Art. 336 
 
                        Congruita' dei prezzi 
 
    1. L'accertamento  della  congruita'  dei  prezzi  offerti  dagli
operatori economici invitati e'  effettuato  attraverso  elementi  di
riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. 
    2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo  restando
quanto previsto all'articolo 7, comma  5,  del  codice,  la  stazione
appaltante puo' avvalersi dei cataloghi di beni e servizi  pubblicati
sul mercato elettronico di  cui  all'articolo  328,  propri  o  delle
amministrazioni aggiudicatrici. 
 
              Note all'art. 336 
              - Il testo dell'art. 7, comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “5.   Al   fine   della   determinazione   dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.”.