Art. 333 
 
       Svolgimento della procedura di amministrazione diretta 
 
    1.  Per  l'affidamento  in  economia  di  servizi   e   forniture
attraverso la procedura di amministrazione diretta  si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice. 
 
              Note agli artt. 332, 333, 334 
              - Per il testo dell'art. 125, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.