   decreto   di   cui
all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla
base   delle   proposte   tecniche   formulate   congiuntamente   dal
Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di  protezione
civile delle Regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 41, 46, 53,  92
          e 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.  1,  comma  2,
          lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»: 
              «Art. 5. (Attivita' di interesse generale) 1. Gli  enti
          del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le
          cooperative  sociali,  esercitano  in   via   esclusiva   o
          principale una o piu' attivita' di interesse  generale  per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
              a) interventi e servizi sociali ai sensi  dell'art.  1,
          commi 1 e 2,  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e
          successive   modificazioni,   e   interventi,   servizi   e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
              b) interventi e prestazioni sanitarie; 
              c) prestazioni socio-sanitarie di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
              d) educazione, istruzione e  formazione  professionale,
          ai sensi della legge 28 marzo 2003,  n.  53,  e  successive
          modificazioni, nonche' le attivita' culturali di  interesse
          sociale con finalita' educativa; 
              e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
          al   miglioramento   delle   condizioni   dell'ambiente   e
          all'utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse
          naturali,   con   esclusione   dell'attivita',   esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi; 
              f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
              g) formazione universitaria e post-universitaria; 
              h)  ricerca  scientifica   di   particolare   interesse
          sociale; 
              i) organizzazione e gestione  di  attivita'  culturali,
          artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse
          attivita', anche editoriali,  di  promozione  e  diffusione
          della cultura e della  pratica  del  volontariato  e  delle
          attivita'  di  interesse  generale  di  cui   al   presente
          articolo; 
              j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,  ai
          sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,  n.
          223, e successive modificazioni; 
              k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
          interesse sociale, culturale o religioso; 
              l)  formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
              m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi
          da enti composti in misura non inferiore  al  settanta  per
          cento da enti del Terzo settore; 
              n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  11
          agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
              o) attivita' commerciali, produttive, di  educazione  e
          informazione,  di   promozione,   di   rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
              p)   servizi   finalizzati   all'inserimento    o    al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
          recante revisione della disciplina in  materia  di  impresa
          sociale, di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106; 
              q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
          delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive
          modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di  carattere
          residenziale  temporaneo  diretta  a   soddisfare   bisogni
          sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
              r) accoglienza umanitaria ed integrazione  sociale  dei
          migranti; 
              s) agricoltura sociale,  ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
              t) organizzazione  e  gestione  di  attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
              u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione  gratuita
          di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
          166, e successive modificazioni, o  erogazione  di  denaro,
          beni o servizi a sostegno  di  persone  svantaggiate  o  di
          attivita'  di  interesse  generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
              v) promozione della cultura della legalita', della pace
          tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
              w) promozione  e  tutela  dei  diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
          i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              x) cura di  procedure  di  adozione  internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
              y) protezione civile ai sensi della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni; 
              z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o  di
          beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
              2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
          e di utilita' sociale di cui all'art.  1,  comma  1,  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei
          principi di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  Codice,
          l'elenco delle attivita' di interesse generale  di  cui  al
          comma 1 puo' essere aggiornato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  si
          esprimono entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione
          del decreto,  decorsi  i  quali  quest'ultimo  puo'  essere
          comunque adottato.» 
              «Art. 41. ( Reti associative) 1.  Le  reti  associative
          sono  enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di
          associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
              a) associano, anche indirettamente attraverso gli  enti
          ad esse aderenti, un numero non inferiore a  100  enti  del
          Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni  del
          Terzo  settore,  le  cui  sedi  legali  o  operative  siano
          presenti in almeno cinque regioni o province autonome; 
              b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo  di  strumenti
          informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza
          in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di
          coordinamento,   tutela,   rappresentanza,   promozione   o
          supporto degli enti del  Terzo  settore  loro  associati  e
          delle loro attivita'  di  interesse  generale,  anche  allo
          scopo di promuoverne ed accrescerne  la  rappresentativita'
          presso i soggetti istituzionali. 
              2. Sono reti associative nazionali le reti  associative
          di cui al  comma  1  che  associano,  anche  indirettamente
          attraverso  gli  enti  ad  esse  aderenti,  un  numero  non
          inferiore a 500 enti del Terzo settore o,  in  alternativa,
          almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali
          o operative  siano  presenti  in  almeno  dieci  regioni  o
          province  autonome.  Le  associazioni  del  terzo   settore
          formate da un numero  non  inferiore  a  100  mila  persone
          fisiche associate  e  con  sedi  in  almeno  10  regioni  o
          provincie autonome sono equiparate  alle  reti  associative
          nazionali ai fini di cui all'art. 59, comma 1, lettera b). 
              3. Le reti associative  nazionali  possono  esercitare,
          oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le  seguenti
          attivita': 
              a)  monitoraggio  dell'attivita'  degli  enti  ad  esse
          associati, eventualmente anche con riguardo al suo  impatto
          sociale, e predisposizione  di  una  relazione  annuale  al
          Consiglio nazionale del Terzo settore; 
              b) promozione e sviluppo delle attivita' di  controllo,
          anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza  tecnica
          nei confronti degli enti associati. 
              4. Le reti associative possono promuovere  partenariati
          e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e con soggetti privati. 
              5.  E'   condizione   per   l'iscrizione   delle   reti
          associative nel Registro unico nazionale del Terzo  settore
          che i rappresentanti legali ed amministratori  non  abbiano
          riportato condanne penali, passate in giudicato, per  reati
          che  comportano   l'interdizione   dai   pubblici   uffici.
          L'iscrizione, nonche' la costituzione e  l'operativita'  da
          almeno un anno, sono  condizioni  necessarie  per  accedere
          alle risorse del Fondo di cui  all'art.  72  che,  in  ogni
          caso,  non  possono  essere   destinate,   direttamente   o
          indirettamente, ad enti  diversi  dalle  organizzazioni  di
          volontariato, dalle associazioni di  promozione  sociale  e
          dalle fondazioni del Terzo settore. 
              6. Alle reti associative operanti nel  settore  di  cui
          all'art. 5,  comma  1,  lettera  y),  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si   applicano   nel   rispetto   delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile,  e  alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della  legge  16
          marzo 2017, n. 30. 
              7. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  disciplinano
          l'ordinamento  interno,  la  struttura  di  governo  e   la
          composizione e il funzionamento degli organi sociali  delle
          reti   associative   nel   rispetto   dei    principi    di
          democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza  di  tutti
          gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
              8. Gli  atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare il diritto di  voto  degli
          associati in assemblea anche in deroga a  quanto  stabilito
          dall'art. 24, comma 2. 
              9. Gli  atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare le modalita'  e  i  limiti
          delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
          stabilito dall'art. 24, comma 3. 
              10. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative    possono    disciplinare    le     competenze
          dell'assemblea degli associati anche  in  deroga  a  quanto
          stabilito dall'art. 25, comma 1.» 
              «Art. 46. ( Struttura  del  Registro)  1.  Il  Registro
          unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
          sezioni: 
              a) Organizzazioni di volontariato; 
              b) Associazioni di promozione sociale; 
              c) Enti filantropici; 
              d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
              e) Reti associative; 
              f) Societa' di mutuo soccorso; 
              g) Altri enti del Terzo settore. 
              2. Ad eccezione delle  reti  associative,  nessun  ente
          puo' essere  contemporaneamente  iscritto  in  due  o  piu'
          sezioni. 
              3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          puo', con decreto di natura non regolamentare,  sentita  la
          Conferenza  Unificata,  istituire  sottosezioni   o   nuove
          sezioni o modificare le sezioni esistenti. 
              Art. 53 (Funzionamento del Registro) 1. Entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce,  con
          proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
          unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
          da presentare ai fini dell'iscrizione  e  le  modalita'  di
          deposito degli atti di cui all'art. 48, nonche'  le  regole
          per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita'
          su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi
          del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita  la
          comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese  e  il
          Registro unico nazionale del Terzo settore con  riferimento
          alle imprese sociali e agli altri enti  del  Terzo  settore
          iscritti nel registro delle imprese. 
              2. Le Regioni e le province autonome entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
          provvedimenti di iscrizione e di cancellazione  degli  enti
          del Terzo settore; entro  sei  mesi  dalla  predisposizione
          della struttura informatica rendono operativo il Registro. 
              3. Le risorse necessarie  a  consentire  l'avvio  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
          milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in  14,7  milioni
          di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2022,   da   impiegare   per   l'infrastruttura
          informatica nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al presente titolo e di cui all'art. 93, comma 3, anche
          attraverso accordi ai sensi  dell'art.  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome,
          previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.» 
              «Art.  92.  (Attivita'  di  monitoraggio,  vigilanza  e
          controllo) 1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione
          della disciplina legislativa,  statutaria  e  regolamentare
          applicabile agli Enti del Terzo settore e  l'esercizio  dei
          relativi  controlli,  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali: 
              a) vigila sul sistema di registrazione degli  enti  del
          Terzo settore  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal
          presente codice e monitora lo svolgimento  delle  attivita'
          degli Uffici del Registro unico nazione del  Terzo  settore
          operanti a livello regionale; 
              b)  promuove  l'autocontrollo  degli  enti  del   Terzo
          settore autorizzandone  l'esercizio  da  parte  delle  reti
          associative nazionali iscritte  nell'apposita  sezione  del
          registro unico nazionale e dei Centri di  servizio  per  il
          volontariato accreditati ai sensi dell'art. 61; 
              c) predispone e trasmette  alle  Camere,  entro  il  30
          giugno di ogni  anno,  una  relazione  sulle  attivita'  di
          vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli  enti  del
          Terzo  settore  anche  sulla  base   dei   dati   acquisiti
          attraverso le relazioni di cui all'art. 95, commi  2  e  3,
          nonche' sullo stato del sistema  di  registrazione  di  cui
          alla lettera b). 
              2.  Restano  fermi  i  poteri   delle   amministrazioni
          pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche
          ed alla vigilanza finalizzati ad accertare  la  conformita'
          delle attivita' di cui all'art. 5  alle  norme  particolari
          che ne disciplinano l'esercizio.» 
              «Art. 96. (Disposizioni  di  attuazione)  1.  Ai  sensi
          dell'art. 7, comma 4, della legge 6 giugno  2016,  n.  106,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro dell'interno e  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i  termini  e
          le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
          controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo  con  le
          altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi   delle
          relazioni annuali. Con il medesimo  decreto  sono  altresi'
          individuati i criteri,  i  requisiti  e  le  procedure  per
          l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
          da parte delle reti associative nazionali e dei  Centri  di
          servizio per il volontariato,  le  forme  di  vigilanza  da
          parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          sui soggetti autorizzati, nonche' i  criteri,  che  tengano
          anche conto delle dimensioni degli enti  da  controllare  e
          delle attivita' da porre in essere, per  l'attribuzione  ai
          soggetti autorizzati ad effettuare  i  controlli  ai  sensi
          dell'art. 93, delle relative risorse finanziarie, entro  il
          limite massimo di 5 milioni  di  euro  annui,  a  decorrere
          dall'anno 2019.».