Art. 334 
 
          Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 
 
    1. Per l'affidamento in economia di importo pari  o  superiore  a
20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9,  del
codice, la lettera d'invito riporta: 
    a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; 
    b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; 
    c) il termine di presentazione delle offerte; 
    d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; 
    e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
    f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
    g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    h)  l'eventuale   clausola   che   preveda   di   non   procedere
all'aggiudicazione nel caso  di  presentazione  di  un'unica  offerta
valida; 
    i) la misura  delle  penali,  determinata  in  conformita'  delle
disposizioni del codice e del presente regolamento; 
    l)  l'obbligo  per  l'offerente  di  dichiarare  nell'offerta  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in  materia  di
sicurezza sul lavoro e di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,
nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita'; 
    m) l'indicazione dei termini di pagamento; 
    n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la
richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito  al
possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
    2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario e' stipulato
attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere  in  apposito
scambio  di  lettere  con  cui   la   stazione   appaltante   dispone
l'ordinazione  dei  beni  o  dei  servizi,  che  riporta  i  medesimi
contenuti previsti dalla lettera di invito. 
 
              Note agli artt. 332, 333, 334 
              - Per il testo dell'art. 125, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.