Art. 335 
 
        Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici 
 
    1. Ai sensi dell'articolo  85,  comma  13,  del  codice  e  della
normativa vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
digitale, la procedura di acquisti in economia puo' essere  condotta,
in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi
informatici di negoziazione e di scelta del contraente,  nonche'  con
l'utilizzo di documenti informatici, nel  rispetto  dei  principi  di
parita' di trattamento e di non discriminazione. 
    2. Al fine di effettuare  gli  acquisti  in  economia  attraverso
strumenti telematici,  la  stazione  appaltante  puo'  utilizzare  il
mercato elettronico di cui all'articolo 328. 
 
              Note all'art. 335 
              - Per il testo dell'art. 85, del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 295.